Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/05/2022, n. 14273

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/05/2022, n. 14273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14273
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso n. 6055 del 2019 proposto da: L M, elettivamente domiciliato in Milano, alla piazza San Sepolcro n. 1, presso lo studio dell'avvocato M N, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge, — controricorrente - nonché

contro

Comune di Milano, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Polibio, n. 15, presso l'avvocato L G, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati M A e R P;

- controricorrente -

nonché

contro

Comune di Verona, in persona del sindaco in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour n. 1, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e C G;
- controricorrente — nonché

contro

Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour n. 1, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato A M L;
c< Cme - con troricorrente - avverso la sentenza n. 12309/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 5/12/2018;Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 6005/2019;
estensore: C V udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere relatore C V, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

M L impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Milano, recante n. 12309 del 5/1272018, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede di rigetto dell'opposizione avverso intimazione di pagamento emanata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. con riferimento a cartelle per somme dovute in favore del Comune di Milano, del Comune di Genova e del Comune di Verona. Avverso l'impugnazione resistono, con separati controricorsi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ad Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., il Comune di Milano, il Comune di Verona e il Comune di Genova. La causa è stata chiamata per l'adunanza camerale del 24/01/2022, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie di parte. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Milano. Il primo mezzo, esteso dalla fine di pag. 9 a pag. 16 in fine, pone censure di «errata o falsa applicazione dell'art. 320, comma 4, cod. proc. civ., violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. seconda parte, omesso esame circa le motivazioni di cui all'istanza ex art. 177 cod. proc. civ. formulata dal ricorrente».Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 6005/2019;
estensore: C V La censura si incentra sull'avere il Giudice di Pace concesso un rinvio ulteriore (e per questo illegittimo), oltre a quello previsto dall'art. 320, comma 4, codice di rito. Il secondo motivo, esteso dalla fine di pag. 16 alla metà di pag. 22, denuncia: «omessa pronuncia ex art. 360, comma 5, c.p.c. in relazione al difetto di notifica delle cartelle di pagamento di Equitalia che hanno preceduto l'ingiunzione di pagamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 139 e 140 cod. proc. civ.» Infine, il terzo e ultimo motivo, esteso dalla metà di pag. 22 a pag. 23 (infine) deduce «violazione o falsa applicazione dell 'art. 115 cod. proc. civ. (principio di non contestazione), vizio di ultra petizione ex art. -,-/‘0' - 112 cod. proc. civ.». Il primo motivo è infondato: dalla pag. 13 del controricorso del Comune di Milano risulta che fu lo stesso L a chiedere un ulteriore differimento di udienza al Giudice di Pace. Nel detto scritto difensivo del Comune di Milano è, invero, richiamato il provvedimento del Giudice di Pace di Milano del seguente tenore: "il rinvio è stato effettuato principalmente per consentire al ricorrente avv. M L di depositare documentazione attestante la mancanza della portineria nello stabile ove presuntivamente sarebbero state effettuate le notifiche da parte del Comune di Milano". In tal modo cade l'assunto principale del primo motivo di ricorso in quanto risulta documentalmente che fu lo stesso avvocato L, nella fase di merito a chiedere un ulteriore rinvio, al fine di poter depositare documentazione, comprovante lo stato dei luoghi. La circostanza (l'avere lo stesso avvocato L chiesto un ulteriore rinvio della trattazione, a fini di corroborare la propria difesa) ora evidenziata è assorbente anche in relazione alla censura, sviluppata nello stesso secondo motivo, relativa all'omesso esame dell'istanza di revoca dell'ordinanza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 177 cod.Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 6005/2019;
estensore: C V proc. civ., istanza che, peraltro, non risulta essere stata richiamata negli esatti termini in cui sarebbe stata proposta al detto giudice, con conseguente profilo di inammissibilità del motivo. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, in quanto non chiarisce dove e quando la censura di irritualità delle notifiche effettuate con il rito cd. dell'irreperibilità assoluta ai sensi degli artt. 137, 139 e 140 cod. proc. civ., sarebbe stata proposta al giudice dell'impugnazione di merito Il mezzo è, inoltre, anche impropriamente formulato nell'ottica del richiamo delle norme codice di rito, in quanto richiama un comma 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., che notoriamente non vi è: evidentemente esso si riferisce al n. 5 del comma 1 dello stesso articolo ma in detta prospettiva non evidenzia quale sarebbe il fatto diverso il cui esame sarebbe stato omesso nelle fasi di merito e cade pertanto, in una richiesta di riesame di circostanze di fatto già adeguatamente valiate e apprezzate nelle fasi di merito. Il terzo motivo pure è del tutto aspecifico, in quanto afferma una censura ai sensi dell'art. 112 e dell'art. 115 cod. proc. civ, per non avere rilevato l'assenza di contestazioni da parte del Comune di Milano avverso la produzione fotografica ma non chiarisce ove la sentenza d'appello abbia errato nel ritenere irrilevanti e, comunque, prive di efficacia probatoria, le fotografie dello stato dei luoghi e segnatamente dello stabile nel quale l'avvocato L risiedeva, prodotte dallo stesso avvocato L nelle fasi di merito, trattandosi di questione (quella della efficacia probatoria delle fotografie) esulante dalla disponibilità delle parti e quindi non sottoposta al regime delle eccezioni. Il ricorso, è, quindi, infondato e inammissibile per quanto concerne il primo motivo e radicalmente inammissibile con riferimento al secondo e al terzo mezzo.Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 6005/2019;
estensore: C V Il ricorso è, inoltre, del tutto inammissibile con riferimento alle cartelle esattoriali dei Comuni di Genova e Verona, posto che non formula alcuna specifica censura avverso di esse. Il ricorso deve, pertanto, nel riscontro di ipotesi di infondatezza e di inammissibilità delle censure (o di totale mancanza di esse) essere rigettato, con condanna alle spese in favore degli enti pubblici territoriali costituiti in questa fase di legittimità - Comune di Genova, Comune di Milano e Comune di Verona - e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Le spese di lite, valutate l'attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle controparti costituite, ossia dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni di Genova, di Milano e di Verona. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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