Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2017, n. 8603
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Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto utilizzabili gli esiti probatori di indagini penali concernenti terzi in una controversia di interposizione illecita di manodopera).
Sul provvedimento
Testo completo
I T IT IR *3 APR 2017 D E T N E S E - AULA 'B' I L L O B E 8603. 17 T N E S E - E N O OggettoREPUBBLICA ITALIANA ZI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7087/2011 Cron. 8603 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente - Ud. 15/12/2016 Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere PU Dott. UMBERTO BERRINO Rel. Consigliere Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO I ha pronunciato la seguente SENTENZA qui sul ricorso 7087-2011 proposto da: OFFICINA MECCANICA LA E ER DI LA CE 00816570170, in persona dei soci eC. S.N.C. C.F. legali rappresentanti LA CE AC e ER RO CE, elettivamente domiciliata lo studio in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 91 presso dell'avvocato CARLO MORACCI, che la rappresenta e 2016 difende unitamente all'avvocato AMBROGIO FLORIOLI, 4500 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli Avvocati LUCIA PUGLISI, rappresentato CATALANO, LORELLA FRASCONA', giusta GIANDOMENICO delega in atti;
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C. I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 450/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/11/2010 R.G.N. 76/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato MORACCI CARLO;
udito l'Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. ALBERTO CELESTE l'accoglimento del ricorso. Sostituto Procuratore che ha concluso per Qui Fatti di causa Si controverte dell'opposizione della società Officina Meccanica Sala e Baiguera di Sala F. & C. s.n.c. avverso i verbali di accertamento e le cartelle esattoriali alla stessa notificati per conto dell'Inps e dell'Inail sulla base di una contestata intermediazione di manodopera vietata dalla legge. Il giudice del lavoro adito del Tribunale di Brescia riconobbe la fondatezza dell'opposizione con la quale la predetta società aveva dedotto la genuinità degli appalti intercorsi con le società Nuova Carpenteria s.r.l., Carpenteria M.B. s.r.l. e Carpenteria G.B. s.r.l., tutte facenti capo al sig. OZ. A seguito di impugnazione dell'Inail e dell'Inps la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 30.9 4.11.2010, ha riformato la decisione del primo - giudice ed ha respinto l'opposizione di cui trattasi, dopo aver rilevato che dagli atti di causa era emerso che il concreto atteggiarsi dei rapporti tra l'Officina Meccanica e le società facenti capo al OZ configurava un caso di interposizione illecita di manodopera. Per la cassazione della sentenza ricorre la società Officina Meccanica Sala e Baiguera di Sala Francesco & C. s.n.c. con quattro motivi. Resistono con controricorso l'Inps e l'Inail. La ricorrente e l'Inail depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111, commi 2 e 5, della Costituzione, nonché gli artt. 115 - 116 c.p.c. e 2697 cod. civ., assumendo che il giudice di merito ha violato il diritto di difesa avendo permesso l'ingresso nel giudizio di documenti esterni alla procedura, nel contesto di indagini della Guardia di Finanza concernenti terzi, ed avendoli utilizzati ai fini probatori.
1.1. Osserva la Corte che il motivo è infondato in quanto il giudice d'appello poteva correttamente avvalersi degli esiti probatori delle indagini penali svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti delle società di carpenteria facenti capo al OZ che aveva avuto rapporti con l'odierna ricorrente, nel senso che procacciava manodopera operaia in favore di quest'ultima, trattandosi degli stessi rapporti rispetto ai quali l'Inps e l'Inail avevano poi accertato in sede ispettiva rispettivamente l'esistenza di addebiti per 1 NB omessa contribuzione e per omesso versamento di premi assicurativi, con relative sanzioni. Infatti, questa Corte (Cass. sez. 3, n. 3102 del 4.3.2002) ha già chiarito che "nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie", così come ha pure precisato che "il giudice di merito è libero di formare il proprio convincimento sulla base di accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse parti od anche fra le altre parti" (Cass. sez. 1, n. 478 del 17/1/1995;
idem Cass. sez. 3 n. 623 del 20.1.1995). Tra l'altro, la Corte d'appello di Brescia non si è limitata a far riferimento all'esito degli accertamenti svolti in sede penale dalla Guardia di Finanza di Manerbio, ma ha ben evidenziato che la fittizietà delle società facenti capo al OZ, il quale poneva la manodopera operaia a disposizione di ditte utilizzatrici, tra le quali la s.n.c. Officina Meccanica, era emersa in modo incontestato in atti, tanto che le stesse società venivano create dal medesimo OZ e formalmente intestate a