Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2021, n. 47244

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2021, n. 47244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47244
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Partido Politico Vox nel procedimento a carico di P C C, nato in Spagna il 29/12/19462 avverso le ordinanze del 4/10/2021 della Corte di appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari visti gli atti, i provvedimenti impugnati ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore della persona richiesta in consegna, Avv. A M, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusione del difensore del ricorrente, Avv. A O, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il presente procedimento trae origine dall'arresto, eseguito in data 23 settembre 2021 in Alghero, di C P C, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso suoi confronti dal Tribunal Supremo di Spagna in data 14 ottobre 2019 nel procedimento penale n. 20907/2017, nel quale sono contestati alla persona richiesta in consegna i reati di sedizione (artt. 544 e 545 del codice penale spagnolo) e di malversazione (art. 252 del codice penale spagnolo) commessi in relazione all'indizione del referendum tenutosi nell'ottobre del 2017 per l'indipendenza della Catalogna.

1.1. Con ordinanza del 4 ottobre 2021 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, ha rigetto la richiesta del Partido Politico Vox di intervenire quale persona offesa nel predetto procedimento, in quanto ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 69 del 2005, gli unici soggetti legittimati a intervenire in tale procedimento sono il Procuratore generale, il difensore, la persona richiesta in consegna e, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

1.2. Con successiva ordinanza pronunciata alla medesima udienza, la Corte di appello di Cagliari, ha, inoltre, disposto la sospensione del procedimento e ne ha differito la definizione fino all'irrevocabilità delle decisioni nei giudizi C-158/21 e T-272/21 rispettivamente pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e al Tribunale dell'Unione europea. Con tale ordinanza la Corte di appello di Cagliari ha rilevato: - che il P, come membro del Parlamento europeo, godeva delle immunità stabilite dall'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione e, in particolare, quella di cui al primo par. lett. b), che prevede il diritto di circolare liberamente nell'Unione europea per adempiere al proprio mandato di europarlamentare;
- che il Parlamento europeo in data 9 marzo 2021 aveva disposto la revoca di questa immunità;
- che avverso tale decisione, tuttavia, il P aveva proposto ricorso al Tribunale generale dell'Unione europea, sollecitando anche la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata;
- che, con ordinanza del 30 luglio 2021, il Tribunale generale dell'Unione aveva rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo assente un pericolo di danno grave e irreparabile, in quanto «...finché la Corte di Giustizia non si è pronunciata nella causa C-158/21 Puig Gordi e a., nulla fa pensare che le autorità giudiziarie Belghe o le autorità di un altro Stato membro potrebbero eseguire i mandati di arresto europeo emessi contro i ricorrenti e potrebbero consegnargli alle autorità spagnole»;
- che, infatti, il Tribunale Supremo di Spagna, in seguito al rifiuto espresso in data 7 gennaio 2021 dall'Autorità giudiziaria Belga di eseguire analogo mandato di arresto europeo nei confronti di LLuis Puig i Gordi, imputato nel medesimo procedimento penale del Puigdmont, aveva presentato in data 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 267 TFUE, una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia «al fine di accertare, tra l'altro, se la decisione quadro 2002/584 autorizzi l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna del ricercato mediante un mandato di arresto europeo sulla base di motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma che non sono specificati come tali in tale decisione quadro»;
- che il Tribunale Generale, nell'ordinanza richiamata del 30 luglio 2021, aveva, inoltre, rilevato che la presentazione del ricorso avverso la decisione del Parlamento europeo da parte del P comportava «la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte di Giustizia» e che riguardando «l'esecuzione dei mandati di arresto europei emessi nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi, si può ritenere che la sospensione di tale procedimento comporti la sospensione dell'esecuzione di detti mandati». La Corte di appello, sulla base di tali rilievi, ha disposto la sospensione del procedimento e ne ha differito «la definizione fino all'irrevocabilità delle decisioni aventi ad oggetto l'immunità di cui all'art. 9 del protocollo dell'Unione e fino alla pronuncia della Corte di Giustizia in merito alla domanda pregiudiziale, presentata dall'autorità giudiziaria spagnola».

2. L'Avv. A O, difensore del Partido Politico Vox, ricorre avverso entrambe tali ordinanze e ne chiede l'annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e con riferimento alla prima ordinanza, la violazione dell'art. 90, comma 1, cod. proc. pen., dell'art. 17, primo comma, della legge 69 del 2005, degli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Rileva, inoltre, il Partido Politico Vox che nella procedura passiva di consegna incardinatasi innanzi alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, aveva depositato telematicamente una memoria in data 1 ottobre 2021, aderendo alla richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria spagnola. Precisa il ricorrente di avere presentato questa memoria in qualità di persona offesa, in quanto nel procedimento penale pendente nei confronti del P innanzi al Tribunal Supremo di Spagna il Partido Politico Vox era costituito come parte offesa e Acusador Popular, secondo quanto previsto dall'art. 101 della Ley de Enjuiciamiento Criminal;
precisa, e, dunque, il ricorrente di essere in tale procedimento titolare dell'azione penale e di esercitarla unitamente all'accusa pubblica rappresentata dal Ministerio Fiscal. La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2021, tuttavia, aveva rigettato la richiesta del Partido Politico Vox di intervenire nel procedimento, rilevando che gli artt. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005 e l'art. 702 cod. proc. pen. non prevedono la partecipazione della persona offesa al procedimento di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, disponendo la restituzione degli atti depositati. Ad avviso del ricorrente, sarebbe errato l'argomento secondo il quale tali disposizioni, essendo norme speciali, derogherebbero alla previsione generale dell'art. 90 cod. proc. pen., che consente alla persona offesa di depositare memorie in ogni stato e grado del procedimento. Gli artt. 17, primo comma, della legge n. 69 del 2005, in materia di mandato di arresto europeo, e l'art. 702 cod. proc. pen., in materia estradizionale, non escluderebbero, infatti, espressamente il diritto della persona offesa a presentare memorie nel procedimento relativo all',esecuzione del mandato di arresto europeo. Rileva, inoltre, il ricorrente che la tutela dei diritti e degli interessi della persona offesa sarebbe, inoltre, espressione, «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione e che l'art. 111 della Costituzione garantisce lo svolgimento di «due process of law», nel quale tutte le parti possano rappresentare la propria posizione. La partecipazione al processo della persona offesa sarebbe, inoltre, garantita anche dall'art. 47, par. 1, della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6, § 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che protegge e garantisce il «right to the court» della persona offesa del reato, come affermato, da ultimo, dalla Corte EDU nella sentenza del 18/03/2021, sul caso Petrella c. Italia.
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