Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2022, n. 33582

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2022, n. 33582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33582
Data del deposito : 13 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVVOCATO LEBRO CHIEDE L'

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO

1. AR NA, riconosciuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta da reato societario e bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capi C, D ed E della rubrica), commessi, in concorso con altri, nella qualità di amministratore privo di deleghe del Consorzio

COPALC

Bologna Società Cooperativa, dichiarato fallito in data 22 gennaio 2013, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 15 settembre 2021, confermativa, in parte qua, della sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Bologna in data 11 ottobre 2018. 2. Tramite il difensore affida l'impugnativa a tre motivi, quivi enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi deWart. 173 disp. att:. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo dei reati. Dato atto della costruzione dell'addebito, formulato a suo carico, a titolo di responsabilità omissiva impropria, deduce che, avuto riguardo alle operazioni di 'cosmesi contabile' poste in essere dagli amministratori con delega nei bilanci a partire dal 2009 - onde dissimulare l'ingravescente sofferenza finanziaria del consorzio -, ben più incisiva e pregnante avrebbe dovuto essere l'argomentazione esibita a sostegno della concreta conoscenza da parte dell'amministratore senza delega dei segnali di allarme circa l'esistenza di condotte gestionali atte a porre in pericolo la garanzia patrinnpniale dei creditori dell'ente, suscettibili di sollecitare il suo intervento intervento in funzione controllo. Osserva, in particolare, che qualificate come 'incomprensibili' talune appostazioni di bilancio, la Corte di merito avrebbe dovuto meglio spiegare in che termini le stesse fossero, poi, tali da integrare quegli inequivoci elementi fattuali, capaci di fondare l'ubi consistam del dovere di agire dell'amministratore senza delega. Eccepisce, altresì, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare il profilo volitivo del dolo che avrebbe animato la sua condotta omissiva. Costruito, questo, nella forma del dolo eventuale, sarebbe stato necessario, onde evitare la deriva nell'ambito della colpa cosciente, esaminare se, pur ammessa la concreta conoscenza dei segnali d'allarme, l'inerzia serbata, astenendosi dallo scendere in campo attivando le misure prescritte dall'obbligo di agire informato, connaturato alla carica rivestita, fosse univocamente espressiva, alla stregua dello statuto probatorio delineato dal diritto vivente con la sentenza Espenhahn, della sua adesione consapevole e volontaria all'altrui agire illecito. Superata, infatti, ai fini della dimostrazione di tale fenomenologia dell'elemento psicclogico, la tesi della sufficienza dell'accettazione del rischio di produzione dell'evento pregiudizievole per i creditori, sarebbe stato ineludibile vagliare una serie di indici fattuali idonei a rendere ragione del predetto moto interiore, ossia i rapporti dei consiglieri non esecutivi con gli amministratori delegati, la loro preparazione tecnica, i rilievi effettuati dagli organi di controllo (collegio sindacale, società di revisione, Confcooperative). - Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. in relazione agli artt. 2381 e 2392 cod. civ. e il vizio di motivazione. Deduce che l'intervento che gli sarebbe stato richiesto onde scongiurare gli effetti dell'altrui agire pregiudizievole in danno dei creditori del Consorzio Colpac non poteva tradursi in un generico e generalizzato obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione societaria, ma si sarebbe dovuto parametrare ai limiti connaturati alla posizione di garanzia incombente sull'amministratore senza delega, siccome delineata dal combinato disposto dei novellati artt. 2381 e 2392 cod. civ., alla stregua dell'obbligo di agire informato. - Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 217, comma 1, nn. 3 e 4, 224, commi 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 L.F., 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Eccepita l'erronea applicazione dell'aggravante della continuazione fallimentare al delitto di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto di cui al capo E), riferendosi la disposizione cui all'art. 219 L.F. agli artt. 216, 217 e 218 L.F. e non anche all'art. 224 L.F., tantomeno al comma 2 della detta norma, rileva che il delitto di bancarotta semplice contestatogli si è, comunque, estinto per prescrizione prima della sentenza di appello (il 22 luglio 2020) o, comunque, entro il termine per proporre ricorso per c:assazione. - Con memoria in data 13 maggio 2022, il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso che gli è stata accordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La posizione dell'odierno ricorrente si colloca nell'ambito di un più ampio procedimento — che ha riguardato anche altri soggetti e molte altre ipotesi di reato (fattispecie fallimentari, tributarie e di truffa) — concernente le vicende di alcune società cooperative facenti capo al Consorzio

COPALC

Bologna Società Cooperativa, esercenti attività nell'ambito dell'edilizia civile. Le tre specifiche contestazioni a carico di AR NA (capi C, D ed E) di cui questa Corte deve occuparsi riguardano il Consorzio COPALC di cui il ricorrente è stato consigliere di amministrazione senza deleghe dal 5 maggio 2001 al 17 settembre 2012, rivestendo, al contempo, a far data dal 26 maggio 2009, il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della NN XX Soc. Coop.. In particolare, gli è contestato di avere, nelle qualità sopra indicate, concorso nei delitti di bancarotta patrimoniale, di bancarotta da falso in bilancio e di bancarotta semplice commessi dagli amministratori operativi dell'anzidetto consorzio ex art. 40, comma 2, cod. pen., omettendo di adempiere, in presenza di gravi segnali di pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, alla funzione di controllo assegnatagli, assumendo le dovute informazioni e riferendo al consiglio di amministrazione delle evidenti anomalie riscontrate, nonché astenendosi dal sollecitare le necessarie iniziative volte a fare in modo che venisse avanzata richiesta di fallimento, di modo che, con il rimanere inerte, non solo non aveva impedito l'evento pregiudizievole, ossia l'altrui agire illecito, ma lo aveva avallato in termini di dolo eventuale.

2. Orbene, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale muove dal riscontro di reiterate falsità in

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