Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2023, n. 18333
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARROZZA LUCIANO nato a PESCARA il 28/09/1946 avverso la sentenza dei 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere B CALASELICE;il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l'inammissibilità del ricorso;il difensore, avv. R M, con p.e.c. del 24 novembre 2022, ha fatto pervenire memoria e replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. t9-2 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, a seguito di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 3238 — 2020, del 11 dicembre 2019, di annullamento parziale di quella emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 15 luglio 2018, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Pescara in data 7 giugno 2017, pronunciata nei confronti di L C, quanto alla pena irrogata limitatamente al capo A, con riferimento alla distrazione della somma di euro 756.977,11, esclusa la continuazione fallimentare, riducendo la misura in quella di anni tre di reclusione, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, con rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari in anni tre e. conferma, nel resto, del provvedimento impugnato, oltre alla condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile. 1.1.La prima sentenza di appello, in parziale.riforma della citata pronuncia del Tribunale di Pescara, aveva assolto L C dal delitto, ascrittogli al capo A, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e aveva dichiarato prescritto il delitto contestatogli al capo B, riqualificandolo, rispetto all'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta, in bancarotta semplice documentale, con condanna alle spese del grado sostenute dalla parte civile, curatela del fallimento. Si tratta di fatti ascritti al ricorrente nella qualità di amministratore della s.r.l. Abruzzo Sport, dalla sua costituzione avvenuta in data 9 novembre 2001 al 10 agosto 2004, società dichiarata fallita in data 8 novembre 2006. 1.2. Quanto alle due operazioni contestate a titolo di bancarotta patrimoniale, la Corte di appello di L'Aquila osservava che: - il credito che la Fondazione Ivec vantava nei confronti della fallita, per euro 756.543,03, risultava essere stato quasi interamente ceduto, anche se non si era trovato l'accordo scritto, ad una diversa società (Columbus Consulting s.r.I.), facente capo comunque al C;in tal modo non si era depauperato il patrimonio della fallita, realizzando solo un mutamento dal lato attivo (creditore) in relazione a somma del medesimo importo, comunque dovuta;- il versamento senza titolo di euro 237.630,93 alla Columbus s.r.l. era avvenuto il 10 agosto 2004, quando l'imputato non era più amministratore;- sulla condotta contestata a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, il perito non aveva riscontrato anomalie nelle scritture contabili obbligatorie tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così che gli errori, in esse compiuti, dovevano essere ascritti a titolo di bancarotta semplice. 1.3. La sentenza di questa Corte, accogliendo il motivo unico di impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello e il primo motivo di ricorso dell'imputato, riformava la pronuncia di secondo grado descritta, nel senso di seguito precisato. 1.4. Si rilevava come la Corte territoriale avesse fondato l'assoluzione relativa al capo A sull'irrilevanza della cessione del credito dal creditore originario, la Fondazione Ivec, al creditore subentrante, la s.r.l. Columbus Consulting appunto, ente comunque riferibile all'imputato, osservando che, per la fallita, il mutamento del creditore non aveva costituito alcun danno patrimoniale, dovendo, in ogni caso, assolvere il debito. Rilevava la sentenza rescindente che detto argomento trascurava il contenuto della sentenza di primo grado che (a pagina 8) proprio per ritenere fondata l'ipotesi d'accusa — la natura distrattiva dell'operazione consistita nel mutamento del creditore — aveva rilevato come la Fondazione Ivec si fosse impegnata, con accordo scritto del 21 gennaio 2002, a non pretendere la restituzione delle somme versate alla fallita, mentre analogo impegno non era stato assunto dalla s.r.l. Columbus, del pari riconducibile all'imputato, così che il mutamento del creditore aveva comportato, per la fallita, il danno conseguente alla necessaria restituzione del finanziamento, prima "a fondo perduto". Quanto al motivo di ricorso dell'imputato, si riscontrava l'insussistenza del fatto ascritto all'imputato al capo B e si concludeva, quanto al capo A, con l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimandando la liquidazione delle spese di parte civile al definitivo. 1.5. Il giudice del rinvio ha limitato il proprio esame, nell'ambito del giudizio devoluto con la sentenza rescindente, ai rapporti tra la Abruzzo Sport s.r.l. dichiarata fallita in data 8 novembre 2006 e la Fondazione Ivec, da un lato, nonché tra la medesima Abruzzo Sport e la Columbus Consulting dall'altro, nonché all'esame dei rapporti tra queste e le altre società del gruppo facenti capo al ricorrente, con riferimento al debito maturato nei confronti della Fondazione Ivec. Si tratta di debito, per l'importo di euro 756.997,11, contestato come distratto, indicato come oggetto di "giroconto" dalla Abruzzo Sport alla Columbus s.r.I., quest'ultima partecipata dal C al 95% e gestita dalla moglie del ricorrente, con sostituzione del soggetto attivo nel rapporto obbligatorio. Il giudice del rinvio sottolinea che l'importo indicato costituiva debito della fallita nei confronti della Fondazione Ivec, somma che era stata "girocontata" alla Columbus Consulting s.r.l. con una operazione che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza di assoluzione della prima Corte di appello, non aveva natura neutra per la fallita. Infatti, nell'accordo di Collaborazione e Convenzione del 21 gennaio 2002 la Fondazione Ivec e la Abruzzo Sport, in sostanza, si erano accordate nel senso che