Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/06/2005, n. 12796
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Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che l'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VI GE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER Paolo, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 642/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/04/05 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato Nicola VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 marzo 2000 TE GE ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS al fine di ottenere il ripristino della pensione sociale, revocata per superamento dei limiti di reddito nell'anno 1997, a seguito della corresponsione di arretrati di pensione di reversibilità del defunto marito.
Con sentenza del 18 dicembre 2000, il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda.
Interposto appello da parte dell'Istituto, la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione di prime cure, con sentenza del 16 novembre 2001. La Corte territoriale ha osservato che seppure la normativa in tema di pensione sociale individua i limiti di reddito con riferimento a quello assoggettabile all'IRPEF, tuttavia il parametro va usato con riferimento ad un reddito comunque riconducibile all'anno preso in considerazione, ovvero ad un reddito reale, indipendentemente dai crediti eventualmente riscossi nell'anno di riferimento ma afferenti ad epoche precedenti.
Propone ricorso per Cassazione l'INPS sulla base di un unico motivo con il quale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, nonché degli att. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 e ancora il vizio di motivazione, rilevando che gli
arretrati, per di più corrisposti da altro ente, vanno conteggiati secondo il criterio di cassa e non già secondo quello di competenza. L'assicurata ha resistito con controricorso, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. Investito del ricorso, il Collegio, preso atto che sui principi invocati dall'Istituto ricorrente si è verificato un contrasto nell'ambito della stessa Sezione Lavoro, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, poi disposta, ai sensi dell'art. 374 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione specifica sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi può essere così sintetizzata: se fini nel computo del reddito annuo stabilito per il diritto alla pensione sociale, devono essere computate anche le somme percepite dall'assicurato a titolo di corresponsione di arretrati della pensione di reversibilità.
Va precisato che il contrasto è stato ravvisato in relazione al principio affermato dalla Sezione Lavoro nelle sentenze n. 2284 dell'I marzo 2000 e n. 10166, del 2 agosto 2000, secondo le quali ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali cui è subordinata l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici, la previsione di esclusione dal computo dei redditi delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata è applicabile anche ad arretrati riferiti a ratei di pensione maturati prima del 1993 ma pagati in anni successivi, dovendosi dar valore - atteso il richiamo normativo al regime fiscale delle entrate - al momento del pagamento e non a quello di maturazione dei ratei.
La problematica viene, tuttavia, sollevata in base al presupposto che la tematica del computo del reddito riveste carattere generale e riguarda, in realtà, tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali, sicché può essere affrontata anche nel presente giudizio il quale riguarda non gli arretrati dell'integrazione al minimo (per i quali la soluzione - adottata da queste SSUU in causa Inps, e. Agostani R.G. n. 8330/2002 nella medesima udienza del 21.4.2005 - ha seguito una diversa linea logico-giuridica escludendosi in radice l'incidenza di quegli arretrati sul computo dei limiti di reddito, in considerazione del fatto che detti arretrati, costituendo parte integrante della stessa pensione da integrare, ne condividono il trattamento e seguono la stessa disciplina dell'art. 6 ci della legge n. 638/1983 che espressamente esclude dalla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al minimo) ma arretrati della pensione di reversibilità percepita dalla intimata, TE, coniuge superstite, decorrenti dal 1.11.1996, e corrisposti nell'anno 1997, dai quali è conseguita l'impugnata revoca della pensione sociale.
Occorre premettere, sul piano normativo, che l'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, prevedeva che "ai cittadini italiani, residenti
nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti