Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2022, n. 22168

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2022, n. 22168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22168
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnei confronti di: PILLA FABRIZIA CAROLINA MARIA nato a MILANO il 07/02/1947 avverso l'ordinanza del 24/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Fbrizia C M P, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 31.7.2021 che aveva disposto il sequestro preventivo del "complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Cascina Pirola Srl", in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., concernente - a carico dei gestori della società - ipotesi di assunzione e utilizzazione di manodopera, in numero di almeno 100, in condizioni di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno (fatti commessi dal maggio 2020).

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando (in sintesi) che il Tribunale ha errato nel ritenere che il disposto sequestro preventivo, emesso in relazione ad entrambi i capi di incolpazione provvisoria (1 e 2), costituisca "una. mera duplicazione del provvedimento emesso dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in data 29.3.2021" (che ripristinava il sequestro già disposto nell'agosto del 2020), provvedimento (quello del marzo del 2021) da ritenersi, a parere del Tribunale, del tutto valido ed efficace. Il ricorrente ritiene, invece, che la pendenza del ricorso per cassazione avverso il precedente provvedimento del Tribunale che aveva ripristinato il sequestro impediva l'esecuzione del provvedimento stesso, secondo quanto recentemente statuito in un arresto dalla Suprema Corte (v. Sez. 3, sent. n. 25052/2020).

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la reiezione del ricorso e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione sulla esecutività dell'ordinanza d'appello in materia cautelare reale.

4. Il difensore della Pilla ha depositato memoria scritta con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta esecuzione del sequestro in questione.
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