Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/1950, n. 1334
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La disdetta per cessato affitto di un fondo pascolativo (stipulato senza Determinazione di durata o da considerarsi senza Determinazione di tempo per tacita riconduzione) e regolata nell'art.1616 cod.civ. che è applicabile a tutte le cose mobili o immobili, che siano spontaneamente produttive; e non può essere regolata dall'art 1630 che disciplina i fondi rustici nei quali il capitale e il lavoro sostituiscono alla produttivita spontanea del terreno quella provocata da colture, semplici o avvicendate o a rotazione. Nel contratto di pascipascolo l'oggetto della convenzione e soltanto la compravendita delle erbe e l'uso del terreno costituisce soltanto il mezzo per la raccolta del prodotto; in tale contratto il proprietario cede l'erba per un determinato corrispettivo, pattuendo il termine entro il quale l'acquirente può comunque farla sua; ovvero pattuisce a riscuotere un corrispettivo per ogni capo di bestiame che in concreto sia immesso nel fondo per pascolarvi. Sussiste invece affitto di fondo pascolativo se taluno si obbliga a pagare un corrispettivo annuale, indipendentemente dal quantitativo di erba prodotto dal fondo o in concreto da lui utilizzato.