Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10261
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In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.
Sul provvedimento
Testo completo
E 1 0261-18 T N REPUBBLICA ITALIANA E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - ESECUZIONE STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU R.G.N. 16038/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Ram 1026-1 Rep.Rel. Consigliere - U A - A M - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - M A - Consigliere - - Consigliere -ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16038-2016 per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza emessa il 15/06/2016 r.g. n. 36008/2015 nella causa tra: MIGLIORELLI CRISTINA;
- ricorrente non costituitasi in questa fase - 711 i7
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., ROMA CAPITALE;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. U A;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per la competenza per materia del Giudice di Pace.
Fatti di causa
15-6-2016, haIl Tribunale di Roma, con provvedimento del sollevato regolamento di competenza di ufficio in relazione ad una opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo fondato su crediti relativi a contravvenzioni del codice della strada per l'importo complessivo di euro 1.589,76 proposta da Cristina Migliorelli nei confronti di Equitalia Sud e di Roma Capitale. La controversia è stata riassunta davanti al Tribunale a seguito di rilievo della propria incompetenza da parte del Giudice di Pace di Roma, per essere competente per materia il locale Tribunale. Il Tribunale ha chiarito che a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 15354 del 2015 il fermo amministrativo non poteva più essere considerato come atto esecutivo prodromico all'esecuzione, bensì misura puramente afflittiva volta indurre il debitore all'adempimento, con la conseguenza che lo stesso era impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia il valore;
а il Tribunale ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione н non ancora iniziata e di conseguenza spettante alla competenza per materia del Giudice di Pace . -2- Ric. 2016 n. 16038 sez. SU - ud. 21-11-2017 Il procedimento è stato trattato davanti alla Terza Sezione di questa Corte . Con ordinanza interlocutoria n.4176/17 del 16-2-2017 la Terza Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la trattazione alle sezioni unite della questione di massima particolare importanza in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada. Fissata l'udienza davanti a queste sezioni unite, le parti non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1.La Sezione Terza ha evidenziato le incertezze che si sono registrate in recenti pronunzie di legittimità in ordine all'esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace nella materia indicata e per questo ha ritenuto necessario un intervento chiarificatore volto definire in particolare: la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e se debba distinguersi tra opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'art.6 del d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 e l'opposizione al verbale di accertamento ex art 7 del citato d.lgs e se gli stessi criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. S.U. 22/7/2015 n. 15354. 2. Con l'ordinanza interlocutoria la Sezione Terza ha affermato di condividere l'arresto delle Sezioni Unite del 2015 n.15354 in materia di fermo e preavviso di fermo amministrativo ritenendo che questi sono atti autonomamente impugnabili di,carattere afflittivo, che non partecipano del procedimento esecutivo, e che l'azione giudiziaria di opposizione deve ritenersi azione di accertamento negativo della Ric. 2016 n. 16038 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, devoluta al giudice sia sulla misura che nel merito della pretesa creditoria, e che va trattata secondo le norme generali di riparto di competenza per materia per valore per la contestazione del diritto sostanziale . A tale proposito l'ordinanza ripercorre l'iter legislativo relativo alla competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in materia di controversie concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, concludendo che l'approdo è oggi rappresentato dagli artt. 6 e 7 del d.lgs n. 150/2011 che prevedono che le opposizioni a sanzioni amministrative si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se deve distinguersi tra opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 ed ai sensi dell'articolo 204 codice della strada, regolate dall'articolo 6 del d.lgs n. 150/20111 e l'opposizione ex art.204 bis del d.lgs n.285/92 al verbale di accertamento, regolata dall'art. 7 del d.lgs n.150/2011. L'ordinanza interlocutoria evidenzia che le nuove norme hanno unificato la disciplina processuale secondo il rito del lavoro e non hanno apportato modifiche al precedente assetto della competenza in conformità al criterio direttivo imposto dall'art.54, comma 4,lett.a della legge delega n. 69 del 2009. 3.Il Collegio della Terza Sezione conclude che, secondo la disciplina attualmente vigente,quanto alla opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 18 legge n 689 /1981, oppure dal prefetto ai sensi dell'art. 204 D.lgs n 285/1992 in materia di violazione del codice della strada sarebbe stato confermato il criterio di riparto della competenza vigente in precedenza, che si asserisce essere fondato sul valore della lite, per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad ordinanze ingiunzione in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che prevede una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad euro 15.493,00 , ovvero le cause di Ric. 2016 n. 16038 sez. SU - ud. 21-11-2017 -4- opposizione ad ordinanze ingiunzione in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma se è stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore ad euro 15.493,00. Quanto alla opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui agli artt. 240 bis d.lgs n. 285/92,ora art. 7 d.lgs numero 150 / 2011, l'ordinanza afferma che sembrerebbe appartenere alla competenza esclusiva per materia ,senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione,del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione,a"meno di non voler ritenere-al fine di scongiurare una non troppo ragionevole divaricazione nella disciplina della competenza a secondo che risulti proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione,oppure avverso il verbale di accertamento, che l'articolo 7 del d.lgs n.150/2011, al pari dell'articolo 204 bis ante riforma del 2011, è norma che disciplina la sola competenza per territorio ed il tipo di procedimento, ferma la distribuzione del contenzioso fra Giudice di Pace e Tribunale secondo i criteri indicati dall'articolo 22 bis, legge numero 689 del 1981, ora dall'articolo 6 legge 150/2011 e quindi , secondo la prospettazione fatta propria dall'ordinanza anche per l'art.6 , con il criterio del valore.
4.In ordine alle argomentazioni sviluppate dall'ordinanza interlocutoria deve già da ora evidenziarsi che è rimasta del tutto apodittica l'affermazione che la ripartizione della competenza fra Giudice di pace e Tribunale in materia di opposizioni a sanzioni amministrative secondo la legislazione precedente all'introduzione dell'art. 6 d.lgs n.150/2011 fosse regolata dal criterio del valore, con la conseguente conclusione che quella introdotta con l'art. 6 D.lgs. n.150/2011 sia ancora una ripartizione di competenza sulla base del valore, dovendo il legislatore rispettare il criterio della invariabilità della competenza previsto dall'art.54 della legge delega per la semplificazione dei riti. Ric. 2016 n. 16038 sez. SU - ud. 21-11-2017 -5- Inoltre l'ordinanza interlocutoria, rilevato che secondo tale interpretazione,si crea una divaricazione nel sistema per la diversità di previsioni fra l'art. 6 e l' art. 7 della legge n.150/2011 a fronte I di un dettato letterale dell'art. 7 che prevede che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada si propongono " davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione" con la precisazione che" la competenza si estende anche alle sanzioni accessorie", al fine di scongiurare tale divaricazione, ha proposto una interpretazione dell'art.7 della legge n.150 /2011 nel senso che anche per le opposizioni al verbale di accertamento, la competenza fra Giudice di Pace e Tribunale è ripartita secondo il criterio del valore .
5.Esiste un contrasto fra le pronunce della sezioni semplici della Corte non sempre coerenti in orine alla natura della competenza a provvedere in ordine alla opposizione a sanzioni amministrative emesse sulla base ci violazioni del codice della strada. Infatti con Cass ordinanza del 22/07/2016 n. 15143 si è affermato che l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia