Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2018, n. 24762

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2018, n. 24762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24762
Data del deposito : 1 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da V M D O nato il 27.11.1974 avverso la sentenza n.2397/2016 della Corte d'appello di Milano, sezione 4a, del 08.05.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal conigliere M B T;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, S S, che lu concluso per l'inammissibilità del ricorso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile

ATM

SpA, Favv. Benedetto 'l'usa, che ha concluso per il rigetto depositando conclusioni scritte e nota spese udito per l'imputato ravv.E T che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
MOTIV della DECISIONE V M D O ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha integralmente confermato la condanna del Tribunale di quella città, del 12.02.2016 in ordine alle seguenti imputazioni : delitto p. e p. dagli artt. 110, 81262, 640-ter e 61 n. 7 cod.pen. perché, nella qualità di titolari e/o gestori di fatto di rivendite ATM, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro (quanto a GIRARDI, ESPOSITO e BOSETTI), intervenivano su dati, programmi e informazioni del sistema D.S.D. (distributore semiautomatico di documenti) della società A.T.M. S.p.a. in loro dotazione, con lo scopo di contraffare i biglietti/documenti di viaggio della società A.T.M. e successivamente li mettevano in circolazione con conseguente illecita vendita, omettendone la regolare contabilizzazione e trattenendone indebitamente i relativi proventi, al fine di ottenere un ingiusto profitto cagionando alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, precisamente:

VLCHEZ

Mazuelos David Omar;
Rivendita n. R2542 presso la stazione metropolitana linea 3 Lodi;
n. biglietti/documenti contraffatti: 18.380;
ingiusto profitto: 140.536,00;
in Milano e Sesto San Giovanni (MI), dal febbraio 2010 al luglio 2010 , in tale imputazione assorbita l'imputazione di seguito indicata : delitto p. e p. dall'art. 640 ter c. 2 cod.pen. perché, M-tvu, alterando un sistema telematico t si procurava un ingiusto profitto con gleurderp T57abi1sando della qualità di operatore del sistema. Segnatamente, in data 24 luglio 2010, VLCHEZ, quale legale rappresentante della rivendita "Stazione M3 Lodi" e delegato all'emissione-stampa dei biglietti A.T.M., emetteva tali documenti di viaggio senza eseguire la prevista procedura telematica atta a regolarizzarne la contabilizzazione. In particolare, effettuava lo spegnimento del computer in corso di stampa dei biglietti, riavviandolo solo a stampa ultimata, interrompendo così l'interscambio di dati tra il terminale e il sistema di contabilizzazione A.T.M., impedendo l'invio telematico all'A.T.M. della conferma di avvenuta stampa dei biglietti, procedura necessaria ai fini della loro contabilizzazione e fatturazione da parte dell'azienda. Da tale condotta traeva un profitto con danno per I 'A.TM di euro settemilasettecentocinquanta;
commesso in Milano, in data 24 luglio 2010". Con i motivi il ricorrente deduce le censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:a) Difetto di motivazione e vizio logico della sentenza consistente nell'inesistenza del presupposto di fatto sul quale basa la motivazione: la modalità di acquisizione dei dati (file log) posti a fondamento dell'incolpazione. b) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero la mancata pronuncia in ordine alla black liste prodotta dalla difesa, che è statq oggetto di discussione tra le parti, ma che tuttavia non è stata presa in esame dal giudice di appello. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. I motivi dedotti dal ricorrente sono la pedissequa reiterazione dei motivi dedotti con l'appello che la Corte di merito ha già compiutamente valutato e disatteso sulla base di considerazioni pertinenti e logiche. I motivi ,pertanto, devono considerarsi del tutto aspecifici : la mancanza di specificità del motivo, infatti, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità. Riproducendo le censure già prospettate in secondo grado si finisce per richiedere al giudice di legittimità una nuova cognizione della materia dedotta nel precedente giudizio, senza fornire indicazioni dei punti controversi della pronuncia impugnata e senza formulare alcuna critica alle risposte fornite dalla decisione stessa, sicché il giudice dell'impugnazione non può esercitare il potere di controllo che gli è proprio. (n.173594) In particolare,la Corte di merito,in relazione alle censure dell'appellante, ha chiarito che che l'analisi dei dati è stata effettuata sui file di log del sistema centrale in dotazione ad ATM, e non riaccendendo l'apparecchio già in uso a V, custodito sigillato dopo il ritiro. Ciò ha comportato che, diversamente da quanto si afferma in ricorso, che non vi è stata alcuna compromissione dei dati acquisiti, non essendo intervenuto alcun tipo di manipolazione del dispositivo in uso all'imputato. La Corte ha anche affermato che le risultanze acquisite sono univoche nel senso della responsabilità dell'imputato;
e non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle precise e convergenti deposizioni di F e B, dal momento che gli stessi hanno semplicemente riferito l'esito delle analisi svolte nell'ambito delle loro mansioni, ma non avevano il minimo interesse personale a riferire dati non esatti, ed in particolare ad accusare senza motivo l'attuale imputato. La Corte di merito ha anche spiegato ,con una motivazione ben consolidata, che la ) mancata acquisizione dei titoli di viaggio non contabilizzati, emessi dalla rivendita dell'imputato, non put,' avere la rilevanza che intende attribuirgli il ricorrente:infatti la loro emissione ed utilizzazione ha lasciato comunque una traccia informatica tanto che i funzionari ATM hanno riscontrato l'esistenza di biglietti non contabilizzati proprio partendo dal dato informatico relativo alla discrepanza tra i biglietti utilizzati dagli utenti e quelli contabilizzati dal sistema;
i testi hanno anche spiegato che i biglietti presentano dei dati identificativi che li collegano in maniera univoca alle macchine che li hanno prodotti ed in tal modo sono state individuate le quattro rivendite, tra cui quella dell'imputato, che li avevano emessi . Alla luce di quanto ricostruito dalla Corte di merito le censure reiterate del ricorrente appaiono il velleitario tentativo di promuovere una diversa quanto inammissibile valutazione dei dati probatori acquisiti al processo Il ricorso va dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00 nonché alla rifusione delle spese alla parte civile che si liquidano come da dispositivo. L'imputato va,inoltre ,condannato a rifondere alla parte civile,che ne ha fatto richiesta,le spese di causa che si liquidano come da dispositivo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi