Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11694

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11694
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCIONI SILVIO nato a DOMODOSSOLA il 26/09/1952 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamrinissibilità del ricorso previa verifica della presenza della querela. udito il difensore L'avvocato M P si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata via PEC il 04/01/2023,

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 10.1.2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di F S, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.

2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine a quanto dedotto nell'atto di appello con particolare riferimento al fatto che B C, ossia la presunta persona offesa, non fosse stata in alcun modo bloccata e potesse agevolmente divincolarsi e allontanarsi inserendo la retromarcia - proprio come ebbe poi a fare - tenuto anche conto delle dimensioni della strada e dei veicoli coinvolti, essendo la macchina condotta dalla persona offesa più grande di quella dell'imputato;
la persona offesa non subiva pertanto alcuna riduzione della libertà di movimento né della capacità di autodeterminazione;
né alla stessa stregua dell'emergenze processuali può ritenersi essere stata intimorita dal comportamento dell'imputato, avendo allertato le forze del dell'ordine solo in un secondo momento ossia quando rivedeva l'auto che l'aveva bloccata.

2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen- Sussistono in particolare nel caso di specie tutti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto: l'offesa di particolare tenuità, date le modalità della condotta consistita esclusivamente nell'avere l'imputato costretto la persona offesa a fermarsi impedendole di proseguire, avendo peraltro egli agito a fronte di una manovra scorretta da parte di quest'ultima che avrebbe potuto causare un incidente, come quello per cui Falcioni aveva appena prestato soccorso;
l'esiguità del danno tanto che Bertola non decideva neppure di costituirsi parte civile nel processo;
a ciò si aggiunga che il comportamento non è abituale non avendo l'imputato commesso reati della stessa indole di quello, per cui si procede.

2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 164 cod. pen. Nel caso di specie, nonostante l'imputato avesse già usufruito una volta della sospensione condizionale della pena con la sentenza di condanna per esercizio abusivo di una professione, avrebbe ciò nondimeno potuto nuovamente goderne dal momento che la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la precedente condanna a pena sospesa non supera, nel caso di specie, i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. ossia gli anni due. Peraltro, come risulta dal casellario giudiziale, l'imputato fruiva della riabilitazione in ordine alla sentenza di condanna per esercizio abusivo di una professione e il reato veniva dichiarato estinto ex articolo 167 cod. pen. Il giudice riteneva altresì di non poter concedere all'imputato la sospensione condizionale in quanto dopo la condanna per esercizio abusivo di una professione veniva condannato per guida in stato di ebbrezza con decreto, con cui l'ammenda era sostituita col lavoro di pubblica utilità, con successiva dichiarazione di estinzione del reato;
così operando il giudice applicava nuovamente in maniera erronea l'articolo 164 cod. pen., per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di disciplina della circolazione stradale la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente. Il giudice negava altresì la concessione della sospensione condizionale della pena sulla base del fatto che due anni dopo il reato per cui è processo l'imputato abbia commesso i reati di lesione personale colposa grave e di violazione dell'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite in caso di incidente, in relazione ai quali veniva disposta la sospensione del processo con messa alla prova. Anche tale statuizione contrasta con il disposto di cui all'art. 164;
la medesima massima sopraindicata afferma in motivazione l'equiparazione dell'estinzione del reato per positivo esito dei lavori di pubblica utilità con quella per superamento della prova ex articolo 464-ter C.P. (che pure non prevede la condanna), quindi la non sovrapponibilità anche di quest'ultima con l'ipotesi dì cui all'articolo 167 C.P.

2.4.Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 58, comma 2, legge 689/1981, nonché la contraddittorietà della motivazione;
il giudice sulla base della "sfrontata insensibilità ai benefici in precedenza concessi, dimostrata dall'imputato ricadendo più volte nella commissione di reati", riteneva di non poter applicare la sanzione sostitutiva della libertà controllata poiché "egli non adempirebbero le prescrizioni";
tuttavia, così motivando il giudice non applicava correttamente l'art. 58 citato, non avendo tenuto conto di quanto già enunciato nel precedente motivo, in particolare del fatto risultante da casellario giudiziale che il reato di esercizio abusivo di una professione, per il quale veniva concessa la sospensione condizionale, fosse stato dichiarato estinto ex articolo 167 C.P. e che quindi l'imputato avesse rispettato le condizioni relative al beneficio;
inoltre non considera l'intervenuta estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza tramite i lavori di pubblica utilità nonché il fatto che per gli altri delitti di lesione colposa grave e di violazione dell'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite fosse stata disposta la sospensione del processo con messa alla prova;
sicché il giudice non poteva, alla stregua di tutto quanto osservato, formulare alcuna prognosi negativa sull'adempimento delle prescrizioni relative alla libertà controllata da parte dell'imputato
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