Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24013
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANUARDI DIEGO nato a CARDETO il 19/09/1965 avverso l'ordinanza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere A M;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da D M in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 7/5/2018 sino al 13/2/2019 e agli arresti domiciliari da tale ultima data sino a quella del 16/7/2019, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. n.309/1990, riqualificato dal giudice di primo grado sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 4 e in ordine al quale era stato assolto in appello con sentenza del 16/7/2019, divenuta definitiva il 29/11/2019. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato in punto di fatto che - in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare - il ricorrente era stato individuato come l'intermediario tra il coindagato G R R e altri soggetti residenti in Calabria e nell'hinterland milanese in relazione all'acquisto di un'impreeisata quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché come soggetto che si sarebbe adoperato per sollecitare il pagamento di debiti contratti dallo stesso R e M L in relazione a pregresse partite di sostanza stupefacente;
che l'ordinanza applicativa aveva altresì valorizzato alcune conversazioni intercettate dalle quali sarebbe stato desumibile come il M avesse sollecitato i propri interlocutori ad estinguere tali debiti nei confronti di un terzo soggetto identificato come P C, il quale avrebbe dovuto a propria volta consegnare il denaro ad altre persone;
che, altresì, l'ordinanza applicativa aveva ritenuto che l'odierno ricorrente fosse coinvolto in un altro episodio di cessione di sostanze stupefacenti avendo messo in contatto il R con Francesco Barbaro per concludere l'acquisto di una partita di cocaina, che sarebbe avvenuto il 12/5/2017. La Corte d'appello ha osservato che il giudice di secondo grado era pervenuto all'assoluzione dell'odierno ricorrente sulla base della complessiva lettura delle conversazioni intercettate e che la stessa, pur ritenendo non credibile quanto affermato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ritenuto non sufficientemente dimostrato il ruolo del M nell'acquisto di sostanza stupefacente contestato, conseguendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale ha quindi osservato che la domanda di riconoscimento dell'indennizzo non poteva essere accolta ostandovi l'elemento rappresentato dalla colpa grave in capo all'istante;
ha rilevato che il coinvolgimento del ricorrente in rapporti di debito-credito, unitamente ad altri soggetti, risultante da conversazioni dal contenuto criptico, aveva fondatamente indotto il giudice della cautela a ritenere lo stesso istante come coinvolto in un ambito delinquenziale dedito al traffico di stupefacenti;
evidenziando, sul punto, il comprovato timore - emergente dalle conversazioni intercettate - per la possibile reazione violenta dei soggetti con cui il ricorrente sì rapportava.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D M, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., in punto di riconoscimento della sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo dei principi relativi al perfezionamento del suddetto presupposto ostativo, rilevando come il ricorrente - sin dall'interrogatorio di garanzia - avesse posto in essere un comportamento collaborativo, spiegando la propria estraneità ai fatti e
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da D M in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 7/5/2018 sino al 13/2/2019 e agli arresti domiciliari da tale ultima data sino a quella del 16/7/2019, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. n.309/1990, riqualificato dal giudice di primo grado sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 4 e in ordine al quale era stato assolto in appello con sentenza del 16/7/2019, divenuta definitiva il 29/11/2019. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato in punto di fatto che - in sede di ordinanza applicativa della misura cautelare - il ricorrente era stato individuato come l'intermediario tra il coindagato G R R e altri soggetti residenti in Calabria e nell'hinterland milanese in relazione all'acquisto di un'impreeisata quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché come soggetto che si sarebbe adoperato per sollecitare il pagamento di debiti contratti dallo stesso R e M L in relazione a pregresse partite di sostanza stupefacente;
che l'ordinanza applicativa aveva altresì valorizzato alcune conversazioni intercettate dalle quali sarebbe stato desumibile come il M avesse sollecitato i propri interlocutori ad estinguere tali debiti nei confronti di un terzo soggetto identificato come P C, il quale avrebbe dovuto a propria volta consegnare il denaro ad altre persone;
che, altresì, l'ordinanza applicativa aveva ritenuto che l'odierno ricorrente fosse coinvolto in un altro episodio di cessione di sostanze stupefacenti avendo messo in contatto il R con Francesco Barbaro per concludere l'acquisto di una partita di cocaina, che sarebbe avvenuto il 12/5/2017. La Corte d'appello ha osservato che il giudice di secondo grado era pervenuto all'assoluzione dell'odierno ricorrente sulla base della complessiva lettura delle conversazioni intercettate e che la stessa, pur ritenendo non credibile quanto affermato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ritenuto non sufficientemente dimostrato il ruolo del M nell'acquisto di sostanza stupefacente contestato, conseguendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale ha quindi osservato che la domanda di riconoscimento dell'indennizzo non poteva essere accolta ostandovi l'elemento rappresentato dalla colpa grave in capo all'istante;
ha rilevato che il coinvolgimento del ricorrente in rapporti di debito-credito, unitamente ad altri soggetti, risultante da conversazioni dal contenuto criptico, aveva fondatamente indotto il giudice della cautela a ritenere lo stesso istante come coinvolto in un ambito delinquenziale dedito al traffico di stupefacenti;
evidenziando, sul punto, il comprovato timore - emergente dalle conversazioni intercettate - per la possibile reazione violenta dei soggetti con cui il ricorrente sì rapportava.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D M, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., in punto di riconoscimento della sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave nonché la carenza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo dei principi relativi al perfezionamento del suddetto presupposto ostativo, rilevando come il ricorrente - sin dall'interrogatorio di garanzia - avesse posto in essere un comportamento collaborativo, spiegando la propria estraneità ai fatti e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi