Cass. civ., sez. III, sentenza 06/10/2021, n. 27126

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/10/2021, n. 27126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27126
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

27 126 -21 ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA LOCAZIONE USO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DIVERSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26776/2018 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 27126 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. C G - Presidente Ud. 02/02/2021 - Consigliere - PU Dott. F FI Dott. A S - Rel. Consigliere - Dott. E I - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26776-2018 proposto da: Z I S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA N 41, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contio COSTRUZIONI GENERALI, SR. FALLIMENTO EDILRIVIERA elettivamente domiciliato in ROMĄ V.LE UNIVERSITA' 27, presso lo studio dell'avvocato M T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G;

- controricorrente -

2021 дя nonchè contro 352 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE VOLKSBANK SPA;
- intimata ст Nonché da: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE VOLKSBANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI N 4, presso lo studio dell'avvocato L G (studio S), rappresentato e difeso dall'avvocato M S;
- ricorrente incidentale -

contro

Z I S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 41, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

FALLIMENTO EDILRIVIERA SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del 2/02/2021 dal Consigliere Dott. AllFONIETTA SCRIMA;
lette delle conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE.

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento Edilriviera s.r.l. Costruzioni Generali, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, Zara Iniziative S.r.l. e la Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank S. coop. p.a. per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inopponibilità dei contratti di locazione dell'immobile sito in Mira (VE), via Miranese 14 - via Alfieri 9/C, stipulati il 16 giugno 2009 ed il 7 luglio 2009 tra la Edilriviera S.r.l. Costruzioni Generali e la Zara Iniziative S.r.l., nonché del contratto di sublocazione del medesimo immobile concluso in data 1° luglio 2009 tra la società da ultimo indicata e l'istituto of credito, con conseguente dichiarazione Ric. 2018 n. 267776 sez. 53 - ud. 02-02-2021 -2- dell'occupazione senza titolo da parte dei convenuti e la loro condanna al rilascio ed al pagamento in solido dell'indennità d'occupazione. In via subordinata, il predetto fallimento chiedeva revocarsi, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1), L.F., i due contratti di locazione conclusi tra la società poi fallita e Zara Iniziative e revocarsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto di sublocazione tra quest'ultima e la Banca, anche in questo caso con condanna al rilascio ed al risarcimento del danno da indebita occupazione dell'immobile. A fondamento della domanda, la Curatela fallimentare dedusse che, all'epoca della stipulazione dei contratti di locazione, l'immobile locato era gravato da varie iscrizioni ipotecarie e dalla trascrizione di un pignoramento. Ne derivava l'ir opponibilità alla massa dei contratti in forza del sistema prenotativo delle trascrizioni e delle iscrizioni (artt. 2643, n. 8, e 2644 c.c.) e della disciplina della legge fallimentare in tema di esecuzioni (artt. 57 e 101 L.F). Chiese, in subordine, la revoca ex art. 67, comma 1, L.F. del contatto di locazione, per la sproporzione tra il valore locatizio e il cano e pattuito e la revoca ex art. 2901 c.c. del contratto di sublocazione. Zara Iniziative S.r.l. si costituì in giudizio eccependo la parziale litispendenza, avuto riguardo alla domanda d'inefficacia del contratto di sublocazione, oggetto di causa pendente innanzi al Tribunale di Venezia, chiedendo il rigetto nel merito della domanda e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del Fallimento onde ottenere la declaratoria del subentro ex art. 80 L.F. nel contratto di locazione stipulato il 7 luglio 2009. Propose, inoltre, condizionatamente all'accoglimento delle domande attoree, domanda di manleva nei confronti della Banca, in forza dell'obbligo assunto dal subconduttore ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del contratto di sublocazione, di garantire la sublocatrice per i danni e disagi derivanti da azioni giudiziali intraprese dai creditori della locatrice. chy Ric. 2018 n. 267776 sez. S3 - ud. 02-02-2021 - 3- Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank S. coop. p.a. chiese il rigetto delle domande del Fallimento e, per l'ipotesi di loro accoglimento, in via riconvenzionale, la condanna di Zara Iniziative S.r.l. a tenerla sollevata ed indenne ed in ogni caso alla restituzione di euro 44.000,00, somma assegnata a Zara Iniziative in esito ad esecuzione presso terzi da essa proposta contro la subconduttrice, oltre interessi. Zara Iniziative eccepì l'incompetenza del Tribunale di Treviso a pronunciare sulle domande riconvenzionali della Banca. Con sentenza emessa il 31/3/2015 il Tribunale di Treviso accolse per quanto di ragione la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia nei confronti del Fallimento Edigiviera S.r.l. Costruzioni Generali dei contratti di locazione e di sublocazione;
condannò Zara Iniziative S.r.l. e Banca Popolare dell'Alto Adige Volksbank a rilasciare l'immobile locato immediatamente libero da persone e cose;
rigettò le domande di condanna delle convenute al pagamento dell'indennità di locazione nonché di ordine di cancellazione della trascrizione del contratto di locazione;
rigettò ogni altra domanda delle parti, anche in quanto assorbita per effetto del deciso;
dichiarò inammissibile ed infondata, per non essere stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda della Banca di condanna di Zara Iniziative S.r.l. alla restituzione della somma di euro 44.000,00, assegnatale nell'esecuzione presso terzi promossa contro la Banca, e regolò le spese tra le parti. Il Giudice adito ritenne, per quanto rileva ai fini del presente giudizio: - l'inefficacia nei confronti cei creditori del contratto di locazione tra да la società fallita e Zara Iniziative S.r.I., sia perché stipulato in violazione del divieto di cui all'art. 560, secondo comma, c.p.c., sia in ragione. dello squilibrio tra il canone locatizio convenuto e quello congruo con Ric. 2018 n. 267776

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