Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2015, n. 15350
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi ON - Primo Presidente f.f. -
Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente Sezione -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12282/2008 proposto da:
RO PI, LL ET, RO IA, RO RA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114-B23, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO PAOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato DE MAGISTRIS ENRICO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Direttore Sinistri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFI MARCO, MARTINI FILIPPO, per procura speciale del notaio Dott. Sandro Serra di Bologna, rep. 79843 del 24/03/14, in atti;
- resistente con procura -
e contro
D'UR IA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 423/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal Presidente Dott. GIUSEPPE SALMÈ;
uditi gli avvocati Filippo MARTINI, Marco RODOLFI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'11 aprile 2002 SA ES e TO TO, SA IA e IU,
rispettivamente, genitori e sorelle di SA ON, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Cuneo D'SO Luciano e la UN Assicurazioni chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del congiunto avvenuta a causa della collisione frontale tra l'auto Fiat Punto, di proprietà di SA ES e condotta dal figlio ON e l'auto Renault Espace, condotta dal D'SO, che procedeva in senso opposto, fuori dal centro abitato, sulla strada provinciale Busca-Caraglio. Gli attori hanno sostenuto che l'incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità del D'SO che aveva effettuato la svolta a sinistra per immettersi in un'area privata senza concedere la dovuta precedenza all'auto che marciava in senso opposto e che, non ostante che il conducente poi deceduto avesse frenato e si fosse spostato sulla sua destra, non aveva potuto evitare l'urto.
Si è costituita in giudizio solo la UN Assicurazioni, eccependo che la responsabilità era esclusivamente del SA, che marciava a velocità eccessiva in centro abitato e non indossava cinture di sicurezza e, in via subordinata, sostenendo che doveva ritenersi la pari responsabilità concorrente dei conducenti. La convenuta ha anche contestato l'entità del risarcimento richiesto, sia con riferimento al danno biologico iure hereditatis che al danno esistenziale familiare e al danno morale.
Il tribunale di Cuneo, con sentenza del 1 dicembre 2013, dichiarata la concorrente responsabilità del D'SO per il 70 % e del SA per il 30 %, rigettata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali futuri e del danno biologico iure hereditatis, ha determinato in Euro 63.579,55 il risarcimento dovuto ad SA ON, in Euro 59.430,19 quello dovuto ad TO TO e in Euro 11.886,04 quello dovuto a ognuna delle sorelle, SA IA e a IU.
La corte d'appello di Torino, confermato il concorso di responsabilità dei conducenti, ha ridimensionando quella del SA, determinandola nel 20%, valutando come ben più grave quella dell'investitore che aveva effettuato una svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo che procedeva in senso opposto e invadendone la corsia di marcia, come emergeva dalla testimonianza di un passeggero dell'auto che seguiva quella condotta dalla vittima. Ha inoltre osservato che non poteva essere accolta la richiesta di nuova c.t.u. basata sulla critica di quella già effettuata in primo grado, perché basata sull'applicazione di parametri teorici, perché anche un altro c.t.u. non avrebbe potuto che applicare parametri generali per la valutazione dei fatti accertati. Ha inoltre rilevato che dalla certificazione rilasciata dal comune di Caraglio risultava che il luogo dello scontro era posto fuori dal centro abitato e che, pertanto, il limite di velocità generale era quello di 90 km orari, mentre il c.t.u., sulla base delle tracce di frenata lasciate dall'auto del SA e degli effetti dell'urto della stessa con un terzo veicolo in sosta, aveva calcolato che la velocità dell'auto della vittima era di circa 120 km quando il conducente si era avveduto dell'ostacolo sulla sua traiettoria e di circa 103 km orari al momento dell'impatto. Comunque tale velocità non era adatta alle concrete condizioni dei luoghi in considerazione del fatto che la strada provinciale era fiancheggiata da abitazioni. Infine, la corte territoriale ha concluso affermando che, anche a ritenere che se il SA avesse rispettato il limite di velocità dei 90 km orari, a causa della repentinità della manovra di svolta a sinistra del D'SO, non avrebbe potuto evitare lo scontro, pur essendo vero che la minore velocità avrebbe reso meno drammatiche le conseguenze dell'urto.
