Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4209
Sentenza
27 aprile 1999
Sentenza
27 aprile 1999
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Massime • 1
L'art. 5, comma terzo della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 stabilisce che il corrispettivo della gestione in appalto di magazzini di vendita di generi di monopoli può essere revisionato nel corso dell'appalto, mentre l'art. 33 del regolamento di esecuzione modificato con l'articolo unico del d.P.R. 14 gennaio 1970, n. 81 precisa che il corrispettivo può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione ordinaria o straordinaria. Un tale quadro normativo - pertanto - disciplina una facoltà delle parti del rapporto non imposta per legge, in quanto, analogamente del resto all'art. 1664 cod. civ. sull'appalto, la previsione normativa della revisione prezzi non è vincolante e può escludersi dalle parti nel contratto, ovvero con il disciplinare della concessione
Sul provvedimento
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Alfredo Rocchi Presidente
dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
dr. Francesco Paolo Fiore Consigliere
dr. Angelo Spirito Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 8263 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
MINISTERO DELLE FINANZE - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del legale rappresentante p.t., per legge domiciliato in Roma in Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
E
EN SA, domiciliata elettivamente in Roma, alla V. Arenula n. 41 presso l'avv. Mario Zaccagnini, unitamente all'avv. Giuseppe Adinolfi da Caserta, che la rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 329 del 24 gennaio - 4 febbraio 1997, notificata il 17 aprile 1997. Udita nella pubblica udienza del 16 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Udito il P.M. in persona del dr. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AR ZZ, reggente provvisoria del magazzino di vendita di generi di monopolio di Nola, con citazione del 2 ottobre 1990, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'Amministrazione dei Monopoli di Stato per chiedere che, disapplicata la revisione, diposta d'ufficio dalla convenuta, del corrispettivo di reggenza provvisoria affidata a lei quale precedente gestrice ordinaria alla scadenza del contratto dell'11 dicembre 1978 e i successivi atti di attuazione, si dichiarasse l'obbligo dell'attrice di pagare ancora il corrispettivo in vigore al 31 dicembre 1979, affermandosi che ella nulla doveva restituire per detto prezzo liquidato in percentuale delle merci vendute e condannandosi la convenuta a rimborsare quanto versatole in eccedenza, con vittoria di spese e di onorari, perché tra le parti si era convenuto che il corrispettivo di gestione provvisoria rimanesse quello dovuto al 31 dicembre 1979, "salvo modifiche conseguenti a revisioni in corso";
costituendosi, l'Amministrazione convenuta eccepiva l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza della domanda. Dopo che il Tribunale dichiarava che il corrispettivo non era revisionabile, rimanendo quello vigente al 31 dicembre 1979 per la durata dell'intera gestione provvisoria con condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, il gravame di quest'ultima era respinto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 329 del 24 gennaio - 4 febbraio 1997, notificata il successivo 17 aprile;
i giudici di 2^ grado, riaffermata la giurisdizione dell'A.G.O. per l'art. 5 L. 1034/1971, in base agli atti d'obbligazione sottoscritti dalla ZZ, che aveva accettato di gestire provvisoriamente il magazzino "alle condizioni previste dal contratto scaduto... ", precisando che "il corrispettivo di gestione rimane quello dovuto al 31. 12.79 "salvo eventuali modifiche conseguenti a revisioni in corso", affermavano che erano disapplicabili variazioni dei prezzi successive alla data di inizio della reggenza provvisoria, del tipo di quella decisa unilateralmente dall'Amministrazione appellante, condannata alle spese di quel grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze per un motivo e la ZZ si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 della L. 1293/1957 e 33 del D.P.R. 1074/958, modificato dall'articolo unico del D.P.R. n.81 del 14 gennaio 1970 e degli artt. 1362, co. 2, 1366, 1369 e 1370
c. c . , con riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., in quanto, per l'art.28 (rectius 8) della L. 22 dicembre 1957 n. 1293, la gestione dei magazzini di vendita di generi di monopolio in via ordinaria è appaltata mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata o eccezionalmente a