Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2006, n. 17145

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Il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicchè le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto.

In caso di leasing finanziario -atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza (sicché ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento) - l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo può invece proporre la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing - cui essa è estranea - solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga all'utilizzatore dalla società di leasing trasferita la propria posizione sostanziale. Il suo accertamento, trattandosi di questione concernente non già la "legitimatio ad causam" bensì la titolarità attiva del rapporto, è rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto. ].

La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., e l'osservanza degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2006, n. 17145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17145
Data del deposito : 27 luglio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MISMATIC DI AS IU e C. SNC, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra PI RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI GROTTA PERFETTA 330, presso lo studio dell'avvocato DI PAOLO GABRIELE, che la difende unitamente all'avvocato CAMPARI ENRICA ANTONELLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
LITOSTAMPA SRL, in persona del suo legale rappresentante Galliani Fabio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato GIANNI GIUSEPPE, che la difende unitamente all'avvocato BIANCHI STEFANO MARIA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 155/04 della Corte d'Appello di MILANO, terza sezione civile, emessa l'11/11/03, depositata il 23/01/04, R.G. 3312/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/06 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito l'Avvocato Gabriele DI PAOLO;

udito l'Avvocato Giuseppe GIANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società OS s.r.l. conveniva avanti al Tribunale di Milano la società IS s.n.c., per ivi sentirne accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento delle obbligazioni assunte in forza del contratto in data 18/4/1997 tra di esse stipulato con il quale aveva da quest'ultima acquistato "tramite leasing" una macchina da stampa serigrafica rivelatasi subito difettosa nel funzionamento 6 non a norma con le direttive CEE in materia di sicurezza (tanto che durante una prova i fogli contenuti nel forno si erano addirittura incendiati);
nonché per sentirla conseguentemente condannare alla restituzione - con interessi - di quanto versato a titolo di prezzo, oltre al risarcimento dei danni subiti;
ovvero, in via subordinata, per sentir accertare il minor valore del macchinario oggetto del contratto, con condanna alla restituzione dell'eccedenza versata - oltre ad interessi - nonché al ristoro del pregiudizio sofferto.
Nella resistenza della società convenuta, che deduceva essere il cattivo funzionamento del macchinario - il quale aveva positivamente superato ben due collaudi - dipeso solamente dal fatto che la controparte non disponeva di operatore qualificato, l'adito Tribunale accertava e dichiarava il dedotto inadempimento della medesima, condannandola a restituire il prezzo con interessi, alla società attrice, e alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame dalla società IS s.n.c., che censurava la ritenuta ipotesi dell'aliud pro alio e si doleva del non prudente apprezzamento delle prove assunte, contestando in particolare le risultanze della disposta C.T.U., con sentenza del 23/1/2004 la Corte d'Appello di Milano riduceva l'importo della restituzione del prezzo determinato dal giudice di prime cure, confermando per il resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale pronunzia della corte di merito la società IS s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidandolo a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società OS s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 1362 c.c., e ss.;
violazione dei principi in materia di legittimazione passiva;
violazione dell'art. 101 c.p.c., in tema di rispetto del contraddittorio;
omessa pronunzia in ordine ad un'eccezione ed a documenti decisivi per la risoluzione della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5;
violazione ex art. 112 c.p.c. Lamenta che la Corte d'Appello di Milano, "sulla base delle motivazioni espresse dal Tribunale di Milano", abbia erroneamente interpretato la volontà delle parti, prendendo ad esame soltanto il contratto del 18/4/1997 intervenuto fra IS e OS, in base al quale "inizialmente" quest'ultima dichiarava di acquistare la macchina "a mezzo leasing bancario".
tale stregua disattendendo il contratto d.d. 11/11/1997 con il quale l'"operazione negoziale" era stata "completamente novata", nel senso che ad acquistare il macchinario per cui è causa era stata la società SBS Leasing per conto della società OS cui poi lo concedeva in godimento, secondo lo schema del leasing, come emergente (anche) dagli artt. 1 (ove risulta convenuto che "il presente ordine d'acquisto costituisce regolare contratto di compravendita") e 5 [ove si indica che "la consegna della fornitura sarà effettuata alla concessionaria (NDR: la OS), che a tal fine, agirà quale mandataria della SBS"] di tale ultimo contratto.
Sostiene che il primo contratto (del 18/4/1997) stipulato tra IS e OS è pertanto superato dal secondo (d.d. 11/11/1997), intercorso tra IS ed SBS Leasing, la quale ultima aveva pagato il pattuito prezzo di Lire 360.000.000, sicché era l'unica proprietaria del macchinario in questione e la OS non era legittimata a chiedere la restituzione del prezzo di un contratto di cui non era parte.
Deduce che secondo consolidata giurisprudenza lo schema del contratto di leasing non viene meno qualora l'utilizzatore si rivolga direttamente al fornitore, scegliendo la cosa che intende utilizzare, ed il concedente si limiti ad acquistarla per conto dello stesso utilizzatore, come appunto avvenuto nel caso, in quanto la SBS Leasing aveva acquistato la linea serigrafica "scelta espressamente dall'utilizzatrice OS e nell'interesse di quest'ultima". Pertanto, aggiunge, "giammai la OS avrebbe potuto agire in giudizio per la risoluzione del contratto, chiedendo alla IS la restituzione del prezzo, versato per conto della Società di leasing, unica proprietaria dell'impianto".
Lamenta al riguardo il proprio "difetto di legittimazione passiva", dolendosi che la corte di merito non abbia al riguardo pronunziato, pur avendo essa sollevato la questione già in sede di comparsa conclusionale in grado di appello.
Denunzia ulteriormente vizio di motivazione per non avere la corte d'appello "preso in alcuna considerazione l'operazione negoziale "escogitata" dalle parti, consistente nell'acquisto del macchinario effettuato dalla SBS Leasing, come dall'ordine datato 11/11/1997 e dalla successiva concessione in godimento in favore della OS", omettendo al riguardo di valutare i relativi documenti già "integralmente depositati sia in primo che in secondo grado", la cui considerazione avrebbe condotto ad una decisione totalmente diversa da quella adottata, e cioè ad una pronunzia di rigetto delle domande attrici per difetto di sua "legittimazione passiva".
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel
disattendere altro orientamento pure in precedenza accolto secondo cui esso realizza un rapporto trilaterale (v. Cass., 16/5/1997, n. 4367) o contratto plurilaterale (v. Cass., 11/7/1995, n. 7595;

Cass., 30/5/1995, n. 6076), il leasing finanziario realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, quest'ultimo venendo dalla società di leasing concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l'interesse

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