Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2020, n. 6075

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La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie annoverate dall'art. 133, lett. l), c.p.a. presuppone che le stesse originino da un atto o provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A., o dei soggetti a questa equiparati. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un ex dipendente di banca mirata ad ottenere la riqualificazione come non complementare della natura di un Fondo previdenziale, in funzione dell'accertamento dei maggiori emolumenti pensionistici pretesi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2020, n. 6075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6075
Data del deposito : 4 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

RG n 19191/2018 N° 6075-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

- Primo Presidente f.f. - ANGELO SPIRITO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - ANTONIO MANNA Ud. 28/01/2020 - - Rel. Consigliere - ENRICA D'ANTONIO PU R.G. N. 19191/2018 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - Grou 6075 Rep. - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BUSCHETTA - C.M. - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO ALBERTO GIUSTI -Consigliere - ANTONIETTA SMA Consigliere - E VENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19191-2018 proposto da: DI G CO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato U L S D L;

- ricorrente -

め 1 34 2020 RG n 19191/2018

contro

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - COVIP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2339/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/04/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;
uditi gli avvocati Renato Labriola per delega orale dell'avvocato Ugo Luca Savio De Luca e Pio Marrone per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1.Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione del TAR Lazio con cui il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto da Casimiro Di Grazia, ex dipendente del Banco di Sicilia, nei confronti della Commissione Vigilanza Fondi Pensioni ( COVIP) con il quale il ricorrente aveva chiesto accertarsi la natura non complementare del Fondo Integrativo del Banco di Sicilia,con la relativa necessità di espungere lo stesso dalla Sezione Speciale III istituita da COVIP nell'ambito dei Fondi complementari preesistenti interni bancari e assicurativi, e con la conseguente condanna della COVIP alla liquidazione dei maggiori emolumenti pensionistici spettanti in virtù di un diverso calcolo attuariale nella fase di riscatto della quota pensionistica . Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'interesse della parte alla riqualificazione della natura del Fondo pensionistico era di fatto meramente strumentale ed accessorio rispetto a quello principale, dato dal conseguimento di una migliore determinazione dell'importo degli emolumenti spettanti, negativamente 2 RG n 19191/2018 influenzati ad avviso del ricorrente- dall'iscrizione del Fondo

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