Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/10/2020, n. 23430

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/10/2020, n. 23430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23430
Data del deposito : 26 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6318-2016 proposto da: TT IL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA,257, presso lo studio dell'avvocato PAOLA LIMATOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PUGLIESE;

- ricorrente -

contro

RO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

2019 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in 3829 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE

112, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato • ALESSANDRO VALENTINI;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 10/2016 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 27/01/2016 r.g.n. 8688/2014. d.ì.i 2l l') r n I(, LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore, RILEVA che la sig.ra AN TT, premesso di aver lavoratoale dipendenze della RO Assicurazioni S.p.A. dal settembre 2001 come funzionaria addetta al settore amministrativo e contabile e dal primo ottobre 2010 sino al 4 agosto 2011 quale dirigente con mansioni di direttore amministrativo, mediante domanda spedita il 12 gennaio 2012 chiedeva di essere ammessa -in via privilegiata ed in prededuzione- al passivo della liquidazione coatta amministrativa in cui l'anzidetta società era stata posta con decreto ministeriale del 28 luglio 2011, per un credito relativo a compensi maturati in costanza di rapporto, indennizzo per mancato godimento dell'autovettura aziendale, indennità di .'outplacement," indennità supplementare ex articolo 38 del c.c.n.l. dirigenti delle imprese di assicurazioni e rimborsi, quantificato in misura pari a complessivi euro 470.074,05. La ricorrente, in particolare, aveva allegato che all'atto della promozione a dirigente aveva maturato il diritto all'uso di un'autovettura, trattandosi di un benefit per intero, non essendo previsto e possibile un uso promiscuo, per cui aveva effettivamente ricevuto nel mese di dicembre dell'anno 2009 gn veicolo di marca BMW X5, restituito all'azienda il 21 marzo 2011, data dalla quale aveva maturato il diritto all'equivalente economico del benefit sino alla risoluzione del rapporto;
che con lettera del 28 dicembre 2010 l'azienda le aveva comunicato l'esistenza di un patto di durata minima garantita, fino al 31 dicembre 2015, con l'obbligo per la compagnia di non licenziarla se non per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, sicché per l'effetto doveva ritenersi comunque maturato il diritto alla retribuzione fino al 31 dicembre 2015;
che" licenziamento intimatole era stato motivato dalla sopravvenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della società e dalla conseguente cessazione delle ragioni della permanenza nel posto di lavoro. Nondimeno, l'avvio della procedura di liquidazione coatta non rappresentava evento idoneo a determinare l'immediata cessazione dell'attività d'impresa e la conseguente risoluzione del rapporto con la responsabile / 11 19 n (n -',1 I(n dell'amministrazione, sicché il licenziamento doveva ritenersi sotto tale profilo illegittimo, con il conseguente diritto all'indennità supplementare di cui al citato articolo 38;
il commissario liquidatore accoglieva la domanda di insinuazione al passivo limitatamente all'importo di Euro 128,53 a titolo di rateo premio non scaduto, senza fornire una specifica motivazione in ordine al rigetto delle ulteriori pretese avanzate dalla signora TT;
quest'ultima proponeva opposizione avverso l'anzidetto provvedimento, insistendo per l'accoglimento della propria domanda di ammissione al passivo in base alle voci di credito dettagliatamente individuate, tra cui la somma di euro 189.478,81 a titolo d'indennità supplementare contrattuale, e di euro 413.026,00 per retribuzione maturata fino al 31 dicembre 2015, euro 30.594 per t.f.r. ed euro 1525,30 per rimborso spese mediche;
la RO S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa si opponeva alle richieste ex adverso avanzate, instando per il rigetto delle domande, osservando in particolare che con provvedimento del 14 luglio 2010, a tutela degli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP aveva fatto divieto alla società RO di compiere atti di disposizione su beni esistenti, sicché era contraria a logica la stipulazione di un patto di durata minima garantita a distanza di sette mesi da tale determinazione, anche perché fin dall'anno 2015 si erano susseguiti periodi in cui la compagnia RO era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria e poi in liquidazione coatta amministrativa. Di conseguenza, l'accordo appariva nullo in quanto posto in essere in contrasto con le distruzioni imperative emanate dall'ISVAP. Ad ogni modo, il patto datato 28 dicembre 2010 doveva considerarsi inefficace ex articolo 1987 c.c., consistendo in una promessa unilaterale effettuata al di fuori dei casi ammessi dalla legge, o comunque inopponibile alla procedura, poiché privo di data certa, laddove inoltre dalle risultanze informatiche emergeva come il documento allegato 2S.11. 19 / r. n. (3IS - 16 dalla istante fosse in data 25 - 26 gennaio 2011 una mera bozza incompleta e da ,L rivedere. Inoltre, v provvedimento di licenziamento era stato motivato dall'avvenuta soppressione del posto di lavoro dell'opponente, in conseguenza del decreto in data 28 luglio 2011, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa. In tal sensi) in difetto di altri posti di residua utilità in cui collocare la dirigente, stante l'inevitabile blocco dell'attività per l'impossibilità del conseguimento del suo oggetto sociale, non sussistevano i presupposti per garantirle la permanenza presso l'azienda. La circostanza del

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