Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19889

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19889
Data del deposito : 23 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3400-2019 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
in relazione all'ordinanza del TRIBUNALE di LATINA (r.g. 3112/2018), emessa il 09/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatti di causa

A.- La richiesta del Procuratore Generale.

1. Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del 31/01/2019 ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ.

2. In particolare, la richiesta riferisce che il Tribunale di Latina (in composizione collegiale) - investito (in causa iscritta al n. 3112/18 r.g.) dell'impugnazione, ex artt. 669-terdecies e 624, comma 2, cod. proc. civ., avverso il provvedimento 09/05/2018 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione pre-esecutiva iscritta al n. 4689/17 r.g. - ha dichiarato inammissibile il reclamo con ordinanza del 09/10/2018, argomentando: dalla presenza di dati letterali in tal senso, desunti dall'art. 624, comma 1, cod. proc. civ.;
dall'inapplicabilità dell'art. 669-quaterdecies e, più in generale, del "rito cautelare uniforme" (compresa la reclamabilità dei provvedimenti), dovendosi attribuire alla misura prevista dall'art. 615, comma 1, cod. proc. civ. una natura non cautelare, ovvero solo latamente cautelare;
dall'insussistenza di irragionevoli disparità di trattamento rispetto alla reclamabilità, Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- espressamente sancita dall'art. 624, comma 2, cod. proc. civ., del provvedimento di sospensione dell'esecuzione forzata, potendosi anzi assimilare la mancata previsione legislativa ad altre situazioni previste dall'ordinamento in cui è escluso detto rimedio impugnatorio.

3. Dal canto suo, il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo avere rilevato la non impugnabilità dell'ordinanza del Tribunale di Latina e l'impossibilità per le parti di proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detto provvedimento, ha ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto all'introduzione, nell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., dello specifico potere, in capo al giudice investito dell'opposizione pre-esecutiva, di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
ha ravvisato l'interesse nomofilattico a sostegno della sua richiesta nell'opportunità di elaborare un orientamento univoco, foriero di importanti conseguenze pratiche per gli operatori, a dirimere il riscontrato contrasto tra le opzioni ermeneutiche della giurisprudenza di merito in ordine al rimedio del reclamo avverso l'ordinanza che sospenda l'efficacia esecutiva del titolo (o che, specularmente, respinga detta istanza);
ed ha, con ampie ed approfondite argomentazioni, sostenute da puntuali riferimenti giurisprudenziali e richiami a principi generali del processo, esaminato le ragioni addotte a sostegno della non reclamabilità, per disattenderle con meditate considerazioni e concludere per la correttezza di un approdo ermeneutico opposto. 4. È stato così chiesto a questa Corte di enunciare, quale principio di diritto nell'interesse della legge, che il provvedimento, con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 cod. proc. cìv., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ.;
e la richiesta, qualificata dal Primo Presidente di questa Corte come relativa a questione di massima di particolare importanza, è Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -3- stata trattata dinanzi a queste Sezioni Unite alla pubblica udienza del 02/07/2019, alla quale il Pubblico Ministero, ulteriormente illustrate le sue tesi, ha concluso per il suo accoglimento. B.- I presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto.

5. Sussistono i presupposti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23469): - l'avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non ulteriormente impugnabile, tanto meno per Cassazione;
- la reputata illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta;
- un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti della specifica controversia, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua enunciazione espressa.

6. In primo luogo, non è mai data impugnativa davanti a questa Corte avverso i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ.: in tal senso è consolidata la giurisprudenza di legittimità (in generale, per tutte, v. Cass. ord. 18/05/2018, n. 12229, ovvero Cass. Sez. U. ord. 23/01/2004, n. 1245;
con specifico riferimento all'ordinanza resa su reclamo contro provvedimento ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., v. per tutte: Cass. ord. 22/10/2009, n. 22488;
Cass. 22/01/2015, n. 1176;
Cass. ord. 18/01/2016, n. 743;
Cass. 12/12/2016, n. 25444;
Cass. ord. 22/06/2017, n. 15624), correttamente incentrata sull'inidoneità ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e, comunque, sull'assenza di decisorietà e definitività (Cass. ord. 11/03/2015, n. 4904;
Cass. 12/07/2012, n. 11800;
Cass. 27/06/2011, n. 14140;
Cass. Sez. U. 19/10/2011, n. 21579;
Cass. Sez. U. 28/12/2007, n. 27187), in quanto si tratta comunque di provvedimenti interinali e Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -4- funzionali allo sviluppo del giudizio mediante la riduzione degli effetti pregiudizievoli per le parti della relativa protrazione.

7. In secondo luogo, è prospettata l'illegittimità dell'opzione ermeneutica di irreclamabilità, in relazione ad argomenti di sistema ed all'esigenza della maggior tutela possibile per le parti del giudizio di opposizione pre-esecutiva, in rapporto al suo oggetto ed alla sua struttura;
e si conclude l'ampia ed analitica disamina degli argomenti a favore dell'una e dell'altra opzione ermeneutica qualificando più convincenti quelli a sostegno della reclamabilità e così in senso opposto a quello dell'ordinanza presa a riferimento della presente richiesta;
ed il tutto in riferimento ad una bene individuata controversia concreta, caratterizzata appunto dal dispiegamento di un'opposizione pre-esecutiva con istanza di sospensione non accolta, con provvedimento poi ritenuto insuscettibile di reclamo dal collegio del tribunale adito.

8. In terzo luogo, il provvedimento reso dal Tribunale di Latina è espressione di uno dei due contrapposti indirizzi consolidatisi tra i giudici del merito, rispettivamente contro e a favore della reclamabilità dei provvedimenti resi sulle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo previste dal primo comma dell'art.615 cod. proc. civ. per il caso di opposizione pre-esecutiva: in sintonia col provvedimento preso a riferimento per la sua richiesta, lo stesso P.G. segnala le posizioni prese, tra gli altri, dai tribunali di Milano, Napoli, Venezia, Savona, Brindisi, Lamezia Terme;
in senso opposto, oltre ad altre pronunce dello stesso tribunale pontino, nella richiesta del P.G. si indicano, tra gli altri, i provvedimenti dei tribunali di Torino, Roma, Bologna, Genova, Catanzaro, Lecco, Biella, Vallo della Lucania, Castrovillari, Nola, Mondovì.

