Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2020, n. 29966

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2020, n. 29966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29966
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 483-2019 proposto da: COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE'

BORSI

4, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D B;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, M D'ABIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro pro tempore, AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE ALPI ORIENTALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controrícorrenti - nonchè

contro

REGIONE VENETO;
- intimata - avverso la sentenza n. 145/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 08/08/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati F S ed A V per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.11 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d'ora in avanti T.S.A.P.), previa riunione dei procedimenti recanti numero di R.G. 125 del 2013 e n. 224 del 2014 su ricorso per entrambi del Comune di Sernaglia della Battaglia, volti, in relazione al primo, ad ottenere l'annullamento del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini Ric. 2019 n. 00483 sez. SU - ud. 22-09-2020 -2- del fiume Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino (d'ora in avanti P.A.I.) con delibera n. 280 del 2012 e degli atti presupposti, e in relazione al secondo l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, di approvazione del predetto piano, ha respinto entrambi i ricorsi.

2. A sostegno del primo ricorso l'ente locale ha dedotto: a) la violazione dei criteri tecnici previsti dal DPCM del 29/9/1998 ed in particolare la prescrizione di provvedere al censimento della rete idrografica ed alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico e della valutazione dei livelli di rischio, da effettuarsi mediante interpolazione delle aree inondabili con la Carta degli insediamenti. Tale indicazione è stata del tutto omessa con la conseguenza che la vincolatività delle aree è stata fondata esclusivamente sulla loro pericolosità idraulica;
b) è stato coniato un tertium genus costituito dalle "aree fluviali" non coincidente con l'alveo del fiume ma comprendente le aree circostanti interessate dai processi morfologici d'invaso, così da classificare tali aree come fiume;
c) la penetrazione dell'area fluviale nel Comune è illegittima anche perché sono state classificate come aree fluviali porzioni di territorio che non risultano inondate nemmeno con un tempo di ritorno di 200 anni in contraddizione con i dati di analisi posti a base della pianificazione del bacino;
d) sono stati assunti riferimenti diversi da quelli considerati nel Piano in relazione al medio e basso corso del Piave mediante il ricorso ad indagini complesse in contrasto con i criteri e gli indirizzi del DPCM e trascurando il dato reale ed empirico costituito dalla piena del 1996 e con l'utilizzo di indicatori contraddittoriamente differenziati per la stessa area naturalistica;
e) la classificazione come area fluviale è stata adottata illegittimamente mediante procedura semplificata, come se si trattasse di un semplice aggiornamento del piano;
f) la classificazione Ric. 2019 n. 00483 sez. SU - ud. 22-09-2020 -3- di oltre metà del territorio comunale come "zona di attenzione" non trova riscontro normativo.

3. Le amministrazioni resistenti hanno rilevato che i criteri adottati sono gli stessi del progetto di Piano del 2004 e che il DPCM non ha natura precettiva ma costituisce atto d'indirizzo e coordinamento, suscettibile di revisione e perfezionamento. In ogni caso la valutazione di pericolosità sarebbe l'unica forma di prevenzione strutturale idonea ad impedire l'insorgenza di rischi ed il loro accrescimento. Al giudizio in oggetto è stato riunito quello nel quale il Comune di Sernaglia ha impugnato il DPCM pubblicato nella G.U. n. 97 del 28/4/2014 di approvazione del Piano Stralcio.

4. A sostegno della decisione di rigetto il T.S.A.P. ha affermato: il tema della asserita violazione dei criteri tecnici del D.P.C.M. del 29 settembre 1998 è stato già affrontato dalla sentenza n. 7/2018 (confermata dalle S.U. con sentenza n. 8436 del 2020, n.d.r.), che il Collegio condivide. In essa è stato chiarito che i contenuti del decreto fanno riferimento al carattere emergenziale del di. n. 180 del 1998 ed hanno la finalità d'individuare e perimetrare le aree a rischio o maggiormente vulnerabili per i maggiori pericoli alle persone, secondo criteri suscettibili di revisione non solo in relazione alle metodologie da adottare ma anche alla scelta delle aree coliocate nella categoria di prioritaria urgenza e delle altre. Nella relazione tecnica al Piano Stralcio è evidenziato che ciò deve avvenire attraverso una più incisiva lettura della vulnerabilità del territorio, sulla base del riconoscimento e della classificazione degli elementi a rischio e non attraverso la perimetrazione, ritenuta insufficiente, con l'indicazione per ciascuna area di un livello di pericolosità legato all'effettiva probabilità del verificarsi un evento idraulico o geologico straordinario valutabile anche in base al rischio connesso al fatto che la zona sia più o meno intensamente popolata. La ratio del DPCM è stata quella di fornire un primo indirizzo relativo alla mappatura del Ric. 2019 n. 00483 sez. SU - ud. 22-09-2020 -4- rischio ma nello stesso atto d'indirizzo è espressamente precisato che criteri e classificazioni erano suscettibili di revisione ai fini di maggior tutela. Nel piano Stralcio, in prima battuta sono state recepite le perimetrazioni inserite nel "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato" e nel 2004 si è adottata una metodologia che ha preso in considerazione non solo gli insediamenti censiti ma anche quelli potenziali nelle zone di possibile espansione urbanistica nell'intento di fornire anche indicazioni comportamentali al pianificatore perché non si incorra in pianificazioni che generino rischio dove ora c'è solo pericolo. Ciò ai fine di evitare ex ante il sorgere di quel rischio che il DPCM pone a base delle misure di delocalizzazione e mitigazione ex post. Le medesime valutazioni sono state svolte per le aree fluviali le quali identificano ii luogo di scorrimento delle acque nella massima portata e velocità consentita dalla geomorfologia del fiume, ossia un'area in cui l'inondazione si presenta quale evento naturale e fisiologico, e in cui non viene in rilievo il concetto di "rischio" legato ad eventi straordinari.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi