Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/05/2023, n. 12131

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/05/2023, n. 12131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12131
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22321/2019 proposto da: ARI SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to UMBERTO MORERA, rappresentata e difesa dall’avv.to SILVANA NARDELLI;
-ricorrente -

contro

A O, in qualità di custode giudiziario della procedura esecutiva avviata, presso il Tribunale di Verona, nei confronti della proprietaria, originaria locatrice dell’immobile locato, I K, elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to GUIDO GUERRA, rappresentatoe difeso dall’avv.to UGO DELLA MONICA;
-controricorrente - Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. M D’Uri avverso la sentenza n. 602 /20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI VENEZIAdepositata il 5/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. M D’Uri Rilevatoche, consentenza resa in data 5/3/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciatola risoluzione del contratto di locazione intercorso tra l’Agri Services.r.l. (in qualità di conduttrice) e A O (quale custode giudiziario della procedura esecutiva avviata, presso il Tribunale di Verona, nei confronti della proprietaria, originaria locatrice dell’immobilelocato, I K), per inadempimento dell a società conduttrice;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola tempestività e legittimità della domanda di risoluzione perinadempimento proposta dal custode giudiziario nei confronti della società conduttrice e l’effe ttiva sussistenza del requisito della ‘non scarsa importanza’ dell’inadempimento in cui era incorsa la società conduttrice;
inadempimento nella specie consistito nella reiterata tardivitàcon la quale la conduttrice aveva provveduto al pagamento di talunicanoni dovuti;
avversola sentenza d’appello, la Agri Service s.r.l. propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
AlbertoOrrico, nella qualità spiegata, resiste con controricorso;
laAgri Service s.r.l. ha depositato memoria ;
consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.,nonché dell’art. 55 della legge 392/78 (in relazione all’art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto pacifica la natura del contratto di locazione oggetto di causa quale locazionead uso commerciale, anziché ad uso di abitazione, ritenendo illegittimamente di poter conferire rilievo al difetto di contestazione Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 22321/2019 - rel. cons. M D’Uri della qualificazione giuridica di un rapporto (anziché delle sole circostanze di fatto), omettendo così di procedere all’esatta qualificazione del rapporto secondo il principio iura novit curia e trascurando, conseguentemente, di riconoscere la decisività dell’avvenutasanatoria giudiziale del ritardo nel pagamento dei canoni dovuti,ai sensi dell’art. 55 della legge 392/78;
ilmotivo è inammissibile ;
osserva il Collegio come, secondo quanto riferito dalla medesima societàricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso, in cui appare testualmente riprodottoun passo della sentenza di primo grado ), il giudice di primo grado avesse già deciso , in modo espresso, sul la qualificazione del contrattodi locazione in esame, evidenziando ne l a natura di contratto dilocazione a uso diverso da quello di abitazione;
inforza di tale premessa, al fine di impedire l’eventuale formazione del giudicato interno sul punto, la socie tà ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso la decisione di primo grado, segnatamente sul punto concernente l’avvenuta qualificazione del contratto concluso tra le parti come contratto di locazione ad uso diversodi abitazione;
l’omessaproposizione di alcun gravame su tale specifico punto ha quindideterminato la formazione del corrispondente giudicato interno, con la conseguente inevitabile attestazione dell’inammissibilità della censurain esame;
con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dispositivosostanziale e processuale di cui agli artt. 99 - 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per esse rsi la corte territoriale sottratta alla pronuncia sul motivo di appello avanzato
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