Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 08941
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NN IT nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI CALTANIS- SETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
1. PE NA IT, per mezzo del proprio difensore, impugna il provvedimento in data 01/04/2022 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 28 decreto legislativo n. 159 del 2011, di revocazione del provvedimento di confisca emesso in data 28/12/2020, confermato dalla Corte di cassazione in data 10/06/2021. 1 Ao ......".`,...., Deduce:
1.1. Omessa valutazione dei fatti di causa. Secondo la ricorrente il tribunale non ha considerato che i rapporti tra i coniugi risultavano compromessi, alternandosi periodi di separazione con periodi di convivenza, così che potrebbe essere verosimile che PE non fosse a conoscenza delle disponibilità finanziarie del marito Raspanti.
1.2. Falsa applicazione della legge penale. In questo caso si assume che il tribunale ha erroneamente fatto riferimento alla giurisprudenza che considera il finanziamento bancario un