Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/06/2019, n. 17596
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Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Sul provvedimento
Testo completo
17596/2 0 19 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Opposizione allo stato FRANCESCO A. GENOVESE Presidente passivo compensi professionali - Consigliere GUIDO MERCOLINO prededuzione -Consigliere Rel. PAOLA VELLA Ud. 02/04/2019 CC Consigliere ANDREA FIDANZIA Cron. 17596 ROBERTO AMATORE Consigliere R.G.N. 10195/2014 ha pronunciato la seguente e.decl ORDINANZA sul ricorso 10195/2014 proposto da: G A, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Savini n. 7, presso lo studio dell'avvocato R E, rappresentato e difeso dall'avvocato Pugliese F M, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
Fallimento Green House S.r.l. in liquidazione
- intimato -
avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 26/02/2014;
EPD 957 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2019 dal cons. VELLA PAOLA, lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LSA e dell'Avvocato generale M M, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Treviso ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Green House S.r.l. in liquidazione proposta dall'avv. A G avverso l'esclusione della prededuzione richiesta sul credito di Euro 29.550,00 - ammesso al passivo solo con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2) cod. a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in civ. - relazione: i) al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
ii) alle integrazioni rese ai sensi dell'art. 162 legge fall., cui era seguita l'ammissione della domanda di concordato;
iii) alla costituzione in giudizio nella procedura prefallimentare;
iv) alla presentazione dell'istanza di autofallimento.
2. Avverso detto decreto è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La curatela intimata non ha volto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 111 L.F., in relazione all'esclusione della prededuzione ex art. 111 comma 2 L.F. del credito professionale dell'avvocato che presta assistenza e redige il Ricorso per Concordato Preventivo di una società successivamente fallita», censurandosi l'affermazione del tribunale per cui «il fatto che la procedura di concordato preventivo si sia arrestata per la mancata approvazione da parte dei creditori e su istanza di auto fallimento 2 n. 10195/2014 R.G. cons. P V est. integra un forte indizio circa la non utilità dell'opera del professionista per i creditori (concordatari)», presunzione che «non è stata vinta nel caso di specie», non avendo «il ricorrente dedotto e dimostrato profili di concreta utilità per la massa dei creditori»;
anzi, prosegue il tribunale, «la circostanza che tutti i beni immobili - gli unici cespiti