9. In tale contesto a queste Sezioni Unite, cui va riconosciuta ampia discrezionalità sul punto, appare evidente che, per le ricadute pratiche in tema di effettività delle tutele dei soggetti coinvolti Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -5- nell'instaurando processo esecutivo ed ai fini della funzionalità di quest'ultimo, sia obiettivo meritevole di essere perseguito con l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge la maggiore uniformità possibile delle opzioni ermeneutiche (singolarmente diversificate perfino, come visto, in un medesimo ufficio giudiziario) in ordine alla concreta articolazione della tutela interinale nell'indefettibile fase preparatoria del processo esecutivo. C.- La questione. 10. È noto che, prima degli interventi riformatori del 2006 (a partire cioè dal d.l. 35/2005, conv. con mod. in I. 80/2005, in vigore dal 01/03/2006, su cui v. oltre), non era previsto alcuno strumento generale a tutela, dalle pretese del precettante, di chi era indicato nel precetto debitore e così minacciato di quella, prima dell'inizio del processo esecutivo e tranne i soli casi, appunto reputati eccezionali (e che trovavano causa nell'elaborazione, anteriore al codice del 1942, dell'inizio del processo esecutivo con l'intimazione del precetto), delle opposizioni ai precetti fondati su cambiale (art. 64 legge cambiaria, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) o su assegno (art. 56 legge assegni, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736): occorreva, pertanto, che il patrimonio del debitore fosse dapprima in concreto aggredito con l'avvio di un processo esecutivo e solamente in tempo successivo il debitore stesso avrebbe potuto reagire ed ottenere la sospensione. 11. Prima della richiamata riforma, era quindi tendenzialmente preclusa la possibilità di evitare che un processo esecutivo iniziasse e a maggior ragione di sospendere alcunché subito dopo l'intimazione del precetto (Cass. 06/07/1983, n. 4555;
Cass. 04/10/1991, n. 10354), benché tanto potesse comportare effetti a catena - non soltanto di ordine pratico - dirompenti e non sempre adeguatamente riparabili con la successiva inibizione della prosecuzione del processo esecutivo già iniziato o con la tutela risarcitoria, compresa quella rafforzata ai sensi del capoverso dell'art. 96 del codice di rito. Ric. 2019 n. 03400 sez. 5U - ud. 02-07-2019 -6- 12. In un sistema così congegnato, che aveva superato pure il vaglio della Consulta (dopo una prima pronuncia di inammissibilità, di cui a Corte cost. n. 234 del 1992, si era riconosciuta operante la discrezionalità del legislatore tra le diverse opzioni possibili, con Corte cost. n. 81 del 1996;
su quest'ultimo punto, in senso sostanzialmente analogo v. pure la recente Corte cost. 189 del 2018, ove ulteriori riferimenti), per venire incontro a tali esigenze si era estesa in via pretoria l'applicazione del generale rimedio, residuale ed atipico, dell'art. 700 cod. proc. civ., riconoscendosi al precettato la possibilità di conseguire un'inibitoria dell'inizio dell'azione esecutiva (con indirizzo ritenuto legittimo da: Cass. 08/02/2000, n. 1372;
Cass.18/04/2001, n. 5683;
Cass. 19/07/2005, n. 15220), cui corrispondeva un risultato in sostanza analogo alla sospensione dell'efficacia del titolo, perché preclusivo a monte di ogni azione esecutiva su quello fondata: sospensione valida, in altri termini, non soltanto per il singolo processo esecutivo (non ancora iniziato), ma per ogni successivo eventuale processo si fosse voluto fondare su quel titolo, se non almeno su quel precetto. 13. La nuova disciplina positiva del 2005/06, arricchita nel 2015 con la previsione della limitazione della sospensione alla sola parte 'non contestata dal debitore, ha inteso colmare in larga parte tale lacuna, prevedendo appunto che il giudice, una volta proposta l'opposizione anteriormente all'inizio del processo esecutivo (da cui la qualificazione, latamente descrittiva ma pure approssimativa e da condividere con cautela, di opposizione pre-esecutiva o a precetto, per distinguerla dall'opposizione esecutiva o ad esecuzione iniziata o a pignoramento), possa intervenire a scongiurare l'esecuzione minacciata o prefigurata col precetto, su specifica istanza di parte;
ma contro lo specifico provvedimento reso su quest'ultima non è previsto però, in modo espresso, alcun rimedio. D.- I testi normativi. Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -7- 14. La fattispecie è regolata dal primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., che (in esordio della sezione I - «delle opposizioni all'esecuzione» - del capo I - «delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione» - del titolo V - «delle opposizioni» - del libro III - «del processo di esecuzione», rubricato «forma dell'opposizione») recita oggi: «quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata»;
ed in particolare, per quel che qui interessa, l'inciso (o proposizione) «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo» è stato introdotto (con decorrenza dal 1° marzo 2006, in virtù di disciplina transitoria più volte modificata) dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 40), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla I. 14 maggio 2005, n. 80. 15. Altra determinante norma cui occorre fare qui riferimento è l'art. 624 cod. proc. civ. (rubricato «sospensione per opposizione all'esecuzione»), che, all'esito della medesima serie di riforme del 2005/06 [dapprima con l'art. 2, comma 3, lett. e), n. 42), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
norma modificata, prima ancora della sua entrata in vigore addì 01/03/2006, dall'art. 18 della legge 24 febbraio 2006, n. 52], recita ora ai suoi primi due commi: «1. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
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