Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2023, n. 10994

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2023, n. 10994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10994
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

controricorso della ASL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due motivi, argomentati unitariamente, denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 9, co. 1, del d.l. 78/2010 e dell’art. 28 del

CCNL

Dirigenza Medica (primo motivo) e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli accordi collettivi di cui al

CCNL

8.6.2000 e 3.11.2005. Con essi si fa leva sull’assenza di automaticità del passaggio di fascia, condizionato dall’esito positivo della verifica del collegio tecnico sull’attività svolta e si sottolinea come l’incremento retributivo, ove ottenuto, prescinda dall’attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 27 lett. b e c

CCNL

8.6.2000 (direzione struttura complessa o incarichi di alta professionalità), il tutto sul presupposto altresì che la S.C., possa scendere all’interpretazione delle clausole negoziali coinvolte, enunciandone la corretta interpretazione.

2. I motivi vanno esaminati congiuntamente.

3. L’indennità di esclusività è emolumento che la contrattazione collettiva, in attuazione del disposto di cui all’art. 15-quatercomma 5 d. lgs. 502/1992, riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all’esterno dell’ente di appartenenza e a compenso del concentrarsi dell’impegno professionale sul solo ente di appartenenza. La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo a partire dal

CCNL

8.6.2000 l’ha sempre riconosciuta in misura base per i primi cinque anni di servizio, con aumento dopo il quinto anno ed ulteriore aumento dopo il quindicesimo, oltre ad una previsione in misura autonoma di essa per i dirigenti di Struttura Complessa. L’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore è poi condizionata, per i dirigenti neo assunti (al termine del quinto anno) e per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio (quindi in vista del compimento del quindicesimo anno) all’esito positivo dell’attività sulla base di valutazione affidata all’apposito collegio tecnico (art. 33, co. 2, lett. b

CCNL

8.6.2000 - normativo 1998/2001, come sostituito dall’art. 28 del

CCNL

3.11.2005). La “carriera” dei medici si sviluppa nei primi cinque anni con “incarichi professionali” (art. 27 lett. d CCNL normativo 1998-2001, mentre la valutazione positiva del quinto anno consente l’attribuzione di incarico di direzione di struttura semplice (art. 27 cit. lett. b) o, sempre “professionali”, ma di alta specializzazione o rilievo (art. 27 cit. lett. c), oltre eventualmente all’attribuzione di direzione di struttura complessa (art. 27 cit. lett. a) 3.1 L’art. 5

CCNL

8.6.2000-economico 2000/2001, nel fare riferimento, quale titolo per l’attribuzione dell’indennità di esclusività, all’attribuzione di incarichi di alta professionalità o di preposizione a struttura semplice «ed » esperienza professionale di oltre 5 anni od oltre 15 anni, sembrerebbe connettere tra loro i due sviluppi (economico e di incarichi). Tuttavia, l’art. 28

CCNL

3.11.2005, nel modificare l’art. 33 del

CCNL

8.6.2000, evidenziando separatamente, tra gli effetti della verifica tecnica, l’attribuzione di quegli incarichi e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore, rende evidente l’autonomia tra i due sviluppi. Autonomia ulteriormente avallata dal fatto che l’art. 5

CCNL

8.6.2000 cit., prevede che, in caso di verifica positiva, l’indennità di esclusività «decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta», mentre il conferimento di un certo incarico non può che avere effetto dal momento in cui esso si manifesti. In altre parole, l’art. 33, così modificato, indicando in modo separato gli effetti della maturazione dei 5 anni, non lascia dubbio sul fatto che, quali che siano le vicende sugli incarichi da attribuire, l’indennità
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