Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/12/2005, n. 26407
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In base all'art. 42, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118) in relazione all'acquisto della "prima casa", applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile (nella specie, la natura di abitazione non di lusso dell'immobile trasferito), va qualificata come imposta "complementare", non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 cod. civ. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale r.g.n. 18062/2000, proposto da:
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente principale -
contro
la signora S R, rappresentata e difesa dagli avvocati A A e L Li ed elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, Largo Oreste Giorgi 10;
- intimata e controricorrente -
e sul ricorso incidentale r.g.n. 20250/2000, proposto da:
signora R S, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
- ricorrente incidentale -
contro
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, come sopra difesa e rappresentata e domiciliata;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza 30 giugno 1999, n. 213/1/1999, depositata il 5 luglio 1999;
udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2005 dal Cons. Dr. A M;
udito l'avv. A A per la signora R S;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. n 19 settembre 2000 è notificato alla signora R S un ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cassazione della sentenza d'appello descritta in epigrafe, che ha accolto il ricorso della contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n. 191/04/97, che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro.
2.1
fatti di causa
sono i seguenti:
a) il 22 novembre 1985 è registrato un decreto di trasferimento della proprietà di un immobile sito in Maratea per il quale è dichiarato il valore di lire 346.960.000 e si applica, in sede di imposta principale di registro, il beneficio ex L. 5 aprile 1985, n. 118, relativo all'acquisto della prima casa;
b) il 15 settembre 1995 l'Ufficio del registro di Lagonegro notifica alla signora R S un avviso di liquidazione, con il quale, ritenuto
congruo il valore dichiarato per l'immobile, si revoca il beneficio tributario per la prima casa;
c) il ricorso della contribuente alla Commissione tributaria provinciale di Potenza è rigettato, perché la revoca è stata legittimamente emessa entro il termine di prescrizione decennale e perché l'immobile oggetto del provvedimento (una villa in Maratea del valore accertato di circa 350 milioni di lire) non possiede le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare;
d) l'appello della contribuente è, invece, accolto dalla Commissione tributaria regionale di Potenza, con la sentenza ora impugnata per cassazione, nel senso che, in accoglimento del secondo motivo d'appello e con l'assorbimento del primo, si dichiara decaduta per tardività l'Amministrazione dal potere di chiedere l'applicazione dell'imposta suppletiva di registro in relazione al decreto di trasferimento immobiliare oggetto dell'avviso di liquidazione.
3. La sentenza d'appello, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata:
a) è fondato il secondo motivo d'appello, con il quale la contribuente lamenta la decadenza dell'Ufficio dall'azione di recupero dell'ordinaria imposta di registro e dell'invim, perché il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76.2, prevede un termine triennale, decorrente, se si tratta di imposta suppletiva, dalla data di registrazione dell'atto, per accertare e liquidare l'imposta suppletiva di registro, mentre l'art. 78 dello stesso atto normativo prevede un termine di prescrizione decennale per le sole ipotesi in cui il credito dell'amministrazione sia stato definitivamente accertato;
b) nel caso di specie, la rimozione del beneficio tributario previsto dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, comportando l'obbligo del pagamento dell'intera imposta dovuta, come se il beneficio tributario non fosse mai stato accordato, rende conseguentemente applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76.2, così che il termine a disposizione
dell'amministrazione per far valere la sua pretesa tributaria è quello perentorio triennale dalla data di registrazione dell'atto traslativo della proprietà;
c) la specialità della norma tributaria esclude, poi, l'applicazione della norma generale contenuta nell'art. 2946 c.c. sulla prescrizione decennale;
d) è conseguentemente assorbito il primo motivo d'appello, con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
4. L'Amministrazione finanziaria dello Stato ricorre per cassazione, adducendo un solo motivo d'impugnazione, e conclude chiedendo raccoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria delle spese processuali.
5. La signora R S resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, che è sostenuto con tre motivi d'impugnazione e a conclusione del quale chiede, in via principale, che sia rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e, in subordine, che sia accolto il suo ricorso incidentale condizionato, con vittoria delle spese processuali. La contribuente presenta anche una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono riuniti ex art. 335 c.p.c..