Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2022, n. 23330
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEDELE GERARDA nato a NOLA il 23/12/1958 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. S R, che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 23 luglio 2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da M V e dal terzo interessato F G avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato a confisca la somma di euro 60.000,00 giacente sul conto corrente cointestato all'indagato M V ed alla moglie F G, terza estranea al reato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di F G, osservando che il Tribunale aveva affermato che ove il profitto del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde, per il fatto di essere divenuta una appartenenza del reo, qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica;tali affermazioni non erano pertinenti al caso in esame, poiché M non aveva percepito alcuna somma che fosse divenuta di sua appartenenza e si fosse confusa con altre sue disponibilità economiche, giacchè le somme costituenti profitto del reato erano state unicamente percepite (a titolo di finanziamento agevolato) dalle coindagate M e S;ciò conduceva a definire il sequestro impugnato finalizzato a confisca non diretta, ma per equivalente, non essendo stato il conto corrente cointestato ai coniugi M/Fedele alimentato con somme di provenienza delittuosa o comunque riferibili all'indagato, ma pacificamente soltanto da accrediti stipendiali della ricorrente. Il difensore osserva che era vero che, come ritenuto dal Tribunale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile regolativi dei rapporti interni e esterni tra creditori e debitori solidali, ma è comunque sempre fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente legittimità del vincolo: la cointestazione di un conto corrente fa soltanto presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma tale presunzione può essere superata con qualsiasi prova (bonifici, fatturazioni, accredito dello stipendio o della pensione) ovvero presunzioni semplici per cui, prosegue il difensore, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa avanzare diritti sul saldo medesimo;pertanto, la comproprietà dei depositi in conto corrente cointestato è quindi esclusa nel caso in cui risulti che il conto bancario è alimentato solo da risorse proprie di uno dei cointestatari (come quello in esame, in cui vi erano accrediti stipendiali di uno solo dei coniugi, terzo estraneo al reato). Il difensore osserva che gli accrediti stipendiali, i redditi professionali ed il denaro acquisito da ciascun coniuge con il proprio lavoro non entrano in comunione immediata, ma solo in comunione de residuo ex art. 177 lett. c) cod.civ. ed il coniuge che non ne è titolare non vanta alcun diritto su di essi sino al momento dello scioglimento della comunione;tali beni restano nella piena ed esclusiva titolarità del coniuge, alla stregua di quanto previsto per i beni personali dall'art. 179 cod.civ., seguendo la disciplina per loro prevista;avendo la ricorrente fornito la prova della appartenenza esclusiva delle somme, la decisione del Tribunale era quindi errata.
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