Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/06/2021, n. 17338

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/06/2021, n. 17338
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17338
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5976-2020 proposto da: M M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEODOSIO MACROBIO

3, presso lo studio dell'avvocato G N, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, T M, V V;

- ricorrente -

contro

S S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M;

- controricorrente -

contro 4 G A, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P;

- controricorrente -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 428/2019 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il 03/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. G C;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DO I I. ALBERTO CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio dichiari il ricorso inammissibile o, in subordine, infondato con le conseguenze di legge. Ric. 2020 n. 05976 sez. ML - ud. 21-04-2021 -2- RG 5976/2020

RILEVATO CHE

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc M M, dirigente della Rea Impianti s.r.l.u. (ora Scapigliato srl) con funzioni di Direttore generale, ha impugnato il licenziamento intimatogli il 29.10.2018, deducendone la illegittimità.

2. Nel suddetto procedimento, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno, si sono costituiti i due convenuti, Alessandro Giani, amministratore unico della società, e la REA Impianti s.r.l.u. che ha proposto domanda riconvenzionale di condanna del M al risarcimento dei danni pari ad euro 4.681.120, cagionatt). con la condotta, tenuta in qualità di Direttore Generale, che aveva determinato il provvedimento di recesso.

3. Nel costituirsi in relazione a questa domanda riconvenzionale il M ha eccepito l'incompetenza del giudice del lavoro perché la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere qualificata come azione sociale di responsabilità con conseguente competenza del Tribunale delle Imprese.

4. Il Giudice, dopo che la questione era stata dibattuta sia con memorie scritte che oralmente, nella sola parte motiva dell'ordinanza del 3.1.2020 così ha testualmente precisato: .

5. A seguito di istanza di correzione presentata dall'originario ricorrente, lo stesso Giudice, con ordinanza del 29.1.2020, ha sottolineato che: .

6. Avverso l'ordinanza del 3.1.2020 M M ha proposto allora regolamento necessario di competenza affidato a due motivi e ha chiesto che fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze -Sezione Specializzata per le Imprese- a conoscere della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti nella causa RG n. 428/2019 da REA Impianti RG 5976/2020 s.r.l.u. (ora Scapigliato srl) ordinando la prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice, con termine per la riassunzione dello stesso;
con vittoria di spese e competenze di lite.

7. Hanno resistito con controricorso A G e la Scapigliato srl insistendo entrambi per la inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza e, in subordine, per l'accertamento della competenza del Giudice del lavoro di Livorno.

8. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

9. Il ricorrente e la Scapigliato srl (già Rea Impianti srl) hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la carenza di motivazione dell'ordinanza del primo giudice e la conseguente erroneità in quanto era proprio il contenuto della domanda avversaria a far concludere per la competenza del Tribunale delle Imprese. In particolare, il M deduce che il Tribunale aveva completamente (e colpevolmente) omesso qualsiasi attività di accertamento del contenuto della domanda riconvenzionale da cui emergeva chiaramente che le responsabilità, che venivano fatte valere nei suoi confronti, erano quelle attinenti alle sue funzioni di Direttore Generale (e non alla sua qualifica di dipendente).
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