Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2005, n. 11607
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La rinnovazione di un atto di citazione nullo, disciplinata anche in appello dalla disposizione di cui all'art. 164 cod. proc. civ., è regolata, quanto ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995, dal testo della norma suddetta vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, con la conseguenza che la rinnovazione ha efficacia "ex nunc" (mentre la rinnovazione della citazione e la costituzione del convenuto secondo il nuovo testo producono effetti "ex tunc").
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Properzio 32, presso l'avv. Fabio Cisbani, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. DONNO Vincenzo;
- ricorrente -
contro
LL RE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Sallustio 9, presso l'avv. SPALLINA Bartolo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti anche disgiuntamente all'avv. Franco Salmoria;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 517 del 9 marzo 2001;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3 maggio 2005 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.6.1990 RI HE convenne in giudizio EA SP e ne chiese la condanna alla restituzione della somma di lire 25 milioni, oltre accessori, che affermò di avergli versata in esecuzione dell'accordo che prevedeva la gestione in società di un'attività di produzione di metalli preziosi in territorio allora sovietico, società che non si era però costituita per la pretesa dello SP di estenderla ad un terzo socio. Questi resistette e, in via riconvenzionale, chiese la condanna dell'attore al risarcimento del n danno, indicato in 400 milioni di lire, che gli sarebbe stato cagionato dal comportamento inadempiente del HE, il quale, dopo avergli versata la somma di lire 25 milioni in acconto delle spese, pari a 120 milioni, sopportate da esso convenuto per intraprendere l'attività in questione, aveva rifiutato di corrispondergli l'ulteriore somma dovuta di lire 35 milioni.
Con sentenza del 2.7.1998 l'adito Tribunale di Arezzo accolse la domanda attrice e rigettò la riconvenzionale sul rilievo che, in difetto di costituzione della società, lo SP non aveva titolo per trattenere la somma versatagli dal HE.
In parziale riforma di tale decisione, impugnata dalla parte rimasta soccombente, con la pronuncia, ora gravata, la Corte di appello ha respinto anche la domanda attrice.
La Corte ha anzitutto disatteso l'eccezione di "improcedibilità" dell'appello, sollevata dal HE con il rilievo che, al momento in cui era stata rinnovata la relativa citazione, l'impugnata sentenza era ormai passata in giudicato: secondo la Corte, la nullità dell'atto di citazione di appello per omessa indicazione della data di comparizione