Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 05/02/2018, n. 02725

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 05/02/2018, n. 02725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02725
Data del deposito : 5 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al N.R.G. 11328 del 2017 proposto da: P P, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Carlo Caval- lone, A N, F G, E R e Antonio Au- ricchio, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

- ricorrente -

contro

P E, rappresentata e difesa dall'Avvocato C R, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;
- contro ricorrente - e

contro

M C, rappresentato e difeso dall'Avvocato E M N;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G. 59254 del 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale G G, che ha chiesto dichia- rarsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto che

con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2016, E P ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella P P e l'esecutore testamentario C M c- dendo lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria tra le so- relle, previa determinazione e accertamento della sua consistenza at- tuale e secondo un progetto divisionale conforme al principio di egual beneficio voluto dal de cuius S P;
che in particolare, l'attrice ha domandato, in via principale e nel merito, (1) accertarsi e dichiararsi lo scioglimento giudiziale della co- munione del compendio ancora indiviso tra le sorelle E e P P, previa determinazione e accertamento della sua consistenza at- tuale, anche attraverso la ricognizione e l'accertamento di tutti i beni non ancora esattamente attribuiti da Claudio Massimo, persona di fi- ducia del disponente;
(2) accertarsi e dichiararsi il credito spettante a E P in relazione alla cessione di P Industria Chimica s.p.a. e di Euticals s.p.a.;
(3) l'annullamento per dolo, ex art. 761 cod. civ., dell'atto di apporzionamento del 3 giugno 2013 relativo al complesso immobiliare di Collina d'Oro-Montagnola, anche per essere venuta meno P P al presupposto dalla stessa dichiarato di prosecuzione della stirpe aziendale;
(4) accertarsi e dichiararsi la maggior somma o /, -2 dovuta a E P quale quota parte di differenza di valore corri- spondente all'immobile sito in Milano, via Cesare da Sesto, n. 18, og- getto di donazione indiretta dal de cuius alla figlia Paola;
(5) accertar- si e dichiararsi il credito spettante a E P per la cessione avve- nuta dalla sorella dell'immobile di Collina d'Oro-Montagnola in viola- zione del prescritto criterio di pariteticità voluto dal padre;
che l'attrice ha anche formulato domande subordinate, tra cui (6) accertarsi e dichiararsi la sussistenza della lesione ultra quartum dei diritti di quota di successione in capo a E P;
che costituendosi in giudizio P P ha eccepito il difetto di giu- risdizione del Tribunale di Milano: relativamente alla domanda sub 2), in quanto le società citate da E P, come asset del Gruppo P, erano state valutate agli effetti del Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue (ovvero accordo, indennizzo, rilascio e impegno ad astenersi dall'iniziare azioni legali) sottoscritto tra la stesse P P ed E P e dal trustee Intrust Trustee (New Zea- land) Limited in Lugano il 3 giugno 2013, come parte del suo oggetto e, quindi, ogni controversia in merito ad essa deve ritenersi devoluta all'arbitrato svizzero previsto dalla clausola arbitrale di cui all'art. 15 del Deed;
relativamente alle domande sub 3), 5) e 6), in quanto il contratto di divisione ereditaria svizzero devolve ogni controversia ad esso inerente o conseguente all'autorità giudiziaria svizzera e, in par- ticolare, alla Pretura del distretto di Lugano;
che con comparsa di risposta del 24 novembre 2016 Claudio Mas- simo si è costituito in giudizio sostenendo le ragioni dell'attrice;
che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, P P ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 2 maggio 2017, chiedendo dichia- rarsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi al- tro giudice italiano;
che a sostegno dell'istanza, la ricorrente, in relazione alle doman- ov,, - 3 de riguardanti le società del Gruppo P assegnate a P P me- diante il Deed, ha richiamato la clausola del Deed prevedente l'arbitrato svizzero, deducendo che il petitum dell'azione promossa da E P consiste nella richiesta di declaratoria, in principalità, di annullamento per asserito dolo di P P ex art. 761 cod. civ. del Deed e, in subordine, di rescissione per lesione ultra quartum ex art.763 cod. civ. del medesimo Deed;
che secondo la ricorrente, sussiste altresì il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano in relazione alle domande di E P che hanno ad oggetto l'immobile sito in Lugano, Collina d'Oro- Montagnola, e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 7 del contratto di divi- sione ereditaria svizzero sottoscritto dalle sorelle P in data 3 giugno 2013 avanti il notaio B in Lugano, "foro per ogni controver- sia derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente con- tratto è la Pretura del distretto di Lugano";
che ha resistito, con controricorso, E P, chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdi- zione del giudice italiano;
che ha resistito, con separato controricorso, Claudio Massimo, preliminarmente deducendo l'inammissibilità del ricorso per regola- mento preventivo, in particolare perché nel caso di specie tutte le parti sono italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana;
che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutti i soggetti che sono parti della causa sono residenti in Italia: P P a Milano, E P a Roma e Claudio Massimo a Milano;
che il pubblico ministero ha richiamato l'orientamento giurispru- denziale di questa Corte regolatrice secondo cui ciascuna delle parti è legittimata a proporre regolamento preventivo di giurisdizione solo se h, - 4 - il convenuto sia domiciliato o residente all'estero e contesti (o co- munque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giu- dice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia;
che in prossimità della camera di consiglio P P ed E P hanno depositato memorie.
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