Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2018, n. 31656
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/ eiaL. itA— le conclusioni del PG s_r
RITENUTO IN FATTO
1. LO ES, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 10 gennaio 2006 al 1 febbraio 2006, parte in carcere parte agli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui agli artt. 439 e 440 cod. pen., per aver miscelato ad altro grano oltre ventiseimila tonnellate di grano duro contaminato con sostanza cancerogena, rendendolo pericoloso per la salute pubblica, fatto che veniva poi riqualificato ai sensi dell'art. 452 cod. pen. e per il quale era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il comportamento del LO aveva dato corso all'ordinanza di custodia cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. E ciò in quanto il LO aveva prestato il consenso a che la procedura di prelevamento dei campioni di grano dalla motonave con la quale questo era stato importato avvenisse in deroga, così contribuendo a determinare il prelievo di campioni non rappresentativi e così recando un contributo alla creazione della falsa apparenza della realtà che aveva condotto il G.i.p. ad adottare la misura restrittiva.
2. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale, rilevando che l'ordinanza è manifestamente illogica dal momento che dopo aver parlato più volte di irritualità e di inattendibilità dei risultati analitici e di gravi errori procedurali, giuridici e tecnici delle indagini svolte dal consulente tecnico del P.M., pone a carico del LO un obbligo di tenere in considerazione la salute pubblica sul presupposto che egli fosse stato sempre presente alle attività di campionamento e prelievo, addebitandogli errore tecnici e metodologici compiuti nel corso delle indagini preliminari dal c.t. del P.M. Peraltro la Corte di Appello ha dato per provato che la deroga avesse riguardato il campionamento, laddove aveva riguardato il prelievo. Inoltre la Corte di Appello non ha motivato in ordine al comportamento del LO che in sede di interrogatorio di garanzia aveva fornito all'A.G. tutti gli elementi utili a dimostrare l'errore procedimentale occorso nell'esecuzione dei campionamenti e dei prelievi in situ. Rammenta l'esponente che anche a voler ritenere che la condotta del LO fu contrassegnata da colpa, per negare la riparazione dell'errore giudiziario occorre che tale colpa sia causa dell'errore e non una delle cause concorrenti.
2.2. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale svolge osservazioni in ordine alle argomentazioni del P.G. requirente a sostegno della richiesta di rigetto del