Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/2019, n. 17688
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 7300-2017 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro B G, quale erede di C F, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato D JUVENAL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPEGABRIELE D'ANGELO;- controricorrente - nonchè contro C S , EQUITALIA CENTRO SPA ;- intimati - avverso la sentenza n. 1719/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2019 dal Consigliere Dott. F D S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso in via principale improcedibilità in subordine accoglimento;udito l'Avvocato D'ANGELO GIUSEPPE GABRIELE;rg 07300-17 Fatti di causa 1. A seguito della condanna, per associazione a delinquere di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., pure di F C anche al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili con sentenza della Corte d'assise di Catania del 16/10/1996 e divenuta definitiva nei suoi confronti il 13/02/1998, la spa CONSAP, quale concessionaria dei servizi di gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso previsto dalla legge 512/99, erogò il 23/04/2003 alla parte civile Comune di Catania l'importo di C 1.174.822,73;e, successivamente, avviò il recupero di quanto versato attivando, per il tramite dell'agente della riscossione Equitalia Cerit spa, esecuzione a mezzo cartella esattoriale (per C 1.109.396,34, identificata dalle parti col n. 08720100006275712/007) notificandola al condannato debitore principale il 26/04/2010. 2. Questi propose opposizione al Tribunale di Catania - sez. dist. di Mascalucia con atto di citazione notificato il 14/05/2010, deducendo, per quel che qui ancora rileva, la prescrizione del credito, siccome azionato ben oltre il decennio dalla definitività della sentenza penale di condanna ed in carenza di atti interruttivi;e, mentre l'agente della riscossione si costituì contestando l'avversa domanda, la CONSAP spa restò contumace ed intervenne in giudizio il Ministero dell'Interno per il Fondo di rotazione, replicando che il termine decennale di prescrizione per l'azione di rivalsa non avrebbe potuto decorrere che dalla data del pagamento. 3. Il tribunale respinse l'opposizione, inquadrando la fattispecie nella surrogazione legale e, precisato trattarsi del subentro del creditore nello stesso diritto del danneggiato risarcito e nelle identiche sue posizioni sostanziali e processuali, ancorò la decorrenza della prescrizione alla data del pagamento, solo da tale data avendo il rg 07300-17 nuovo creditore conseguito la possibilità giuridica di fare valere il proprio diritto.
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