Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2003, n. 8242
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L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; essa comporta viceversa la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.
Nel processo di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo in originale o in copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.; in particolare, in fase di assegnazione e distribuzione del ricavato, il titolo svolge solo la funzione di provare l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito, e può essere prodotto anche in copia fotostatica o fotografica, che ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, se non viene formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta; ne consegue che il giudice dell'esecuzione ,in tema di assegnazione di crediti pignorati presso il terzo, non può d'ufficio pretermettere dall'assegnazione il creditore intervenuto, sulla base del solo rilievo d'ufficio che il titolo del credito, a soddisfazione del quale era stato effettuato l'intervento, era stato prodotto solo in fotocopia, in assenza di qualunque contestazione da parte del debitore o di altri creditori.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGLIANDRO PZIA MARIA, ANGELINI FANCO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato P S, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS, ENFAP LAZIO IN LIQ, REGIONE LAZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4170/00 del Tribunale di ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa il 29/01/00 e depositata il 31/01/00 (R.G. 1137/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E A S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inps, con atto di pignoramento presso terzi, notificato al debitore esecutato ENFAP Lazio ed ai terzi pignorati Regione Lazio e Banca di Roma, instaurava un giudizio esecutivo al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.
Nella suddetta procedura intervenivano A F e C Patrizia Maria, vantanti un credito nei confronti dell'ENFAP rispettivamente pari a L. 14.014.845 ed a L. 6.121.012. A seguito della dichiarazione del terzo, il G.E. si riservava la decisione e quindi, sciogliendo la riserva, assegnava all'Inps l'intera somma di L. 8.647.445.927, dichiarata dalla regione Lazio, terzo pignorato, non menzionando le parti intervenute Angelici e C.
Con ricorso depositato il 4.5.1999, questi ultimi due proponevano opposizione agli atti esecutivi, lamentando di essere stati completamente ignorati dal giudice.
Si costituiva l'INPS, contestando in fatto e diritto il ricorso. Con sentenza depositata il 31.1.2000, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso.
Il Tribunale, dato atto che il ricorso era stato proposto da F A, omettendo ogni riferimento alla Cogliandri, riteneva che questo creditore era intervenuto nella procedura esecutiva presso terzi, presentando solo una fotocopia del titolo;che l'originale del titolo era stato presentato solo dopo che il g.e. si era riservata la decisione;che consequenzialmente correttamente, nell'assegnazione del credito presso il terzo, non era stato tenuto in alcun conto il credito dell'opponente.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione l'Angelici e la C, che hanno presentato memoria. Non si sono costituiti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente C lamenta la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c.. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata è assolutamente nulla per aver pretermesso essa C, non risultando ne' dall'intestazione della sentenza, dove risulta come opponente solo l'Angelini, ne' dal corpo della sentenza, in cui si fa riferimento solo all'"opponente", e quindi ad un solo soggetto, che è, appunto, il solo Angelici.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.
Infatti l'omessa o inesatta indicazione nell'intestazione della sentenza del nome di una delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa, in quanto rilevi che il contraddittorio non si è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 101 c.p.c. o ingeneri l'incertezza riguardo ai soggetti cui la decisione si riferisce e non quando, dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In quest'ultimo caso infatti la sentenza è idonea a raggiungere nei confronti di tutte le parti i fini cui essa tende e la omissione va considerata come un mero errore materiale che può essere corretto con la procedura di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 14 febbraio 1997, n. 1386;Cass. 25.11.1996, n. 10448). 2.2. Nella fattispecie in nessuna parte della sentenza risulta indicata l'opponente C, essendo indicato nell'intestazione della sentenza solo F A e facendo riferimento la sentenza esclusivamente all'opponente F A, che nella parte attinente allo svolgimento del processo è indicato quale unico opponente.
3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, c. 2 e 3 c.p.c. Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata ha omesso la trascrizione delle conclusioni rese dalle parti e segnatamente quelle dell'Inps che si associava alle richieste di essi opponenti.