Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/10/2019, n. 25392

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/10/2019, n. 25392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25392
Data del deposito : 9 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3871-2019 proposto da: M S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

ABIB PASCUCCI

66, presso lo studio dell'avvocato M B, rappresentato e difeso dall'avvocato A G M P;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NUORO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato U C;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 166/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2019 dal Consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi uno e quattro del ricorso e rigetto dei motivi due e tre;
uditi gli avvocati R M per delega dell'avvocato G M A P e U C.

FATTI DI CAUSA

Nel 2013 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro venne a conoscenza di una richiesta di sequestro conservativo, sino alla concorrenza dell'importo di C 500.000, avanzata dalla Banca di Credito Sardo s.p.a. nei confronti dell'avv. S M, a garanzia del recupero di somme che la banca assumeva essere di propria competenza e trattenute indebitamente dal professionista. Il Consiglio dell'Ordine chiese ed ottenne dalla cancelleria del tribunale di Nuoro copia degli atti del procedimento cautelare e Ric. 2019 n. 03871 sez. SU - ud. 21-05-2019 -2- acquisì le deduzioni dell'avv. M, il quale spiegò di essere titolare di un notevole credito per prestazioni professionali nei confronti della banca e sostenne che, all'esito della compensazione tra i reciproci controcrediti, le rispettive poste creditorie sarebbero risultate completamente azzerate. All'esito di tale interlocuzione con il professionista, il Consiglio dell'Ordine deliberò l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, per la violazione di diverse disposizioni (art. 6-7-8-38-40-41-44) del Codice Deontologico del 17.4.97, applicabile ratione temporis. In particolare, all'avv. M venne contestato: - il mancato rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà nei confronti del proprio assistito;
- il mancato rispetto degli obblighi di diligenza professionale;
- l'omissione di informazioni riguardo lo svolgimento del mandato;
il trattenimento presso di sé di somme del cliente, senza essere stato da quest'ultimo autorizzato a porre le stesse in compensazione con i crediti professionali da lui vantati. L'Ordine degli Avvocati di Nuoro, ritenendo accertate le responsabilità dell'avvocato in ordine alle predette violazioni, irrogò al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno. L'avv. M impugnò detta decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa, previa declaratoria di nullità delle incolpazioni per la loro genericità, incompletezza e indeterminatezza;
in subordine, dedusse la prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 51 L.P.;
in via ulteriormente subordinata, sollevò la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38-47-48-50-51 L.P., in relazione agli articoli 111 e 3 Cost. (quest' ultimo, sotto il profilo del principio di ragionevolezza ivi espresso), in considerazione del Ric. 2019 n. 03871 sez. SU - ud. 21-05-2019 -3- cumulo, in capo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, delle funzioni inquirente e giudicante. Il Consiglio Nazionale Forense rigettò il ricorso presentato dall'avv. M, giudicando altresì manifestamente infondate - sul rilievo della natura amministrativa e non giurisdizionale delle decisioni disciplinari dai consigli degli ordini degli avvocati - le questioni di costituzionalità dal medesimo sollevate. Avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense l'avv. M ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla scorta di quattro motivi, instando altresì per la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa . L'intimato Consiglio Nazionale Forense ha presentato controricorso. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 21 maggio 2019, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa ed il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del primo e quarto mezzo ed il rigetto del secondo e terzo mezzo del ricorso.

RAGIONI IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è rubricato: «Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt.132, comma 1, n. 4 c.p.c., 156, comma 2, c.p.c. e 111, commi 2 e 6, Cost., in quanto priva di uno dei requisisti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo a cagione della violazione dei principi ispiratori del giusto processo;
violazione e falsa applicazione degli artt. 9-19-10-12-26-27-30-31 del nuovo CDF». Con tale motivo si deduce la nullità della sentenza gravata per essere la stessa priva di motivazione (nella forma della motivazione apparente o omessa), avendo il Consiglio Nazionale Forense deciso senza tenere conto del contenuto della documentazione versata in atti dal professionista e, in particolare: Ric. 2019 n. 03871 sez. SU - ud. 21-05-2019 -4- - della nota del 19.12.2008 del dott. Gianfranco Melis, Capo dell'Ufficio legale della Banca di Credito Sardo, dimostrativa della stima di cui il ricorrente godeva presso la banca;
- del provvedimento di estinzione per inattività delle parti del procedimento cautelare innanzi al tribunale di Nuoro che aveva dato origine al procedimento disciplinare;
- della documentazione relativa alla compensazione dei crediti tra il ricorrente e la banca;
- della memoria difensiva del 24.9.2014;
- della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro, nei paragrafi in cui circoscrive l'arco temporale della vicenda. In sostanza il ricorrente lamenta che il Consiglio Nazionale Forense si sarebbe limitato a prestare adesione alla decisone del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro, offrendo una motivazione apparente e per ceri versi addirittura apodittica, inidonea a consentire il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento e a consentire di comprendere le ragioni del rigetto di ogni singola questione proposta dall' avv. M. La doglianza sviluppata nel primo motivo va disattesa. In primo luogo va escluso che la motivazione della sentenza gravata sia meramente apparente. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha infatti già chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (
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