Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2008, n. 17774

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In tema di impiego pubblico privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda del dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche di risarcimento dei danni, conseguenti al mancato tempestivo investimento in buoni fruttiferi postali, come prescritto dal d.P.C.M. 8 giugno 1946, delle quote annualmente accantonate del suo trattamento di fine rapporto, ove il rapporto di lavoro sia cessato in epoca successiva al 30 giugno 1998, atteso che solo in tale momento, con l'erogazione del trattamento di fine rapporto e la percezione di una somma eventualmente inferiore a quella dovuta, si realizza il fatto dannoso subito dal lavoratore in conseguenza del pregresso comportamento illecito del datore di lavoro, con la conseguenza che il giudice avente giurisdizione in tale momento conosce dell'intero arco temporale della pretesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2008, n. 17774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17774
Data del deposito : 30 giugno 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA

47, presso lo studio dell'avvocato I F P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE G R, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1716/06 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 27/11/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/08 dal Consigliere Dott. A G;

uditi gli avvocati MADDALO, dell'Avvocatura Generale dello Stato,

IOSSA

Francesco Paolo, DE GUGLIELMI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo (ago), rinvio per resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con sentenza 27 luglio - 10 agosto 2005 il Tribunale di Torino condannava il Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento di Euro 11.008,10, oltre interessi e rivalutazione e spese di causa, in favore di B Giuseppe, dipendente dal 1 febbraio 1969 fino al 31 marzo 2002, a titolo di danno per il mancato tempestivo investimento in buoni postali fruttiferi, come prescritto per legge, delle quote annualmente accantonate del suo trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda. In particolare ha considerato che il D.P.C.M. 8 giugno 1946, art. 2, disponeva che il CNR doveva provvedere al trattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato annualmente dal datore di lavoro con il versamento di una mensilità che doveva essere investita, assieme ai relativi interessi, in buoni postali fruttiferi. Il CNR aveva in diversi anni provveduto agli investimenti in ritardo rispetto alle date previste e tale ritardo aveva provocato un danno, costituito dalla perdita degli interessi.


2. Con ricorso depositato il 17 settembre 2005 il CNR proponeva appello sostenendo che, essendosi inizialmente ritenuta l'abrogazione implicita del D.P.C.M. cit. per effetto della L. n. 70 del 1975, art.13, erano stati sospesi cautelativamente gli accantonamenti sui conti
individuali, che solo con la Delib. 9 febbraio 1988 n. 504, del consiglio di amministrazione del CNR erano ripresi;
sicché nessun comportamento illecito, fonte di danno risarcibile, era imputabile all'ente. Il quale evidenziava anche che la predetta delibera non aveva affatto disposto, con efficacia retroattiva, il reintegro, a favore dei beneficiati, degli interessi non maturati nel periodo di sospensione degli investimenti.
Resisteva l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

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