Quanto alla liquidazione dei danni la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali futuri dei genitori della vittima, rilevando che dalle testimonianze raccolte era emerso che SA ON viveva con i genitori e che versava una somma di L.
1.500.000 mensili, ma che non era provato che gli stessi fossero in condizioni economiche tali da dover essere mantenuti, e, quindi, ben poteva ritenersi che tale somma fosse destinata a coprire esclusivamente le spese del proprio mantenimento.
È stato anche confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, espressamente richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui gli eredi possono chiedere solo il riconoscimento, pro quota, dei diritti entrati nel patrimonio del de cuius, e quindi, nel caso di morte che si verifica immediatamente o a breve distanza di tempo dalla lesione, possono ottenere solo il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute della vittima, ma non quello per la lesione del diverso bene giuridico della vita, che, per il definitivo contestuale venir meno del soggetto, non entra nel suo patrimonio e può ricevere tutela solo in sede penale.
Infine, la corte territoriale ha respinto la censura secondo la quale il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno esistenziale rilevando che invece tale richiesta era stata esaminata e accolta (pagina 13 della sentenza di primo grado) anche se il danno era stato liquidato equitativamente in modo complessivo, insieme ad altre voci di danno non patrimoniale. SA ES e TO TO, SA IA e IU ricorrono per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Torino sulla base di sette motivi.
Il D'SO e la UN non hanno svolto attività difensiva. La terza sezione civile, in esito alla discussione fissata per l'udienza del 22 gennaio 2014, con ordinanza del 4 marzo 2014, pronunciata a seguito di riconvocazione del collegio, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, avendo rilevato l'esistenza di un contrasto consapevole tra la sentenza 23 gennaio 2014 n. 1361, che ha ammesso la risarcibilità, iure hereditatis, del danno derivante da perdita della vita verificatasi immediatamente dopo le lesioni riportate in un incidente stradale, e il precedente contrario e costante orientamento, risalente alla sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925, che ha anche trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 e in decisioni delle sezioni unite (da ultimo, la n. 26972/2008), che hanno negato tale risarcibilità. L'ordinanza aggiunge che la questione di cui si tratta dovrebbe anche considerarsi di particolare importanza.
In data 31 maggio 2014 i ricorrenti hanno presentato memoria. La UN ha conferito procura speciale per la discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2056 c.c., e vizio di motivazione, i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto il concorso di responsabilità del SA, invece che quella esclusiva del D'SO, sulla base di una motivazione relativa al superamento della velocità massima da parte del SA non adeguata ne' sorretta da accertamenti tecnici corretti, in conseguenza del rigetto, altrettanto immotivato, della richiesta di nuova c.t.u.. Rilevano anche la contraddizione tra l'affermazione che la repentinità della manovra di svolta a sinistra avrebbe reso inevitabile lo scontro pure se la velocità della vittima fosse rimasta nei limiti legali e il rilievo secondo cui in tal caso le conseguenze del sinistro sarebbero state meno disastrose. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che, violando l'art. 154 C.d.S., la corte territoriale, nell'affermare il concorso di responsabilità invece che la responsabilità esclusiva del D'SO, non abbia dato adeguato rilievo alla condotta dello stesso, che aveva omesso di accertarsi che la manovra di svolta a sinistra potesse essere effettuata senza creare intralcio o pericolo, segnalandola tempestivamente.
I motivi non sono fondati.
La corte territoriale ha fornito puntuale motivazione del giudizio di fatto relativo alla dinamica dell'incidente indicando le fonti del proprio convincimento, comprensivo del diverso apprezzamento del grado della concorrente responsabilità della vittima. Ha altresì indicato la ragione del rigetto della richiesta di nuova c.t.u., basata sulla critica