Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2022, n. 00291
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G nato a CASAL DI PRINCIPE il 11/09/1957 R F nato a AVERSA il 14/05/1967 avverso la sentenza del 28/06/2006 della CORTE APPELLO di
BOLOGNA
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere A A S;
Lette le conclusioni del P.G. in persona della Dott.ssa F M che chiede il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni del difensore che chiede l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'avv. A M, nella qualità di difensore di P G e R F, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6097 dell'8.10.2019 della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena emessa in data 30.3.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti per il reato di cui al capo c) dell'imputazione in quanto estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo a) dell'imputazione, l'unico a residuare, relativo al delitto di rapina aggravata commesso in danno di A M al fine di impossessarsi della sua autovettura.
2. Il ricorso è affidato a due motivi.
3. Con il primo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen., inosservanza ed erronea applicazione di norme di cui si sarebbe dovuto tener conto nell'applicazione dell'art. 393 cod. pen., ossia gli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ. Premette il ricorrente che entrambi i giudici di merito hanno escluso la derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di ragion fattasi aggravato dall'uso di armi. In particolare la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la diversità tra il bene oggetto dell'illecito spossessamento (autovettura della persona offesa) e quello preteso dal P (somme di denaro per canoni non versati). La Corte d'appello avrebbe dovuto meglio vagliare e motivare in ordine a quali fossero le effettive ragioni introspettive e lo stato soggettivo degli imputati, verificando se questi avessero sottratto il veicolo alla persona offesa in virtù di un'azione predatoria finalizzata all'ingiusto profitto o se invece avessero agito al solo fine di tentare di recuperare il credito vantato nei confronti del conduttore moroso dell'appartamento del P, senza voler adire le vie giudiziarie. Ad avviso del ricorrente, è evidente che il P abbia agito nei confronti della persona offesa spinto esclusivamente dall'interesse di recuperare quanto dovuto, che non è il veicolo bensì una somma corrispondente al valore dello stesso, talché l'elemento soggettivo che caratterizza l'azione di entrambi gli imputati è la volontà di soddisfare arbitrariamente un diritto.Oltre a ciò, la Corte d'appello ha commesso un'erronea interpretazione degli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ. Il P, infatti, avrebbe potuto spiegare azione in sede civile per ottenere sia lo sfratto dell'inquilino moroso Achik ed il pagamento dei canoni non versati sia il pignoramento del veicolo dello stesso a fini di recupero del dovuto. Priva di fondamento è poi l'affermazione della Corte d'appello in ordine alla mancata convergenza fra il valore del veicolo e l'entità delle somme dovute, atteso che, trattandosi di un veicolo vecchio, usato ed in pessime condizioni è assolutamente ipotizzabile che il suo valore fosse inferiore al credito vantato dal P.
4. Con il secondo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'insussistenza del reato di ragion fattasi in luogo di quello di rapina. La Corte d'appello ha escluso la configurabilità del delitto di ragion fattasi per la particolare intensità della condotta degli imputati, in tal guisa tuttavia disattendendo il maggioritario orientamento seguito dalla Corte di cassazione, secondo cui la gravità dell'azione persuasiva o costrittiva è ininfluente al fine di escludere il delitto di ragion fattasi, in quanto l'art. 393 cod. pen. prevede un aggravamento di pena ove la condotta sia commessa con armi.
5. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.9.2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa F M, chiede il rigetto del ricorso.
6. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.10.2021, il Difensore degli imputati insiste invece per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'afferenza al tema unitario della ricostruzione del fatto storico in funzione della sua qualificazione giuridica sono manifestamente infondati e perciò votano il ricorso all'inammissibilità.
2. Alla stregua della sentenza impugnata, le condotte agite dagli imputati - nella loro incontestata materialità - consistono nell'essersi essi, in data
BOLOGNA
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere A A S;
Lette le conclusioni del P.G. in persona della Dott.ssa F M che chiede il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni del difensore che chiede l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'avv. A M, nella qualità di difensore di P G e R F, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6097 dell'8.10.2019 della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena emessa in data 30.3.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei suddetti per il reato di cui al capo c) dell'imputazione in quanto estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo a) dell'imputazione, l'unico a residuare, relativo al delitto di rapina aggravata commesso in danno di A M al fine di impossessarsi della sua autovettura.
2. Il ricorso è affidato a due motivi.
3. Con il primo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen., inosservanza ed erronea applicazione di norme di cui si sarebbe dovuto tener conto nell'applicazione dell'art. 393 cod. pen., ossia gli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ. Premette il ricorrente che entrambi i giudici di merito hanno escluso la derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di ragion fattasi aggravato dall'uso di armi. In particolare la Corte d'appello ha ritenuto ostativa la diversità tra il bene oggetto dell'illecito spossessamento (autovettura della persona offesa) e quello preteso dal P (somme di denaro per canoni non versati). La Corte d'appello avrebbe dovuto meglio vagliare e motivare in ordine a quali fossero le effettive ragioni introspettive e lo stato soggettivo degli imputati, verificando se questi avessero sottratto il veicolo alla persona offesa in virtù di un'azione predatoria finalizzata all'ingiusto profitto o se invece avessero agito al solo fine di tentare di recuperare il credito vantato nei confronti del conduttore moroso dell'appartamento del P, senza voler adire le vie giudiziarie. Ad avviso del ricorrente, è evidente che il P abbia agito nei confronti della persona offesa spinto esclusivamente dall'interesse di recuperare quanto dovuto, che non è il veicolo bensì una somma corrispondente al valore dello stesso, talché l'elemento soggettivo che caratterizza l'azione di entrambi gli imputati è la volontà di soddisfare arbitrariamente un diritto.Oltre a ciò, la Corte d'appello ha commesso un'erronea interpretazione degli artt. 521-bis e 658 cod. proc. civ. Il P, infatti, avrebbe potuto spiegare azione in sede civile per ottenere sia lo sfratto dell'inquilino moroso Achik ed il pagamento dei canoni non versati sia il pignoramento del veicolo dello stesso a fini di recupero del dovuto. Priva di fondamento è poi l'affermazione della Corte d'appello in ordine alla mancata convergenza fra il valore del veicolo e l'entità delle somme dovute, atteso che, trattandosi di un veicolo vecchio, usato ed in pessime condizioni è assolutamente ipotizzabile che il suo valore fosse inferiore al credito vantato dal P.
4. Con il secondo motivo si deduce erronea valutazione ed applicazione dell'art. 393 cod. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'insussistenza del reato di ragion fattasi in luogo di quello di rapina. La Corte d'appello ha escluso la configurabilità del delitto di ragion fattasi per la particolare intensità della condotta degli imputati, in tal guisa tuttavia disattendendo il maggioritario orientamento seguito dalla Corte di cassazione, secondo cui la gravità dell'azione persuasiva o costrittiva è ininfluente al fine di escludere il delitto di ragion fattasi, in quanto l'art. 393 cod. pen. prevede un aggravamento di pena ove la condotta sia commessa con armi.
5. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.9.2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa F M, chiede il rigetto del ricorso.
6. Con conclusioni scritte rassegnate il 6.10.2021, il Difensore degli imputati insiste invece per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'afferenza al tema unitario della ricostruzione del fatto storico in funzione della sua qualificazione giuridica sono manifestamente infondati e perciò votano il ricorso all'inammissibilità.
2. Alla stregua della sentenza impugnata, le condotte agite dagli imputati - nella loro incontestata materialità - consistono nell'essersi essi, in data
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