Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2023, n. 00179
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M A M, nata a Pistoia il 23/10/1958 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del Tribunale del riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore e procuratore speciale di A M M propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dalla M, in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto il veicolo di sua proprietà, per mancanza di valida procura speciale. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 324, 100 e 122 cod. proc. pen. Deduce che la M aveva rilasciato procura speciale ai difensori affinché inoltrassero alla competente autorità istanza di restituzione del veicolo di sua proprietà e che, pur non essendo indicato il decreto di sequestro preventivo né gli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., risultava indubbio il conferimento dell'incarico ai difensori per porre in essere tutte le attività processuali necessarie ad ottenere la restituzione del veicolo, sottoposto dapprima a sequestro probatorio e poi preventivo. Si sostiene che ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. la procura speciale deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, ma l'oggetto non può identificarsi con uno specifico atto processuale, con esclusione di altri possibili rimedi processuali e nel caso di specie il dissequestro e la restituzione sono conseguenze della revoca del
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore e procuratore speciale di A M M propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dalla M, in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto il veicolo di sua proprietà, per mancanza di valida procura speciale. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 324, 100 e 122 cod. proc. pen. Deduce che la M aveva rilasciato procura speciale ai difensori affinché inoltrassero alla competente autorità istanza di restituzione del veicolo di sua proprietà e che, pur non essendo indicato il decreto di sequestro preventivo né gli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., risultava indubbio il conferimento dell'incarico ai difensori per porre in essere tutte le attività processuali necessarie ad ottenere la restituzione del veicolo, sottoposto dapprima a sequestro probatorio e poi preventivo. Si sostiene che ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. la procura speciale deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, ma l'oggetto non può identificarsi con uno specifico atto processuale, con esclusione di altri possibili rimedi processuali e nel caso di specie il dissequestro e la restituzione sono conseguenze della revoca del
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