Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46899

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46899
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO nei confronti di: TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTEcon l'ordinanza del 10/01/2022 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo udita la relazione svolta dal Consigliere B CICE;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, A P, che ha concluso chiedendo riconoscersi la competenza a decidere del Tribunale di sorveglianza di Trieste.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della decisione emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 10 gennaio 2022 e di quella del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 11 febbraio 2021, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al numero 1089/2020 R.G. Sius, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b) e 30, cod. proc. pen.

1.1. Si tratta di procedimento introdotto con la domanda di E A, detenuto in regime differenziato, proposta ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. con riferimento al periodov22 settembre 2010 al 4 novembre 2014, di riconoscimento della lesione dei diritti fondamentali di cui all'art. 3 CEDU e del ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione, sotto il profilo dell'illegittima limitazione delle ore ammesse per la fruizione dell'aria aperta, del divieto di cuocere cibi, della carenza di illuminazione artificiale, durante la detenzione sofferta presso il carcere di Tolmezzo.

1.2. Si tratta di tre reclami proposti da A all'Ufficio di sorveglianza di Udine, rispetto a uno dei quali il Magistrato di sorveglianza di Udine dichiarava inammissibile la domanda perché già oggetto di valutazione da parte del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, il quale, con ordinanza n. 1075/2016, resa in data 13 ottobre 2016, aveva parzialmente accolto la domanda di ristoro proposta dal medesimo A, in data 4 novembre 2014, limitatamente ad alcuni periodi, respingendola per quello compreso tra il 22 settembre 2010 e la data della domanda medesima. Ciò assumendo che la decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo, del 13 ottobre 2016, passata in giudicato, copriva il dedotto ed il deducibile in quanto, rispetto a detto periodo, si era formato il giudicato esecutivo.

1.3. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha declinato la propria competenza, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo, deducendo che il periodo di detenzione indicato era già stato oggetto della descritta ordinanza esecutiva del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, del 13 ottobre 2016, al quale quindi, andava proposto il relativo reclamo, non anche al Magistrato di sorveglianza di Udine, come avvenuto nel caso al vaglio.
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