il credito, vantato dalla Fondazione Ivec nei confronti della Abruzzo Sport s.r.I.. avesse natura solo formale, tanto che quest'ultima non doveva restituire nulla, integrando un finanziamento "a fondo perduto". Invece, il credito che la Abruzzo Sport s.r.l. vantava nei confronti della Columbus Consulting s.r.I., a fronte di finanziamenti corrisposti, era reale. Sicché, l'avvenuta cessione del credito dalla Abruzzo Sport s.r.l. alla Columbus Consulting s.r.I., che peraltro non risultava da alcun atto scritto, finiva per rappresentare un atto in forza del quale la società fallita restava depauperata dell'ammontare del credito, effettivo, vantato verso la Columbus Consulting s.r.l. (gestita dalla moglie di C e della quale quest'ultimo era socio al 95%) e altre società del gruppo (Pescara Sport, Rari Nantes Pescara, destinatarie, come la Columbus Consulting, di dazioni di danaro senza motivo risultanti dai mastrini), a fronte di un finanziamento, ricevuto dalla Fondazione Ivec a fondo perduto e che, dunque, non doveva essere restituito dalla società poi fallita. In definitiva, la Corte d'appello in sede di rinvio, aderendo alla ricostruzione accusatoria, ha ravvisato la natura distrattiva dell'operazione. Si ritiene, infatti, che con l'accordo, da un lato, era stato azzerato il debito, solo formale, della Abruzzo Sport s.r.l. nei confronti della Fondazione Ivec e, dall'altro, la fallita aveva perso il credito effettivo, vantato nei confronti delle altre società del gruppo, che avevano mantenuto le somme oggetto dei finanziamenti, ricevuti da Abruzzo Sport s.r.I., a scapito dei creditori di quest'ultima. Sicché, pur trattandosi di operazione infragruppo, il giudice del rinvio ha richiamato il precedente di legittimità (Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2021), che indica i requisiti per reputare la natura distrattiva dell'operazione svolta all'interno di un medesimo gruppo di società. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta pronuncia, L C per il tramite del difensore, avv. R M, denunciando sei vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 legge fall., vizio di motivazione, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Si assume, con riferimento alla distrazione della somma contestata, che la sentenza si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione delle sentenze della Corte d'Appello di L'Aquila annullata parzialmente e del Tribunale, prendendo in esame soltanto le risultanze della consulenza tecnica del Pubblico ministero. Tanto, senza valutare la prospettazione anche del perito del Giudice per le indagini preliminari, che aveva concluso nel senso della natura eventualmente preferenziale della bancarotta integrata dall'operazione contestata.Si sottolinea che le società Columbus Consulting Pescara Sport e l'Associazione Rari Nantes Pescara erano le proprietarie dell'intero capitale della fallita e che l'operazione, come dedotto con l'atto di gravame, era un mero giroconto di natura del tutto neutra, senza qualità distrattiva (pag. 18 dell'atto di appello). Anzi, si evidenzia che il perito del Giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito i movimenti contabili delle società (cfr. pag. 24 e ss. del ricorso ove si esaminano i sei conti correnti riferibili alle società in questione). Secondo il ricorrente;questi avrebbe qualificato l'operazione come un giroconto attraverso il quale si era verificata la mera sostituzione del soggetto creditore mediante la cessione del credito, dalla Fondazione IVEC alla Columbus Consulting s.r.I., compiendo un'operazione/ a fronte della quale alla riduzione del debito verso Ivec (risultato pari ad euro 756.543,11, per somme prestate per finanziare lavori presso il complesso le Naiadi) corrispondeva la cessione del credito verso Columbus Consulting s.r.l. (pari ad euro 147.443,32), operazione, dunque, del tutto legittima, sulla quale la Abruzzo Sport s.r.l. non avrebbe potuto obiettare alcunché. Si sarebbe trattato, in sostanza, di una compensazione infragruppo all'esito della quale sarebbero stati pagati, mediante compensazione, tutti i debiti e crediti ed azzerati i conti verso tutti i debitori, operazione, quindi, legittima ai sensi dell'art. 56 legge fall. Si richiamano l'estratto dell'elaborato del perito del giudice del 1O ottobre 2012 e quello del 24 febbraio 2012, secondo i quali, con riferimento all'importo di euro 756.977,11, vi sarebbe prova della destinazione della somma al pagamento di prestazioni delle società sportive, seppure mediante sostituzione del titolare del relativo credito, circostanza alla quale era estranea la Abruzzo Sport s.r.l. Inoltre, si assume che all'operazione non era seguito alcun decremento dell'attivo o un aumento del passivo della società. Si sottolinea, infine, che dopo l'operazione in questione, Columbus Consulting s.r.l. aveva, secondo il perito del Giudice, continuato ad immettere liquidità nella Abruzzo Sport s.r.I., per consentire a quest'ultima il pagamento dei debiti. Si evidenzia, infine, che nemmeno le altre società (Pescara Sport, Rari Nantes, Sund s.r.I., Fraternità Magistrale) avevano chiesto il fallimento della Abruzzo Sport s.r.l. o si erano insinuate nel fallimento (cfr. stato passivo acquisito all'udienza del 6 febbraio 2014) e che sia la Columbus Consulting s.r.l. che la Fondazione Ivec avevano continuato a finanziare, a fondo perduto, la Abruzzo Sport per pagare i suoi creditori.Quindi, pur a fronte della descritta scrittura intercorsa con la Fondazione Ivec, dalla quale si evinceva che il finanziamento alla Abruzzo Sport sarebbe stato "a fondo perduto", l'operazione riguardava anche la Columbus s.r.l. che mai si era insinuata al passivo del fallimento per azionare il proprio credito. Si è trattato, per il ricorrente, di mera cessione di credito nei confronti della fallita, in cui la cessionaria (Columbus Consulting s.r.l.) era subentrata nei medesimi diritti della cedente, Fondazione Iveci nei confronti della ceduta (la fallita).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi