Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/06/2022, n. 18816

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/06/2022, n. 18816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18816
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINNZA sul ricorso n. 14716/2017 proposto da: TE AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n.175, presso la Funzione Affari Legali della società, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Fabbri per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente

contro

LI TA s.p.a. (già ma IA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n.49, presso lo studio dell'avvocato Sveva Bernardini che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché

contro

UniCredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.77, presso lo studio dell'avvocato Filippo Tornabuoni che la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 2900/2016 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 9 maggio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 dal consigliere Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza emessa il 29 novembre 2006 il Tribunale di Roma rigettò la domanda avanzata dalla IN IA s.p.a. per la condanna della IC NC d'Impresa s.p.a. e della TE AL s.p.a. al risarcimento del danno, pari a C. 5.164, oltre interessi e rivalutazione del credito.

1.1 A fondamento di tali domande la società di assicurazione affermò che: essa era debitrice di NA IT TE della sopra indicata somma di danaro;
per il pagamento alla creditrice, essa incaricò la IC NC s.p.a. (al tempo, Credito TAno s.p.a.) di emettere assegno di traenza, recante clausola di non trasferibilità, in favore della SI TE prelevando il danaro dall'attivo di conto corrente al tempo intercorso con tale banca;
l'assegno così emesso era stato negoziato presso TE AL s.p.a. e pagato a persona diversa dalla beneficiaria;
essa società effettuò nuovo pagamento di C.

5.164 in favore della SI TE;
IC NC e TE AL erano responsabili della errata identificazione del presentatore dell'assegno e del conseguente pagamento eseguito a tale persona, diversa da quella realmente beneficiaria del titolo;
essa attrice aveva diritto al risarcimento del danno a lei derivato da tali comportamenti da liquidare in misura pari a quanto da lei corrisposto alla propria creditrice.

1.3 La sentenza di primo grado sopra indicata escluse la responsabilità di IC NC e di TE AL sul rilievo secondo cui: tale ultima società ebbe a identificare il presentatore del titolo mediante riscontro delle relative generalità eseguito previo esame di idoneo documento di identità esente da segni esteriori di consistenza tale da far dubitare della sua autenticità.

2. Per la riforma di tale sentenza IN IA propose appello, notificato alle originarie parti convenute, reiterando la domanda di condanna solo nei confronti di TE AL.

3. Con sentenza emessa il 9 maggio 2016 la Corte di appello di Roma: accertò che sulla domanda di condanna proposta dall'appellante

contro

IC NC d'Impresa s.p.a. la sentenza di primo grado era passata in cosa giudicata;
in riforma della sentenza impugnata, nella sola parte relativa al rapporto fra IN IA e TE italiane, condannò tale ultima società a corrispondere alla società di assicurazioni C. 5.164 "oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva".

3.1 La motivazione fondante tali decisioni può essere così sintetizzata: nel non riproporre in appello domanda di condanna anche

contro

IC NC IN IA aveva determinato il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado esclusivamente quanto al rapporto fra la società di assicurazioni e la banca;
tale scelta non determinava violazione del precetto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., dal momento che nel giudizio di appello la domanda di condanna di TE AL era rimasta immutata tanto nel domandato (la condanna al risarcimento del danno pari al controvalore del danaro incorporato nell'assegno di traenza non trasferibile) quanto nella ragione del domandare (deduzione di "illecita negoziazione" di tale assegno da parte di TE);
nella identificazione della persona indicata come beneficiaria dell'assegno di traenza recante la clausola di non trasferibilità la negoziatrice TE italiane ebbe a violare le obbligazioni, di natura contrattuale, a essa imposte dall'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 (di seguito, "legge assegni") e dal principio generale enunciato dall'art. 1218 cod. civ.;
in tale quadro la banca negoziatrice ha l'onere di provare di avere fatto il possibile, in esecuzione del dovere di diligenza del "buon banchiere", a essa imposto dall'art. 1176, secondo comma, comma, cod. civ., per evitare che il titolo venga negoziato da persona diversa da quella in esso indicata quale beneficiaria;
il fatto che l'assegno fosse stato monetizzato solo dopo il suo transito presso la stanza di compensazione costituisce fatto neutro;
l'obbligo di identificazione del possessore dell'assegno "è ontologicamente diverso da quello incombente sulla banca emittente e soprattutto è cronologicamente precedente" il controllo in stanza di compensazione;
la funzione di tale controllo non è quella di identificare il possessore del titolo;
inoltre, il fatto era stato solo allegato dall'appellata TE AL, ma da questa non provato;
la condotta imputata a TE AL non era quella di non essersi avveduta dell'alterazione del titolo, ma si sostanziava nel non avere correttamente identificato il negoziatore dell'assegno, non alterato;
non è poi provato che la persona che esibì la carta di identità, in copia fotostatica depositata da TE AL, fosse quella che in concretò presentò il titolo e il mancato deposto del libretto di risparmio postale, sul quale a dire dell'appellata, sarebbe stato accreditato il danaro indicato nell'assegno non consente "di ricollegare il documento di riconoscimento alla negoziazione dell'assegno" in questione;
dall'esame della copia fotostatica del documento di identità risultava evidente la sua contraffazione, "essendo carente il timbro a secco";
la natura dell'assegno, recante la clausola di non trasferibilità, imponeva a TE AL una speciale cautela nella identificazione del suo beneficiario, anche perché la carta di identità, in tesi esibita, "era stata apparentemente rilasciata in epoca prossima" alla data di presentazione dell'assegno;
il titolo venne "bancato" (secondo l'assunto dell'appellata) "su un libretto aperto contestualmente e non su un conto corrente le cui apertura e movimentazione offrono maggiori garanzie";
inoltre, la società attrice aveva allegato che tale persona non era conosciuta presso l'ufficio postale e tale specifica affermazione non è stata contraddetta da TE AL;
l'adempimento all'obbligo di diligenza in discorso avrebbe, fra l'altro, imposto l'acquisizione di un secondo documento di riconoscimento (il tesserino riproduttivo di numero di codice fiscale non assolve a tale funzione identificativa della persona), nel periodo intercorrente fra il giorno di versamento dell'assegno e il controllo in stanza di compensazione "(circa sette giorni)" era possibile, avvalendosi dell'opera della Polizia postale, eseguire controllo presso il Comune di Roma e presso "l'agenzia dell'IC che aveva emesso l'assegno la quale a sua volta avrebbe provveduto a contattare l'agenzia dell'Ina titolare del conto", "circa la genuinità della carta di identità e soprattutto le esatte generalità del beneficiario dell'assegno";
è poi da escludere che il danno derivato a IN IA (ulteriore esborso della somma di danaro incorporata nel titolo onde adempiere alla propria obbligazione verso la SI TE) sia conseguente anche a colpa - concorrente, anche in via alternativa - della società di assicurazione e di IC NC (art. 1227 cod. civ.) sul

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