Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2002, n. 14293

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In relazione al diritto di precedenza alla riassunzione entro un anno riconosciuto ai lavoratori licenziati per riduzione di personale dall'art 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (cui rinvia integralmente l'art. 8, primo comma, della legge n. 223 del 1991), il datore di lavoro che assuma lavoratori diversi (in luogo di quelli licenziati) entro il suddetto termine annuale (riferito alla stipulazione di relativi contratti) può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, ex art. 1218 cod. civ., ed al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all'azienda ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, riguardo all'assunzione con contratti di formazione di lavoratori diversi da quelli aventi diritto di precedenza, aveva assolto il datore di lavoro da ogni responsabilità, senza verificare l'inevitabilità del ricorso allo strumento del contratto di formazione e l'impossibilità di assumere a termine gli ex dipendenti con il particolare tipo di contratto previsto dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2002, n. 14293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14293
Data del deposito : 5 ottobre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V T - Presidente -
Dott. G MA - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
M L e M G, elettivamente domiciliati in Roma, Via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. L V M, che, unitamente all'avv. S D S, li rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso,

- ricorrenti -

contro
DENSO MANUFACTORING ITALIA SpA - già Magneti Marelli Manufactoring SpA;
già Industrie Magneti Marelli SpA - in persona
dell'amministratore delegato in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. R S, che, unitamente agli avv. G F e S T, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vasto n. 17 in data 28 gennaio 1999 (R.G. 356198);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.5.2002 dal Consigliere Dott. P P;

uditi gli avv. N C per delega dell'avv. M e l'avv. S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Vasto ha rigettato l'appello di L M e G M contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto delle domande proposte contro la SpA Industrie Magneti Marelli per ottenerne la condanna alla ricostituzione dei rapporti di lavoro cessati il 18 dicembre 1994 o, in via subordinata, al risarcimento del danno.
Le domande erano basate sul fatto che, collocati in mobilità in data 30 dicembre 1993 all'esito della procedura di riduzione del personale, erano poi stati riassunti con contratti a termine per un durata complessiva di sette mesi, comprensiva della proroga di un mese, cessati alla data sopra indicata, mentre l'azienda aveva subito dopo provveduto ad assumere altri lavoratori con contratti a termine, così violando il diritto di precedenza loro attribuito dalla legge e dagli stessi impegni assunti negli accordi sindacali. Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza della pretesa perché: a) l'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991 si limita, senza modificarla in alcun modo, a rinviare alla disciplina dettata dall'art. 15, comma sesto, della legge n. 264 del 1949, disciplina che ha ad oggetto esclusivamente il procedimento amministrativo di avviamento al lavoro affidato all'azione degli organi pubblici competenti, senza attribuite diritti soggettivi ai lavoratori interessati nei confronti del datore di lavoro;
b) in ogni caso, alle assunzioni l'azienda aveva proceduto oltre l'anno dai licenziamenti per riduzione di personale, dovendosi aver riguardo non alla data di stipulazione dei contratti con i nuovi assunti (avvenuta nel dicembre 1994), ma all'epoca, successiva, di produzione degli effetti, con l'inserimento degli assunti nell'organizzazione produttiva;
c) ancora, anche prescindendo dal fatto che con i neo assunti era stato instaurato lo speciale rapporto di formazione e lavoro, gli stessi erano stati inquadrati in livelli inferiori a quelli posseduti dai licenziati, comportanti lo svolgimento di mansioni di minore ampiezza;
d) doveva escludersi che il diritto all'assunzione potesse trovare la sua fonte negli accordi sindacali, sia perché avevano un contenuto meramente programmatico e non precettivo, sia perché dovevano piuttosto riferirsi ad impegni assunti nell'ambito della procedura di riduzione del personale (la cui legittimità non era contestata) e non la fase successiva alla sua conclusione;
e) le disposizioni della l. 230/1962, inoltre, non avrebbero consentito la stipulazione di nuovi contratti a termine con gli stessi dipendenti prima dei 15 o 30 giorni previsti;
f) nessun risarcimento del danno potevano domandare i lavoratori a causa di comportamenti aziendali che si assumevano scorretti e preordinati ad eludere le garanzie dei lavoratori, dal momento che la legittimità del collocamento in mobilità non formava oggetto di contestazione (e in merito era anche intervenuta una conciliazione sindacale);
g) ne', infine, si configurava un danno risarcibile per effetto dell'affermata elusione dell'inesistente diritto di precedenza nelle assunzioni. La cassazione della sentenza è domandata da L M e G M con ricorso per dodici motivi, al quale resiste con controricorso la Denso Manifacturing Italia SpA (già Magneti Marelli Manifacturing SpA, già Industrie Magneti Marelli SpA), ulteriormente precisato il memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 1 e 2, l. 223/1991 e dell'art. 15, comma 6^ l. 264/1949, nonché vizio della motivazione.

1.1. Si sostiene che il Tribunale ha errato nell'escludere che le norme attribuiscano al lavoratore un diritto soggettivo perfetto ad essere preferito nelle assunzioni decise dal datore di lavoro che lo abbia licenziato per riduzione di personale, e ciò, soprattutto, nel contesto normativo determinato dall'entrata in vigore della l. 223/1991, il cui art. 8 è certamente preordinato ad imporre obblighi
al datore di lavoro.

2. Il secondo motivo denuncia violazione delle stesse norme e dell'art. 1326 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che, ai fini del diritto di precedenza, non rilevava il fatto che altri contratti di lavoro fossero stati stipulati entro l'anno, dovendosi invece aver riguardo alla data di inizio dell'esecuzione.

2.2. Si deduce che un lavoratore deve ritenersi a tutti gli effetti "assunto" con la stipulazione del contratto di lavoro, mentre l'inizio della prestazioni rileva, appunto, sul piano dell'esecuzione, ma non su quello dell'avvenuta assunzione al lavoro.

2.2. La medesima questione investita dal secondo motivo è oggetto anche del terzo motivo, con il quale, denunciando la violazione delle stesse norme e difetto assoluto di motivazione sul punto, si assume che l'art. 8 l. 223/1991 deve interpretarsi, conformemente alla ratio, nel senso che il diritto di precedenza permane per tutta la durata dell'iscrizione delle liste di mobilità, dovendosi escludere che il rinvio all'art. 15 l. 264/1949 comprenda anche il richiamo del termine annuale.

2.3. Anche il quarto motivo concerne la stessa questione, svolgendo la tesi che il diritto di prelazione legale limita la libertà contrattuale dell'imprenditore, che nella fattispecie era stata esercitata nel termine annuale, in violazione dell'indicato diritto.

3. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 6^, l. 264/1949 e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta diversità della posizione lavorativa dei neoassunti.

3.1. Si afferma che erroneamente il Tribunale aveva dato

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