Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/06/2018, n. 25396

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/06/2018, n. 25396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25396
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: V N nato il 09/09/1945 a CORIGLIANO CALABRO parte offesa nel procedimento c/ SPEZZANO LUIGI nato il 24/11/1961 a COSENZA avverso il decreto del 16/02/2016 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere M D B;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto 16/02/2016, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di CASTROVILLARI disponeva l'archiviazione delle indagini svolte nei confronti di S L, già indagato del delitto di cui agli artt. 640 e 485 cod.pen., Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la parte offesa denunciante V N, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. B cod. proc. pen. in relazione all'art. 410 comma 2 cod.proc.pen. poiché il G.I.P. non avrebbe valutato le ragioni dell'opposizione proposta dalla querelante , avrebbe erroneamente escluso la legittimazione della V a proporre querela, nella veste di persona danneggiata dal reato, e avrebbe altresì errato in merito alla presunta prescrizione dei reati ipotizzati in carico all'indagato. Il difensore ha depositato memoria con cui insiste nel ricorso, allegando la precedente sentenza di questa éorte del 14 marzo 2017, che ha annullato il decreto di archiviazione per mancanza di contraddittorio. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito della opposizione del ricorrente, all'esito della rituale instaurazione e celebrazione dell'udienza partecipata in camera di consiglio. Ora, la violazione del contraddittorio è l'unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, vuoi preso de plano vuoi, a maggior ragione emesso a seguito di camera di consiglio (S.U., sent. 24 del 1995, citata, e tra molte, Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione;
Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006, Laurino;
Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, Ronchetti;
Sez. 6, n. 3018 del 20/09/1991, Di Salvo;). Osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e non v'è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso. La natura, "interlocutoria e sommaria finalizzata a un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione" (C. cost. ord. nn. 153 del 1999, 150 del 1998, 54 del 2003;
sent. n. 319 del 1993), e gli strumenti di tutela dell'offeso ("negli stretti limiti in cui ciò risponda" a tale funzione di controllo: C. cost. ord. n. 95 del 1998), consentono d'affermare che alla pretesa sostanziale del denunziante/querelante offrono comunque adeguata garanzia: da un lato la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive (cfr. Cass Sez. 2 27.9.2012);
dall'altro l'intatta facoltà di esercitare i propri diritti d'azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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