Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/05/2023, n. 18006
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: M G nato a BUDDUSO il 06/11/1969 B S nato a OZIERI il 06/06/1988 avverso l'ordinanza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere D D;lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. M G e B S ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, patita in relazione al reato di omicidio volontario di A e G Battista Bacciu. 1.2. Nell'interrogatorio di garanzia e in dibattimento, mediante spontanee dichiarazioni, il M aveva affermato la propria estraneità ai fatti contestati;il B si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia mentre i suoi familiari, nel corso del processo, avevano dichiarato che il congiunto, nell'occorso, si trovava in compagnia del padre con il quale aveva fatto rientro nell'abitazione familiare per consentirgli di accompagnare i congiunti ad Olbia a ritirare la terapia interferonica assunta dalla madre dell'imputato. 2. In data 01/12/14, la Corte di assise assolveva gli istanti del reato di omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale dei fucili utilizzati nell'episodio omicidiario, per non aver commesso il fatto, disponendone l'immediata scarcerazione. La Corte di assise di appello, con sentenza del 25/07/17, confermava la decisione assolutoria, divenuta irrevocabile in data 08/03/18. 3. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa 'e~52tikdi entrambi i ricorrenti, rappresentata nel caso di B traEht dall'aver fornito un alibi solo in prossimità della decisione e non in fase investigativa;per il M, per avere reiteratamente minacciato di morte Saverio Bacciu e la sua famiglia, avendo un preciso movente, legato a una situazione di alta conflittualità tra le famiglie, legata alla gestione di un ovile e caratterizzata da una serie di reciproci dispetti e ritorsioni. 4. Il ricorso del B si fonda su un unico, articolato, motivo con cui sti deducono vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., perché la prova d'alibi è stata del tutto irrilevante nelle decisioni di merito, entrambe assolutorie.
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