Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/07/2020, n. 21462

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/07/2020, n. 21462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21462
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D M M nato a MARCIANISE il 22/06/1979 avverso la sentenza del 26/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/04/2019, confermava la sentenza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE in composizione monocratica in data 12/12/2013, con la quale D M M era stato condannato a pena di giustizia per il reato di ricettazione, accertato a MARCIANISE in data prossima al 7/08/2010, avente a oggetto un assegno di provenienza illecita, in quanto rubato. DELLA MEDAGLIA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come primo motivo la motivazione carente o contraddittoria perché non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato dalla parte offesa in ordine alla circostanze di ricezione dell'assegno in questione. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che la mancanza o contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza: restano ininfluenti le minime incongruenze, e vanno disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999,
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