Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 112

CASS
Sentenza
8 gennaio 1999
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Sentenza
8 gennaio 1999

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Massime • 2

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità.

La decisione resa dal giudice di pace secondo equità è censurabile in cassazione soltanto per due ordini di motivi: a) per violazione di legge, quando il giudice di pace non si sia attenuto ai principi costituzionali od ai principi generali dell'ordinamento; b) per vizio di motivazione, quando quest'ultima sia mancante, apparente o contraddittoria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 112
Data del deposito : 8 gennaio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Rel. -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN OZ IN, elett. dom. in Roma, via Giunio Bazzoni n. 1, presso lo studio dell'avv. Enzo Stazzone, e rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Fazio in virtù di procura a margine del ricorso;

ricorrente contro
ZZ AL
intimato avverso la sentenza n. 21 in data 22 novembre 1996 del Giudice di Pace di Tortorici (r.g. n. 74/1996).
Udita nella pubblica udienza del 13 luglio 1998 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M., in persona del sost. Procuratore generale dott. Mario Delli Priscoli, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, il rigetto del terzo e quinto motivo, inammissibile il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 27 luglio 1996 AL AZ, premesso di essere creditore di ON LO della somma di lire 892.000 in virtù di conteggio in data 14.8.1989 a firma del predetto, convenne la vedova IN AG ZZ dinanzi al Giudice di Pace di Tortorici e ne chiese la condanna al pagamento di detta somma oltre interessi legali.
Costituitasi, la convenuta impugnò la domanda, ed affermò che, incontrato casualmente, alcuni mesi prima, il AZ, questi le aveva comunicato di vantare nei confronti del di lei marito un credito di lavoro per averlo aiutato ad effettuare una recinzione I lavori erano stati peraltro eseguiti da NO CO e dal genero di questi, che la stessa convenuta si riservò di citare quali testimoni. Nulla ella pertanto doveva all'attore, ed era del resto inverosimile che lo stesso avesse atteso ben sette anni prima di avanzare le sue pretese. Il credito era comunque prescritto ai sensi dell'art. 2955 secondo comma c.c. L'attore produsse quindi un biglietto del seguente testuale tenore a firma del LO: " conto fino al giorno 14 agosto acconto lire 1.000.000 un milione restano lire 892.000 " e la convenuta contestò tale scrittura - osservando che essa era priva di data e non faceva riferimento alla causale del credito, e che ne era anche dubbia l'autenticità -, e dichiarò di insistere nell'eccezione di prescrizione. Con la sentenza, ora gravata, l'adito giudice ha accolto la domanda rilevando che la scrittura privata faceva fede fino a querela di falso, che l'eccezione di prescrizione non poteva trovare accoglimento trattandosi " di credito relativo a somma liquida, certa e non da quantificare ", e che la causa doveva essere decisa secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c. trattandosi di domanda relativa a somma inferiore a lire 2.000.000 Per la cassazione di tale decisione la AG ZZ ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. Il AZ non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . Con il quarto e quinto motivo - che, per ragioni di ordine logico, devono essere anzitutto esaminati - il ricorrente deduce la violazione rispettivamente degli artt. 409, 413 e 420 c.p.c. (per essere competente ratione materiae il Pretore, trattandosi di causa relativa a rapporto di lavoro subordinato) e del diritto di rappresentanza del convenuto (rectius, come deve intendersi, dell'attore, per avere questi in citazione chiesto il pagamento di lire 892.000, oltre gli interessi legali a decorrere dal 1989 , talché, sommate le due domande ex art. 10 c.p.c., il valore della causa era di lire 1.561.000, dal che la stessa ricorrente trae che era necessario che l'attore fosse munito di difensore Entrambi i motivi sono infondati Relativamente, infatti, alla causale del credito, essa non fu indicata, ne' all'atto della proposizione della domanda (processo verbale del 27.7.1996) ne' successivamente, dall'attore il quale si limitò a far riferimento al riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata ad apparente firma del marito della debitrice, successivamente deceduto, riconoscimento privo a sua volta di qualsivoglia riferimento alla causale stessa. Nella propria comparsa di costituzione la convenuta affermò bensì di

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