Cass. pen., sez. V, sentenza 02/01/2020, n. 00036
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: I C nato a BUCAREST( ROMANIA) il 14/07/1965 D'A G nato a ROMA il 29/01/1979 avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C U in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione F M, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, per il ricorrente D'Auria, l'avv. C G P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 18/05/2017, la Corte di appello di Roma, per quanto è qui di interesse, dichiarata l'estinzione per prescrizione di una serie di reati per i quali era intervenuta in primo grado condanna, ha confermato la sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 18/06/2009 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti con la quale C b e Giovanni D'Auria erano stati dichiarati responsabili, quali promotori e organizzatori, del reato di associazione per delinquere, per essersi associati tra loro e con altre persone al fine di commettere più reati contro il patrimonio segnatamente in materia di falsificazione e contraffazione di carte di credito, postpay e indebito utilizzo ditali strumenti di pagamento;la Corte di appello ha quindi rideterminato la pena irrogata a I in anni 4 di reclusione e a D'Auria in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Cristian I, attraverso il difensore avv. L C, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge processuale e vizi di motivazione in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rieti in favore di quello di Roma: il criterio che individua la competenza per i reati associativi in relazione al luogo in cui il sodalizio si manifesta per la prima volta ha carattere residuale ed è applicabile solo in mancanza di prova sul luogo in cui ha avuto genesi il vincolo associativo, laddove dalle dichiarazioni dei coimputati Mihaila e D'Auria emerge che l'individuazione degli esercizi commerciali ove installare i congegni elettronici è avvenuta principalmente a Roma dove arrivavano i congegni inviati dalla Romania, tanto è vero che il g.i.p. ha disposto il divieto di dimora a Roma sull'assunto che ivi l'imputato aveva la sua base operativa. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge processuale per violazione del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Le intercettazioni dalle quali i giudici di merito hanno desunto il ruolo apicale del ricorrente non sono concludenti, laddove le dichiarazioni spontanee di G sono richiamate in assenza di ulteriori fonti di prova o riscontri. Valutate complessivamente le risultanze probatorie non dimostrano l'esistenza di un sodalizio criminale né la partecipazione di I a detto sodalizio. Il quarto motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Giovanni D'Auria, attraverso il difensore avv. C G P, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 8 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della competenza del Tribunale di Roma: i giudici di merito hanno fatto riferimento alle dichiarazioni di G che ha indicato gli indagati e in particolare S M come soggetti affiliati allo stesso sodalizio facente capo in Romania a N B, ma l'organizzazione facente capo a M è definita dal G.I.P. nell'ordinanza cautelare come autonoma e comunque B non è mai apparso nelle indagini, laddove nessuno degli indagati nel giudizio originato dall'arresto di C è apparso nel presente giudizio. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Nel caso di specie non è emerso alcun elemento dimostrativo dell'esistenza di un'organizzazione, neppure minima, dei soggetti coinvolti e il ricorrente ha più volte acquistato beni in diversi esercizi ricevendo le carte di credito dal coimputato M (la cui posizione è stata definita separatamente) o dal coimputato I, ma in modo del tutto autonomo. Dall'esame degli atti si evidenzia che non vi era alcuna organizzazione, ma solo accordi occasionali tra i soggetti coinvolti e relazioni singole del ricorrente con le persone da cui ha ricevuto le carte di credito, in assenza di alcun vincolo associativo. Il ruolo di promotore e organizzatore attribuito a D'Auria è incompatibile con l'occasionalità delle sue condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi riguarda la questione della competenza territoriale. 2.1. I giudici di merito hanno affrontato il tema, muovendo, correttamente, dalle connotazioni proprie dell'associazione per delinquere che viene in rilievo nel caso di specie e rimarcando l'articolarsi dell'attività dell'associazione stessa in più fasi: montaggio dei supporti elettronici atti alla cattura dei codici;invio dei dati in Romania ove l'organizzazione dispone di programmi funzionali alla decodificazione ed alla formazione di nuove carte di credito o di altri strumenti di pagamento;recapito delle "nuove" carte in Italia ed utilizzo delle stesse per l'effettuazione di acquisti (a Roma e in altre città del centro Italia). Si tratta, secondo i giudici di merito, di una vasta organizzazione criminale, fortemente ramificata ed estesa, dalla struttura organizzativa difficilmente localizzabile in quanto priva di un radicamento geografico esattamente circoscrivibile in un ambito spaziale determinato. Ciò premesso, le sentenze di merito hanno rilevato che a C è stato rinvenuto, all'interno delle casse di un supermercato, un pos contenente lo skimmer utilizzato per copiare i dati delle tessere: attraverso tale rinvenimento, con il quale si è disvelata per la prima volta l'attività dell'associazione, si è sviluppata l'indagine che ha condotto ad accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere dedita alla clonazione delle carte di credito, facente capo a tale N B, residente in Romania;gli odierni imputati venivano identificati attraverso le dichiarazioni di G Bogan, che forniva informazioni circa le persone coinvolte nel sodalizio. L'attività illecita di G e dei suoi complici è espressione della medesima struttura associativa, tanto è vero che il complice del dichiarante, P F, aveva rapporti con N B e con il suo braccio destro. In questo quadro, la competenza territoriale del Tribunale di Rieti è stata ritenuta sulla base dell'assunto che, in mancanza di dati informativi circa il luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della struttura, deve farsi riferimento al luogo in cui il sodalizio si è manifestato per la prima volta all'esterno. In assenza di dati probatori dimostrativi del luogo in cui ha sede la base del sodalizio criminoso e in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, B, Rv. 265281;conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282) ovvero del luogo in cui l'associazione ha iniziato effettivamente ad operare (Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612;conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Bilali Bilali, Rv. 267635) o ancora del luogo di costituzione dell'associazione criminale (Sez. 4, n. 35229 del 07/06/2005, Mercado Vasquez, Rv. 232081), i giudici di merito hanno dunque ancorato la competenza territoriale al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività (Sez. 2, n. 26285 del 03/06/2009, Del Regno, Rv. 244666;conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 26010 del 23/04/2004, Loccisano, Rv. 229972;Sez. 1, n. 20908 del 28/04/2015, Minerva, Rv. 263612;Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744;Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185).
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