Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/2018, n. 31457
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L'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.
Sul provvedimento
Testo completo
31457-18 ITALIANA Oggetto REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUCCESSIONI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 19893/2014 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 31457 Rep. el Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASQUALE D'ASCOLA Presidente Ud. 23/05/2018 GUIDO FEDERICO Consigliere PU GIUSEPPE GRASSO Rel. Consigliere ANTONINO SCALISI Consigliere - Consigliere ANNAMARIA CASADONTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19893-2014 proposto da: M C, M A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato B B, rappresentati e difesi dall'avvocato T S;
ricorrenti - contro 2018 M M, elettivamente domiciliato in ROMA, 2235 V.ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell'avvocato D M, rappresentalo J difeso dall'avvocato S C;
controricorrente avversO la sentenza n. 394/2013 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 10/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per l'accoglimento del 1° e del 2° motivo di ricorso;
udito 1'Avvocato S T, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato M D, con delega orale dell'Avvocato C S, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. I FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza depositata il 10/6/2013, rigettata l'impugnazione avanzata da A Mascia e Carlo Mascia, confermò la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del testamento olografo di Adriano Mascia, impugnato per falsità dal fratello M Mascia, erede legittimo, nei confronti dei germani appellanti. A e C M ricorrono per cassazione, sviluppando triplice censura. Resiste con controricorso M Mascia. Con l'ordinanza interlocutoria n. 4735/018 la Sezione 6^ di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 115, 116, 214, 215 e 216, cod. proc. civ., 533, 2697 e 2702, cod. civ. Questi, in sintesi, gli argomenti fondanti della censura. La Corte locale aveva errato affermando che gli esponenti non avevano assolto l'onere probatorio di dimostrare, producendo le opportune scritture di comparazione, che il testamento, la cui falsità era stata addotta dal germano M Mascia, era genuino;
così assegnando decisività al mero disconoscimento operato dall'appellato. Per contro, evocando le sentenzed nn. 8272/2012 e 15169/010 di questa Corte, era da ritenere che nel conflitto tra erede ex lege ed erede testamentario, il primo non può limitarsi al mero disconoscimento, in quanto riverserebbe sul secondo l'onere di contestare l'asserita falsità del testamento e, quindi, di dimostrarne positivamente l'autenticità, come avverrebbe se si applicasse la disciplina processuale in materia di disconoscimento della scrittura privata>>. 3 2. Con il secondo motivo il ricorso denunzia vizio motivazionale, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e violazione dell'art. 196, cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti la sentenza della Corte locale aveva disatteso la istanza di rinnovazione della CTU sul presupposto che l'accertamento era precluso dalla mancanza di scritture di raffronto, obliterando che gli appellanti avevano mosso