Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2022, n. 38088
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12902/2017 R.G. proposto da: D S C, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI
73, presso lo studio dell'avvocato R Z, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ALLORIO ed ELISABETTA CHIESA giusta delega in atti;
–ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA DEI CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO
6 M, in persona dell’amministratore pro-tempore, SCOTTI ANNA RITA, ACQUARONE LORENZA, MEDINI PARIANI MARINA, MEDINI BARBARA, MEDINI PATRIZIA, CERRINI SARA, NARDI PAOLO, PELLEGRINELLI GIORGIA, FABIANI GIANLUCA, PIRELLI CECILIA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
149, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentati e difesi dagli avvocati G A e G M giusta delega in atti;
–controricorrenti – nonché CHIESA GIOVANNA, DE VECCHI CRISTINA, DE VECCHI LUISA, PIRELLI ALBERTO;
-intimati- avverso la sentenza n. 4271/2016 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale R M, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano confermò la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da Carla D Soldini (proprietaria di un appartamento facente parte d’un immobile condominiale) nei confronti del condominio e di tutti i condòmini, con la quale aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva per usucapione di una parte dell’area di proprietà comune, antistante il lato est del proprio immobile, assumendo di averla posseduta con animo proprietario e ininterrottamente dal 1967. Davanti al Tribunale era intervenuta, aderendo alla domanda, Giovanna Chiesa, la quale il 25/7/2013 si era resa acquirente dell’appartamento dell’attrice. La sentenza d’appello, siccome il Tribunale, ritenne che l’attrice non avesse provato il proprio possesso ad excludendum per il ventennio di legge. Carla D Soldini ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di sette motivi. Degli intimati resistono con controricorso il Condominio di via Dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 6, Milano, Anna Rita Scotti, Lorenza Acquarone, Marina Medini Pariani, Barbara Medini, Patrizia Medini, Sara Cerrini, Paolo Nardi, Giorgia Pellegrinelli, Gianluca Fabiani. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il ricorso inammissibile. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciante falsa applicazione degli artt.1140 e 1158 cod. civ., la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non avere tenuto conto della circostanza decisiva che l’area in parola, facente parte di un giardino condominiale, era interdetta all’accesso di tutti i condòmini, poiché al giardino, per regolamento condominiale, risultava assegnato il solo scopo di “mero godimento estetico”;
di conseguenza, la circostanza che la ricorrente, avesse usato dell’area specificata in atti a suo esclusivo godimento, ponendo condotte incompatibili con il divieto, non avrebbe potuto essere interpretato come uso più intenso della cosa comune, bensì come vero e proprio “illecito” esercizio di poteri estranei alla posizione del singolo condomino e, quindi, idonei dimostrare il possesso esclusivo “uti dominus”, utile all’usucapione.
1.1. La doglianza è manifestamente infondata. In punto di fatto la decisione d’appello, ammette che l’appellante avesse utilizzato nel corso degli anni la parte del giardino che si affacciava al proprio appartamento, al quale aveva accesso mediante alcune porte finestrate, che vi avesse collocato sedie e tavoli, svolto feste, piantumato alcune piante da fiore o arbusti, conficcato nel prato delle lastre di pietra, onde agevolare il passaggio. Esclude, tuttavia, che tali condotte abbiano costituito univoca
VIALE MAZZINI
73, presso lo studio dell'avvocato R Z, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ALLORIO ed ELISABETTA CHIESA giusta delega in atti;
–ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA DEI CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO
6 M, in persona dell’amministratore pro-tempore, SCOTTI ANNA RITA, ACQUARONE LORENZA, MEDINI PARIANI MARINA, MEDINI BARBARA, MEDINI PATRIZIA, CERRINI SARA, NARDI PAOLO, PELLEGRINELLI GIORGIA, FABIANI GIANLUCA, PIRELLI CECILIA elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
149, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentati e difesi dagli avvocati G A e G M giusta delega in atti;
–controricorrenti – nonché CHIESA GIOVANNA, DE VECCHI CRISTINA, DE VECCHI LUISA, PIRELLI ALBERTO;
-intimati- avverso la sentenza n. 4271/2016 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale R M, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano confermò la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da Carla D Soldini (proprietaria di un appartamento facente parte d’un immobile condominiale) nei confronti del condominio e di tutti i condòmini, con la quale aveva chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva per usucapione di una parte dell’area di proprietà comune, antistante il lato est del proprio immobile, assumendo di averla posseduta con animo proprietario e ininterrottamente dal 1967. Davanti al Tribunale era intervenuta, aderendo alla domanda, Giovanna Chiesa, la quale il 25/7/2013 si era resa acquirente dell’appartamento dell’attrice. La sentenza d’appello, siccome il Tribunale, ritenne che l’attrice non avesse provato il proprio possesso ad excludendum per il ventennio di legge. Carla D Soldini ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di sette motivi. Degli intimati resistono con controricorso il Condominio di via Dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 6, Milano, Anna Rita Scotti, Lorenza Acquarone, Marina Medini Pariani, Barbara Medini, Patrizia Medini, Sara Cerrini, Paolo Nardi, Giorgia Pellegrinelli, Gianluca Fabiani. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il ricorso inammissibile. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciante falsa applicazione degli artt.1140 e 1158 cod. civ., la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non avere tenuto conto della circostanza decisiva che l’area in parola, facente parte di un giardino condominiale, era interdetta all’accesso di tutti i condòmini, poiché al giardino, per regolamento condominiale, risultava assegnato il solo scopo di “mero godimento estetico”;
di conseguenza, la circostanza che la ricorrente, avesse usato dell’area specificata in atti a suo esclusivo godimento, ponendo condotte incompatibili con il divieto, non avrebbe potuto essere interpretato come uso più intenso della cosa comune, bensì come vero e proprio “illecito” esercizio di poteri estranei alla posizione del singolo condomino e, quindi, idonei dimostrare il possesso esclusivo “uti dominus”, utile all’usucapione.
1.1. La doglianza è manifestamente infondata. In punto di fatto la decisione d’appello, ammette che l’appellante avesse utilizzato nel corso degli anni la parte del giardino che si affacciava al proprio appartamento, al quale aveva accesso mediante alcune porte finestrate, che vi avesse collocato sedie e tavoli, svolto feste, piantumato alcune piante da fiore o arbusti, conficcato nel prato delle lastre di pietra, onde agevolare il passaggio. Esclude, tuttavia, che tali condotte abbiano costituito univoca
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