Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 08417
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Testo completo
RIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 10 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Parma, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere ad A C per i reati di rapina e lesione personale pluriaggravati. Il G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ma escluso quella delle esigenze cautelari, indicate invece dal Tribunale nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
2. Ha proposto ricorso A C, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo del
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 10 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Parma, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere ad A C per i reati di rapina e lesione personale pluriaggravati. Il G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ma escluso quella delle esigenze cautelari, indicate invece dal Tribunale nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
2. Ha proposto ricorso A C, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo del
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