Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/2022, n. 24771
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SENTENZA sul ricorso 27641-2016 proposto da: T A, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato P D I;- ricorrente - 2022 contro REGIONE CALABRIA;- intimata - avverso la sentenza n. 511/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 684/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. L C;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 24.5.2016, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di A T volta a conseguire gli assegni al nucleo familiare asseritamente dovutile quale lavoratrice di pubblica utilità per il periodo marzo 2002- giugno 2007. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la Regione Calabria non avesse legittimazione a contraddire in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio, essendo piuttosto l'INPS l'unico soggetto tenuto alla corresponsione dei compensi spettanti ai lavoratori di pubblica utilità, e che a diverse conclusioni non poteva giungersi nemmeno considerando la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il Comune di Rossano, presso il quale la lavoratrice aveva svolto la sua attività, riguardando essa i compensi da corrispondere per l'impiego eccedente il limite orario posto a carico del soggetto utilizzatore. Ricorre per la cassazione di tali statuizioni A T, deducendo due motivi di censura. La Regione Calabria è rimasta intimata. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
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