Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/12/2022, n. 35914

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/12/2022, n. 35914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35914
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19807-2021 proposto da: CASSA GEOMETRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MAZZARELLA;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, CESARONI MAURO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3015/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. F B. Ric. 2021 n. 19807 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 43- N. 19807/2021 CASSA GEOMETRI —

MAURO CESARONI

La corte d'appello di Roma, con sentenza del 13.01.2021, ha rigettato l'appello proposto dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti

contro

M C e Agenzia delle Entrate- Riscossione, avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione proposta dal geometra C avverso la cartella di pagamento inerente ai contributi minimi dovuti alla Cassa per l'anno 2013. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti;
le controparti sono rimaste intimate. Con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10, 11 e 22, L. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, c.c. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, 2, c. 26, L. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale, in applicazione dell'art. L. 773/1982, escluso la legittimità dell'obbligazione contributiva nei confronti del geometra C e subordinato l'insorgenza dell'onere previdenziale alla sussistenza del requisito della c.d. continuità professionale. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, L. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, L. 296/2006 e 1, c. 488,1. 147/2013) e 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte di merito fondato il proprio convincimento sulla base della ritenuta illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della Cassa per contrasto manifesto con l'art. 22 L. 773/1982. Con un ultimo motivo di ricorso, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 16, R.D. 724/1929, 2697 c.c., 22, L. 773/1982, 1 ss., D. Lgs. 509/1994 e 5 dello Statuto della Cassa nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la corte d'appello trascurato del tutto di analizzare la natura professionale della posizione di amministratore del geometra C di una società operante in settori contigui alle competenze e conoscenze tecniche dei geometri, così travisando la nozione di esercizio della professione. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo;
l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
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