Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21983
Sentenza
30 luglio 2021
Sentenza
30 luglio 2021
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Sul provvedimento
Testo completo
2 1983-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Risarcimento danni da IE UR - Primo Presidente - investimento mortale di minore da parte del nonno alla guida di un camper nell'effettuazione di manovre di uscita dal "box garage" nell'area cortilizia GUIDO RAIMONDI - Presidente di Sezione - privata Copertura- dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a. - Configurabilità - Esclusione Erroneità Fondamento Ud. 03/11/2020 - - Presidente di Sezione -- GIACOMO TRAVAGLINO - PU R.G.N. 4821/2018 - Consigliere - ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO Rep. Car 21983 MARIA ACIERNO - Consigliere - -- Rel. Consigliere - LU AN NO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4821-2018 proposto da: M.L., P.A. in proprio e nella qualità di P.G. P.N. esercenti la potestà sui minori e elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, 404 20 ARCANGELIS, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE rappresentati e difesi dall'avvocato AN GRACIS;
- ricorrenti -
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANA MORELLI;
-controricorrente nonchè
contro
ET TI;
- intimata- avverso la sentenza n. 4133/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere LU AN NO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, perché valuti la conformità dell'art. 122, comma 1, cod. ass. priv., alle norme meglio richiamate in motivazione (art. 11, 76, 77 e 117 Cost.);
uditi gli avvocati Alessandro Gracis e Patrizia Farinelli per delega dell'avvocato Tommaso Spinelli Giordano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28/9/2017 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg. A., N., G. Ric. 2018 n. 04821 sez. SU - ud. 03-11-2020 -2- P. e L.M. in relazione alla pronunzia del Tribunale di Milano 21/10/2014, di -per quanto ancora d'interesse- rigetto della domanda proposta nei confronti della società Vittoria Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio in conseguenza del decesso del congiunto D.P. IS all'esito di investimento avvenuto da parte del IS IS assicurato per la r.c.a. con la predetta compagnia assicuratrice, avvenuto nella recintata area cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di abitazione privata. mancataRigetto motivato in ragione della copertura dall'assicurazione per la r.c.a. ex artt. 122 e 144 d.lgs. n. 209 del 2005 ( c.d. Codice delle assicurazioni private ) per essersi il sinistro verificato in luogo privato, difettando pertanto nella specie i presupposti dell'azione diretta spiegata nei confronti della compagnia assicuratrice. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito, P. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3M. motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Vittoria Assicurazioni s.p.a., che ha depositato anche memoria. Chiamata all'udienza dell'11/9/2019, con ordinanza interlocutoria n. 33675 del 18/12/2019 la Terza Sezione ha osservato essere la giurisprudenza di questa Corte ... univoca nell'affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone>> aventi accesso giuridicamente lecito Ric. 2018 n. 04821 sez. SU - ud. 03-11-2020 -3- all'area, requisito da intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l'accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni ( Cass., 28/06/2018, n. 10717, in fattispecie relativa a un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa )>>. La Sezione rimettente ha posto ulteriormente in rilievo che la ricordata ricostruzione degli applicabili artt. 122 e 144 Cod. ass. private è stata ribadita anche a Sezioni Unite ( Cass., Sez. Un., n. 8620 del 2015, cit., pag. 22 >>>, precisando che la suddetta normativa "nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile c.d. auto, si esprime nel senso di correlare l'obbligo assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate, ma non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro">>. Ha sottolineato, ancora, che la precisazione è stata fatta nella prospettiva di costruzione ermeneutica del "principio secondo cui nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'articolo 2054, cod. civ. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade". Con la conseguenza "che per l'operatività della garanzia per la r.c.a. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni Ric. 2018 n. 04821 sez. SU - ud. 03-11-2020 -4- normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere">>, Non ha mancato di rilevare che -diversamente da quanto sostenuto dalla corte di merito nell'impugnata sentenza- l'orientamento interpretativo della S.C. risulta invero in contrasto con la giurisprudenza eurounitaria, in base alla quale l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 ( c.d. prima direttiva auto ), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia "conforme alla funzione abituale dello stesso” ( Corte di giust., 04/09/2014, causa C- 162/13, pag. 10 )>>, come confermato e ribadito anche da Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16, Corte Giust., 1 20/12/2017, C-334/16, Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18. Ha posto in rilievo che tale contrasto, non ex professo esaminato nella suindicata sentenza delle Sezioni Unite del 2015, prospetta l'esigenza di una rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione della norma regolamentare di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del D.M. 1° aprile 2008 n. 86 ( cfr., di recente, Cass., 04/06/2019, n. 15198 ), nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l'obbligo assicurativo e dunque l'assicurazione potrebbero e in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale>>, con valutazione da effettuarsi anche in chiave di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare: per un verso prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l'altro di lettura di questi come redistribuzione sociale Ric. 2018 n. 04821 sez. SU - ud. 03-11-2020 -5- dei costi dei sinistri, nell'ottica di una più compiuta tutela delle vittime>>. Ha pertanto rimesso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite, quale questione di massima di particolare importanza, formulando il seguente quesito: se l'art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce nel della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale>>. Con conclusioni scritte del 26/10/2020 Il P.G. presso questa Corte ha chiesto disporsi la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perché valuti la conformità dell'art. 122, comma 1, Cod. ass., in riferimento agli artt. 11, 76, 77, 117 Cost. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. VL 352 c.p.c., 117 disp. att. C.p.c., 24 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia deciso senza che il Relatore facesse la prevista esposizione dei fatti di causa >>, laddove la discussione orale avanti al Giudice di Appello>> deve essere preceduta obbligatoriamente dalla relazione del Consigliere cui essa è affidata dal Presidente, trattandosi di momento importante per la strategia difensiva, perché permette di sapere in anticipo quale sia l'insieme dei fatti ritenuti rilevanti dal relatore, consentendo così di interloquirvi, correggendone, se del caso, l'impostazione о integrandola od anche solo trascurandola, per dar maggior peso alle altre questioni non trattate>>. Lamentano essere stato concesso, interrompendo lo svolgimento delle difese orali, appena 1